L’emergenza sanitaria proroga le scadenze titoli edilizi

Il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria proroga la validità di diversi certificati edilizi quali la SCIA.

Tempo di lettura:2 Minuti

Il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria, sancito con il DL 221/2021, ha influenzato anche la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, come la SCIA.

La proroga interessa anche il ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, mentre rimane escluso dal differimento il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per quanto riguarda in particolare la SCIA, con il Decreto SCIA2 (DL 222/2016) è stata introdotta anche la tabella con la corrispondenza esplicita tra tipologia di intervento edilizio e titolo edilizio.

La SCIA2 sostituisce la “super DIA” con la SCIA alternativa al permesso di costruire e introduce la segnalazione certificata per l’agibilità, in sostituzione delle procedure precedenti; le modifiche più rilevanti che il decreto SCIA2 ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia sono:

  • scorporo della CILA dall’articolo 6 dove era prima collocata  e inserimento del nuovo articolo 6-bis esclusivamente a questa dedicato;
  • introduzione del comma 1 dell’articolo 23, che disciplina il regime della segnalazione certificata alternativa al permesso di costruire;
  • modifica dell’articolo 24 relativo all’agibilità, ed introduzione contestuale della segnalazione certificata per l’agibilità: rispetto alla procedura previ­gente, cambia di fatto sostanzialmente solo la modalità dell’acquisizione dell’agibilità, ma per il resto gli adempimenti rimangono gli stessi. Viene però spostata più responsabilità sul tecnico asseverante.

Si ricorda poi che attraverso la SCIA vengono gestiti interventi di manutenzione straordinaria pesante e risanamento conservativo pesante, ristrutturazione edilizia leggera e varianti ai permessi di costruire che non incidono su volumetrie e destinazioni d’uso;  è regolamentata all’art. 22 del Testo Unico per l’Edilizia, nel quale è espressamente indicato che la SCIA è competente per le opere di:

  • manutenzione straordinaria pesante;
  • risanamento conservativo pesante;
  • ristrutturazione edilizia leggera laddove l’intervento “non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico”;
  • variante ai permessi di costruire, che non incida sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comporti mutamenti d’uso rilevanti delle destinazioni previste nel progetto allegato al permesso;
  • variazioni di prospetto eseguite su immobili non vincolati, che rientrino nella manutenzione straordinaria;
  • le sanatorie edilizie per quegli interventi che rientrano nel campo di validità della SCIA.

In ogni caso, a differenza delle opere soggette a CILA per le quali non è specificato, quelle soggette a SCIA possono, a scelta dell’interessato, essere autorizzate attraverso la richiesta di un permesso di costruire.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *