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Il 28 Gennaio 2022, Geo Network, software house ed ente di formazione per l’edilizia e lo studio tecnico, ha organizzato una tavola rotonda online dove sono intervenuti esponenti dei più importanti enti, ordini professionali ed istituzioni della Regione Veneto, coinvolti nella catena dell’attuazione del Superbonus.

Gli interventi hanno fornito un quadro aggiornato sull’attuazione dell’agevolazione Superbonus 110% nella Regione Veneto ed in particolare hanno evidenziato i trend degli interventi agevolati in corso; l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi; gli effetti CILAS sul procedimento istruttorio ordinario nonché portato gettato luce su molte criticità ancora da risolvere.

Sono intervenuti:

  • Agenzia delle Entrate: Dott. Giampietro Tegon, Capo Ufficio Consulenza della Direzione Regionale Veneto
  • ANCE Veneto : Paolo Ghiotti – Presidente
  • Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia: Geom. Massimiliano Dutto
  • Collegio Geometri e Geometri Laureati: Geom.Bruno Lorenzon – Presidente Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso
  • Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: Rappresentante in attesa di conferma
  • Ordini degli Ingegneri: Ing. Giordano Contin – Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
  • Ordine degli Architetti P..C.: Arch. Matteo Faustini – Presidente Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Verona
  • Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati: Per. Ind. Chiara Giozet – Presidente Ord. Per.Ind. Belluno
  • Esperto: Geom. Alessio Tesconi consulente e formatore superbonus
  • Geo Network: Dott.sa Andreana Hedges
  •  

Geo Network ringrazia per la preziosa collaborazione tutti i relatori e gli Ordini coinvolti.

Trascrizione del 28  Gennaio 2022

I Intervento: Arch. Matteo Faustini, Presidente Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Verona

Oggi si parlerà del Superbonus nella regione del Veneto; molte sono le domande e i quesiti che i colleghi rivolgono direttamente all’Ordine, perché si è capito sin da subito che questa materia riveste un ruolo di motore e di sviluppo non solo per i professionisti ma anche per le imprese.

Nonostante i molteplici interventi che si sono susseguiti a partire dal 2020, molte sono ancora le domande che spesso i colleghi ci rivolgono e rivolgono indirettamente anche all’Agenzia delle Entrate per cercare di fugare dubbi e perplessità. Anche i recenti interventi normativi da un lato sono stati considerati una sorta di semplificazione, ma certamente hanno generato in molti, molta preoccupazione.

 Quello che noi registriamo con Ordine, è un sempre crescente bisogno da parte soprattutto dei professionisti, di avere delle certezze su come si compilano i modelli, su quali siano le dichiarazioni da fare e quali prezziari bisogna utilizzare per non incappare poi in possibili controlli che giustamente lo Stato è chiamato a fare. Mentre un anno fa la preoccupazione era rivolta principalmente sulla metodologia di come sviluppare il lavoro per consentire l’applicabilità del Superbonus, oggi si registrano sempre più richieste legate invece alle specificità che può avere ogni singolo lavoro, soprattutto con riferimento alle attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni che ciascun professionista è tenuto a fare.

 Purtroppo i recenti organi di stampa e non solo hanno messo in evidenza che sono in atto anche delle truffe e sempre più spesso i professionisti si sentono preoccupati di questa possibilità.  La giornata di oggi, con i relatori presenti, è una giornata fondamentale che può essere di aiuto per fugare dubbi e perplessità del nostro mondo professionale. Quando si lavora con professionalità in tutti i settori non c’è nulla da temere: c’è bisogno però di avere anche certezze.

II Intervento: Geom. Bruno Lorenzon, Presidente del Collegio dei Geometri e dei geometri Laureati di Treviso.

Quella del Superbonus è la materia che più ci rende protagonisti e il nostro protagonismo porta un beneficio alla committenza, in quanto permette di accedere alle detrazioni fiscali, proprio perché siamo i protagonisti e i primi a scendere in campo su questa delicata materia, dobbiamo essere anche preparati, informati e avere la giusta proposizione verso la committenza in modo da vivere anche questo momento in serenità e consapevoli delle nostre potenzialità.

 III Intervento: Geom. Alessio Tesconi, Esperto in urbanistica ed edilizia – Analisi delle principali modifiche alla disciplina Superbonus alla luce delle disposizioni della legge di Bilancio 2022.

Prima si andare ad analizzare le principali modifiche avvenute all’indomani dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, vediamo in sintesi ciò che quotidianamente sentiamo dai vari organi di stampa e dai vari soggetti autorizzati.

Anzitutto il 9 febbraio entrerà in vigore il nuovo prezziario del MITE, che andrà ad interporsi all’interno della gerarchia della costruzione del prezzo nell’ambito del Superbonus; andrà ad inserirsi nella fattispecie di quello che è attualmente l’allegato I, che ha valenza solo per i bonus diversi dal Superbonus e laddove non è necessaria l’asseverazione del professionista. Queste nuove 35 voci devono essere accompagnate in modo armonico ai cantieri e ai contratti in essere, perché non sarà facile stabilire il confine rispetto al quale sarà poi necessario sottostare a queste nuove verifiche di prezzo. Bisogna capire quali saranno le pratiche che invece avranno un diritto acquisito – se le CILA presentate, se faranno fede le assemblee, i contratti, gli accordi sulla cessione del credito.  Andremo pertanto a modificare nuovamente ed eventualmente contratti o previsioni di contratti.

Questo nuovo prezziario sarà similare all’allegato I, implementato però da ulteriori voci. L’allegato I si rammenta che costituisce un documento che lavora a performance, nel senso che vengono divise le quotazioni economiche in zone climatiche – parliamo pertanto di Ecobonus – e sulla base di questa ripartizione, vengono individuati degli scaglioni di prezzo.

Pertanto ci confronteremo sempre col prezzario regionale o col prezziario DEI, ma prima di raccordare il massimale del singolo intervento, bisognerà fare una verifica intermedia. La seconda voce ad esempio è quella della riqualificazione energetica delle strutture opache orizzontali, quindi l’isolamento delle coperture o comunque quelle della parete perimetrale, viene dato un parametro a €150,00 a metro quadrato di quello che è il valore.

Bisognerà poi fare un controllo, di quello che nel frattempo abbiamo costruito con quel prezzario, coi metri quadrati dell’intervento in essere e le voci che possono essere ricomprese e ammesse nell’efficientamento energetico, la facciata, l’eventuale intonaco sulle parti, il cappotto, la rasatura pigmentata e a quel punto sarà possibile ritarare con questo valore a metro quadrato, che è un valore IVA esclusa e le prestazioni professionali escluse.

Sempre a febbraio una ulteriore novità con riferimento alla cessione del credito e la modifica che arriva dal decreto Sostegni-ter, che consentirà solo una cessione del credito. La cessione del credito consentita una sola volta non metterà a rischio lo sconto in fattura che il professionista o l’impresa fanno direttamente da chi va a cedere il credito; quindi il passaggio dello sconto in fattura in banca è ancora presente, ma sarà il passaggio successivo a non esserci più.

Altra novità riguarda il fatto che l’Agenzia Entrate ha confermato che anche per i visti e le asseverazioni di bonus minori relativi al 2021 possono essere detratti anche e non solo a far data dal primo gennaio.

Ulteriore chiarimento importante è stato fatto con riferimento all’assicurazione per il bonus minore: col Decreto Antifrodi del 12 novembre 2021 si era bloccato completamente ogni tipo di cessione perché non si capiva se valessero le assicurazioni già stipulate per il Superbonus, se non valevano o se occorreva una appendice che andasse a specificare e qui è stato tolto ogni ragionevole dubbio, in quanto qualsiasi tipo di bonus ordinario che dovesse essere ceduto, il professionista nell’assicurazione deve richiamare esplicitamente, l’asseverazione di congruità economica di cui all’art. 119, co.13-bis. Pertanto non sarà sufficiente un’assicurazione generalista, ma si possono presentare tre diverse modalità:

  • il single project dedicata a un singolo intervento;
  • assicurazione dedicata al Superbonus, con un massimale minimo dedicato di €500.000,00 e dal quale si andrà poi a stornare ogni volta che andiamo a consumare massimale;
  • utilizzare la propria assicurazione base, però con un accorgimento importante perché il professionista dovrà prevedere tra le prestazioni assicurate, l’asseverazione di congruità economica che prima del 2020 era qualcosa che noi come professionisti non abbiamo mai fatto, in quanto abbiamo sempre asseverato i requisiti tecnici.

 All’interno di questa assicurazione si deve prevedere una percentuale del massimale totale dedicata allo storno.

Si sta discutendo anche delle case antisismiche, perché comunque la demolizione e ricostruzione di case antisismiche cioè la possibilità che hanno le imprese di ricostruire e vendere fino a €96.000,00 in base alla classe di rischio che si raggiunge, dedicato al valore che andremo a mettere a rogito e non sul prezzario  e sul contributo legato ai costi di costruzione, scadrebbe ad oggi al 30 giugno anche se vedremo come in realtà l’8-bis non è scritto in maniera equivocabile su questo ambito anche per gli edifici demoliti e ricostruiti.

 Gli edifici posseduti da un unico proprietario da 2 a 4 u.i. vengono equiparati ai condomini; nel caso in cui si dovesse intervenire con l’agevolazione del Superbonus bisognerà soddisfare la condizione della superficie residenziale che sia superiore almeno al 50% la superficie totale ad eccezione dei cambi d’uso, perché nei cambi d’uso la situazione viene vista a fine intervento.

L’intervento del Superbonus 110% ha comportato al 31 dicembre 2021, 16 miliardi gli investimenti ammessi a detrazione e di questi, €11.181.415.615,10 sono stati già realizzati ed eventualmente ceduti. Sono stati consolidati interventi medi pari a

  • €541.405,26 per i condomini,
  • €108.602,15 per gli edifici unifamiliari,
  •  €96.076,31 per le u. i. funzionalmente indipendenti.

Il quadro regionale vede la Lombardia capofila con quasi 14 mila asseverazioni depositate e oltre due miliardi e seicento interventi ammessi alla detrazione.  Seguono poi il Veneto con 12 mila e seicento, ed 1, 6 miliardi di interventi da asseverare.

 Entrando poi nel dettaglio della Regione Veneto, abbiamo un investimento medio così strutturato:

  • €516.902,93 per i condomini;
  • €109.191,88 per gli edifici unifamiliari;
  • €94.811,56 per le u.i. funzionalmente indipendenti.

 Se vediamo il Superbonus a livello nazionale, notiamo una crescita esponenziale dal primo luglio, da quando entrata in essere la CILA Superbonus:

  • Da 24 mila cantieri aperti si è passati a 95 mila;
  • Da 3,5 miliardi di euro di detrazioni ammessi a progetto si è passati a 16 miliardi di euro.

Inoltre i dati Cresme avvalorano i benefici fiscali definiti nel settore dell’edilizia con questa agevolazione. Già semplicemente osservando questi dati rileviamo un saldo positivo per le casse dello Stato pari a circa 4 miliardi di euro.

L’Italia dunque sta dando un contributo a livello europeo nel settore edilizio, le proprie ricostruzioni: infatti il ns Paese è stato definito locomotiva perché stiamo parlando di quasi +15,1%. Visto poi anche nel contesto degli interventi e del dover raggiungere per targettizzare il raggiungimento del PNRR, perché si parla esclusivamente di target e obiettivi da raggiungere per poter ottenere i finanziamenti, dobbiamo intervenire per almeno 24 milioni di metri quadrati l’anno, pari a 240 mila metri quadrati di cui 3 miliardi del patrimonio esistente, con una spesa di 9 miliardi, per poter arrivare a raggiungere l’obiettivo del 2030 ovvero l’abbattimento al 50% di CO2. Senza il Superbonus, certamente questi obiettivi non si raggiungeranno.

Le imprese nel settore delle costruzioni

Anche le imprese, come i professionisti hanno bisogno di strutturarsi perché arrivano da un momento difficilissimo dell’edilizia, in cui sono stati persi tantissimi posti a seguito della crisi profonda del comparto. Inoltre prima del Superbonus i dati ANCE evidenziavano come le imprese di costruzioni avevano sino a un solo dipendente. Inoltre la forza lavoro specializzata non si reperisce facilmente e c’è bisogno che i lavori vengano fatti bene. Ulteriormente bisogna dare tempo all’indotto per potersi strutturare e lavorare bene. Ci sono contesti che non si possono targettizzare anche in considerazione delle situazioni metereologiche, che per la maggior parte delle volte si lavora all’aperto, pertanto il tempo costituisce un fattore che gioca un ruolo fondamentale.

Rincaro delle materie prime

Il rincaro delle materie prime a cui si sta assistendo è un qualcosa che non sempre è correlato a un fattore speculativo, ma è un contesto oggettivo, ed i prezzari redatti una volta all’anno sono sicuramente in ritardo rispetto alla velocità con cui viaggia il Superbonus.

Il fatto che il Superbonus sia nato nel 2020, in pieno periodo pandemico, ha costituito certamente una misura straordinaria che ha destabilizzato il mercato edilizio in generale, ma adesso bisognerà fare in modo di ritornare entro certo limiti.

Il nuovo Superbonus 110%

  Oggi la scadenza del 16 marzo per poter cedere i crediti del 2021 connessi con le pratiche di bonus ordinarie e quelle degli edifici unifamiliari che devo chiedere il credito per lavorare entro il 30 giugno al 30%, mostra un collasso della gestione delle pratiche e mediamente se oggi si va a chiedere un prestito ponte con una verifica di audit energetica a qualsiasi istituto di credito, vi sono dei ritardi a causa di un sovraccarico di pratiche da lavorare e una grande richiesta.

Il tour di modifica del Superbonus

Non vi è dubbio che l’agevolazione fiscale in oggetto ha subito tantissime modifiche in un tempo molto concentrato. Possiamo infatti rilevare circa dodici modifiche in generale, in quanto oltre ad aspetti tecnici, la normativa riguarda aspetti inerenti all’Agenzia delle Entrate, Enea, norme tecniche di costruzione per il Superbonus, aspetti civilistici per i condomini, le caratteristiche delle assemblee di condominio e le banche con i prestiti, le cessioni del credito, il Decreto Antifrodi, l’urbanistica con la CILA Superbonus che vale solo per un Superbonus e non per le altre ordinarie agevolazioni. Stiamo dunque parlando di contesti che portano inevitabilmente ad avere anche dei ritardi e una difficoltà poi nella loro messa in moto.

Timeline Superbonus

Il primo importante obiettivo è quello del 30 giugno 2022: tutti gli edifici unifamiliari e funzionalmente indipendente [co. 9, lett. b)] a questa data, dovranno raggiungere il 30% dello stato di avanzamento lavori. Solo quando arriveremo molto vicino a questa data potremo capire cosa dovrà essere certificato come 30%, in quanto il MEF ha già dato una risposta in merito all’arrivo di questa data.

Le associazioni sportive hanno come data di scadenza quella di giugno: purtroppo non si è capita l’importanza sociale delle stesse, al pari delle scuole e che pertanto richiederebbero interventi in questi termini.

 Al 31 dicembre arrivano gli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti che hanno soddisfatto il 30%. 

Al 31 dicembre 2023 possono arrivare gli edifici plurifamiliari [co.9, lett. a)] – quindi condominio, condominio minimo e chi è unico proprietario di due a quattro unità immobiliari. Nel 2024 possiamo procedere e andare avanti coi nostri lavori, ma inizia a diminuire la percentuale del beneficio: da 110% a 70% e a 65% nel 2025. 

La scadenza del 31 dicembre 2023 è riconosciuta inoltre agli edifici plurifamiliari, IACP, cooperative indivise che hanno il termine del 30 giugno 202; occorre però che sia raggiunto un SAL del 60% al 30 giugno.

È riconosciuta invece la possibilità di beneficiare di una percentuale del 110% fino al 2025 per quegli edifici inseriti all’interno delle zone colpite da eventi sismici e quegli edifici inerenti al co. 8-ter.

Se si parla di interventi agli edifici unifamiliari, con il testo iniziale entrato al Senato è saltato ogni tipo di riferimento all’ISEE, alla prima casa e alla CILA retroattiva.  Quindi non ci sono più distinzioni tra le pratiche che abbiamo presentato, che sono in corso di validità e tutte le pratiche che presenteremo con il traguardo primo del 30 giugno. Tutto ciò che arriva per diritto acquisito precedente o dalla CILA – Superbonus in poi, sugli edifici unifamiliari consente di poter ottenere il beneficio fino al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2022 nel caso di soddisfacimento del SAL del 30%.

 Con riferimento poi agli edifici demoliti e ricostruiti, non vi è più il collegamento ai condomini, ma si entra in altre casistiche e molti stanno asserendo che questo passaggio sta aprendo la strada a tutti gli edifici demoliti e ricostruiti, il che sarebbe giustissimo.

Le zone colpite dal sisma: si parla di interventi nei territori e nei comuni colpiti da eventi sismici e non si parla di edifici; in un passaggio ulteriore si parla di spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati.

Fotovoltaico

Per il fotovoltaico è stato tolto il termine del 30 giugno 2022. Il fotovoltaico essendo un trainato, si allinea alla validità temporale e al beneficio di cui gode il trainante e di conseguenza se riferito ad una villetta monofamiliare la scadenza da prendere in considerazione sarà quella del 30 giugno 2022, mentre se collegato con un intervento condominiale, le scadenze sono quelle che abbiamo indicato precedentemente.

Ricordiamo che per il fotovoltaico, nella cessione del credito è importante per poterlo cedere, avere il contratto di Ritiro Dedicato.

Le barriere architettoniche sono subentrate, successivamente nel Superbonus; vi erano delle problematiche inerenti ai termini della determinazione della verifica dei requisiti, anche se era una questione risaputa, visto che le barriere architettoniche venivano asseverate nell’ambito residenziale, legato ai requisiti del DM 236 del 1989.

Alle barriere architettoniche è stato dedicato l’articolo 119-ter: viene stabilita una percentuale diversa, pari al 75% e a questa percentuale viene agganciato il criterio che già utilizziamo quando lavoriamo sul condominio per la determinazione del massimale:

  • € 50.000,00   per le unifamiliari;
  • € 40.000,00 da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000,00 oltre le 9 unità immobiliari.

Le barriere architettoniche, anche se possono essere considerate un trainato, hanno scadenza il 31.12.2022. Tuttavia bisogna fare sempre attenzione perché se è agganciato a un edificio unifamiliare per il quale non si riesce a presentare il SAL del 30% a giugno, anche le barriere architettoniche si legano all’intervento che le ha trainate.

Inoltre il miglioramento viene asseverato attraverso i criteri fondamentali del DM 236 del 1989 e vi rientrano poi anche aspetti legati alla legge 220 del 2012, ma sono aspetti collaterali di gestione delle parti condominiali.

I tre criteri fondamentali sono:

  • Accessibilità,
  • Visitabilità,
  • Adattabilità.

Questi criteri dovranno essere verificati in base alla destinazione d’uso, in base alla tipologia dell’intervento che andiamo a fare, in base al regolamento edilizio

Asseverazione

L’articolo 119 ha subìto un’altra importante modifica con riguardo all’asseverazione, non tanto nei suoi aspetti fondativi ma negli aspetti di determinazione della congruità economica. È stato inserito il decreto prezzi del MITE; poi si è risolta una questione, poiché la Circ. 16/E dell’Agenzia delle Entrate non prevedeva per interventi di Sismabonus 110% e per i bonus ordinari il prezzario DEI all’interno dei listini abilitati. Questa norma viene definita una norma interpretativa, vale anche per il passato, ma solo per il Sismabonus. Pertanto adesso per il Sismabonus è possibile utilizzare il prezziario DEI.

La ragione di ciò è ricavabile nel fatto che quando ci approcciamo a esaminare il Superbonus, notiamo che in generale ci sono dei contenitori differenti: infatti per l’Ecobonus, il contenitore è il MISE – il Ministero dello Sviluppo Economico – il quale ha emanato i propri requisiti e nell’allegato A viene detto che questi requisiti valgono per l’Ecobonus ordinario, bonus facciate e Super Ecobonus e non per il Sismabonus, che invece è contenuto nel MIT – Ministero dei Trasporti- con le proprie norme tecniche sulle costruzioni e coi propri requisiti.

Come determinare il costo dell’intervento

Il tecnico abilitato per determinare il costo dell’intervento, deve utilizzare indistintamente il prezzario o il DEI.  Enea a tal proposito fa una sua valutazione affermando che il prezziario regionale meglio si veste sugli ambiti della Regione mentre il prezziario DEI, essendo nazionale va a lavorare su ciò per il quale il prezziario regionale non ha possibilità.

Qualora infine non si dovesse trovare una determinata voce nel prezzario DEI, è possibile utilizzare l’analisi prezzi o l’allegato I. Tuttavia si invita a porre attenzione, perché l’allegato I è utilizzabile solo ed esclusivamente quando non c’è una asseverazione ed è nato al servizio dei fornitori e degli installatori. Quindi quando non c’è un asseveratore, l’allegato I serve a calmierare le micro cessioni, quali caldaia, infissi, eccetera.

All’interno del comma 13 vengono riportate anche le parcelle dei tecnici e si rammenta in tale sede il DM del 2016.

Quando e come asseverare?

Dobbiamo ricordarci che ci sono tre criteri diversi con cui asseveriamo?

  • Asseverazione per il Super Ecobonus e andiamo a lavorare con l’Enea;
  • Asseverazione per il Sismabonus che l’andiamo a fare allo Sportello Unico dell’Edilizia dei vari comuni;
  • Asseverazione per il Sismabonus Acquisti, in cui andiamo ad asseverare solo i requisiti e non il prezzo e neanche i costi: si dovrà solo asseverare che il fabbricato ha fatto il salto di una o due classi di rischio sismico per poter determinare la percentuale su cui calcolare i €96.000,00.

Sono criteri completamente diversi anche con riguardo alle specifiche, perché quando parliamo di Ecobonus, il primo momento in cui si viene a conoscenza di una asseverazione è al 30%, mentre il Sismabonus si va a presentare in sede di inizio lavori. Inoltre per entrambe è obbligatoria l’assicurazione e come detto, prezzario regionale o DEI che valgono indistintamente.

L’Enea poi è andata a dare dei riscontri su quelli che sono alcuni aspetti e requisiti tecnici da dover valutare, nel quale vi è un altro passaggio retroattivo, secondo cui i prezzari DEI non valgono dall’entrata in vigore del Superbonus, ma valgono dall’entrata in vigore del Decreto Requisiti a partire dal 06.10.2020.

 Inoltre sarà facoltativo presentare il computo metrico per il fotovoltaico, batterie e colonnine, in quanto presenti già le leve sottostanti del massimale di € 1.600,00 o €2.400,00  a seconda se siamo o meno dentro ristrutturazioni edilizie.

SAL

Si raccomanda di non asseverar mai ad inizio lavori, perché è pericolosissimo e non è nemmeno deontologicamente corretto; potrebbe capitare infatti che un lavoro non si concretizzi, che si vada in causa o magari che il credito sia stato ceduto e che il lavoro non venga fatto. La norma di riferimento è il decreto del Ministero e dei Trasporti n. 49 del 2018 che va a regolamentare l’istituto dello stato di avanzamento lavori; viene sancito che per il tecnico il SAL si concretizza nel momento in cui si contabilizza in cantiere l’opera realizzata sulla base della sua percentuale e non ci sono altri aspetti derogatori. Anche quando ci viene detto che si può asseverare a inizio lavori si sconsiglia assolutamente di farlo.

 SAL Superbonus al 110%

Ricordiamo la possibilità di detrarre le spese legate al 2021 e che lo si può fare entro il 16 marzo 2022; non è necessario che il SAL avvenga entro il 2021, ma è importante considerare e fare attenzione che gli istituti di credito mediamente chiudono il 31 gennaio e poi potrebbe non esserci più la possibilità che venga lavorata la pratica.

È uscito pochissimi giorni fa un interpello che ha fatto un po’ di confusione, poiché diceva quali erano i requisiti per poter cedere al 30% il SAL relativo a un intervento misto di Sisma ed Eco. C’è stata una risposta in Commissione Finanze alla Camera a seguito di una domanda che chiedeva se fosse possibile ottenere l’agevolazione ancorché non venga raggiunto il 100% dei lavori preventivati, ferma restando la verifica di tutte le condizioni. È stato risposto che è possibile anticipare il pagamento, ma vi è la necessità che gli interventi siano effettivamente completati. Deve ritenersi possibile esercitare l’opzione di cessione del credito e lo sconto in fattura in relazione ad un SAL non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, anche se i lavori risultano completati dopo la vigenza. Pertanto vengono disallineati i SAL con gli aspetti contabili.

L’Agenzia delle Entrate va a integrare quanto detto dal MEF, con la risposta n. 791 del 24 Novembre 2021.  Nella domanda l’istante sostiene che entro giugno 2022 verrà completato il 60% degli interventi e chiede se ai fini del raggiungimento della percentuale anzidetta dei lavori si debba tener conto solo delle opere aventi valenza strutturale.

Risponde l’Agenzia affermando che al riguardo, si rileva che ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.

Pertanto questa risposta dell’Agenzia delle Entrate fa capire che è un SAL che non deve essere certificato all’interno dei vari contenitori ufficiali, ma è un SAL che andrà conservato o comunque ci verrà detto come fare per determinare che in quella data i pagamenti sono congrui per raggiungere il 30%.

Il flusso del Superbonus

Nulla è cambiato sulla parte della CILA Superbonus, perché rimane solo ed esclusivamente collegata e di riferimento al Superbonus a meno che non siamo in demolizione e ricostruzione, mentre per i bonus ordinari vale la conformità urbanistica.

  La CILA Superbonus si ricorda che non è una sanatoria e in quanto tale non sana nulla. È deroga dello stato legittimo, ma quando si effettua un intervento misto che prevede anche interventi che non sono soggetti  a Superbonus, la CILA Superbonus è tale ai sensi dell’articolo 119 e non del D.p.r. 380/01, pertanto se si fa un cambio d’uso urbanisticamente rilevante da negozio riscaldato ad abitazione si può fare ma è un cambio d’uso urbanisticamente rilevante e si  dovrà fare una SCIA o una SCIA alternativa in base alla regione in cui siamo e si presenta il cambio d’uso con tutte le opere del 110%.

Dobbiamo dare sempre continuità allo stato legittimo di cui all’articolo 9 bis del D.p.r. 380/01 un domani che andremo anche a vendere. Nel titolo urbanisticamente rilevante va tutto, e poi si presenta la CILA Superbonus all’interno della quale si vanno a inserire le voci che hanno rilevanza ai fini fiscali.

 Modifica della sagoma per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.

Ricordiamo che c’è il problema inerente gli interventi di demolizione e ricostruzione in  zona sottoposta a vincolo paesaggistico e si fa riferimento alla parte del codice sui beni paesaggistici, ex articolo 136, lett. b), le bellezze d’insieme che vengono messe al pari della parte seconda del codice dei beni culturali, ed è un’assurdità perché nel momento in cui nella parte terza, viene rilasciata un’autorizzazione paesaggistica ovvero viene detto che va bene  l’intervento ma poi non viene data possibilità di detrarre.

 Si ricorda inoltre che la gran parte dei fabbricati che risiedono in queste aree non hanno neanche mai ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, in quanto arrivato per un diritto acquisito, ma spesso lì dentro ci sono degli aggregati urbani che versano in condizioni peggiori rispetto alle zone non vincolate.

Timeline bonus ordinari

Le proroghe sui bonus ordinari sono molto più semplici rispetto quelle del Superbonus.  Abbiamo due date importanti che sono quelle del 31 dicembre 2022 e quella del 31 dicembre 2024. Al 31 dicembre 2022 abbiamo:

  • il termine del bonus facciate già con l’aliquota ridotta al 60%,
  • la fine delle barriere architettoniche,
  • la fine del bonus mobili al 50%, con una spesa massima di €10.000,00.

 Al 31 dicembre 2024 invece potranno arrivare:

  • gli interventi legati ad Ecobonus,
  • gli interventi legati al Sismabonus,
  • gli interventi legati alla ristrutturazione edilizia al 50%
  • il bonus mobili con una riduzione da €10.000,00 a €5.000,00 di spesa massima,
  • il bonus Verde, con il 36% della spesa massima di €5.000,00.

La cessione dei bonus ordinari

Il comma 2 dell’articolo 121 nella lett. f)-bis prevede che l’abbattimento di barriere architettoniche, rientra tra uno di quegli interventi che può avvenire anche da solo, oltre gli altri che conosciamo. Dall’entrata in vigore della legge finanziaria sono obbligatori in caso di cessione, il visto di conformità e la congruità delle spese fatte dal tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis. Inoltre dal primo gennaio abbiamo i prezziari DEI oltre a quelli regionali.

Importante poi è il comma 7-bis, in quanto dal primo gennaio si ha la possibilità di detrarre il visto di conformità e la congruità delle spese, anche per i bonus ordinari. Il comma 7-bis dell’articolo 121 esclude:

  • Tutti quegli interventi legati all’attività di edilizia libera; dobbiamo però capire quand’è che abbiamo diritto alle detrazioni.
  • Gli interventi non superiori a €10.000,00.

Questa esclusione non vale laddove stessimo trattando un bonus facciate.

Importante poi il principio assorbente che l’Agenzia delle Entrate ci ricorda da parecchi anni e inoltre l’interpello 383 del 16 settembre 2019 dice di porre attenzione a quegli interventi che potremmo considerare come manutenzione ordinaria, perché sono comunque assorbiti nella categoria superiore se necessario a completare l’intervento edilizio nel suo insieme. Pertanto attenzione, se si entra con una CILA e si demoliscono le tramezze e si ricostruiscono, l’oggetto della manutenzione straordinaria sono le tramezze; tutte quelle opere che sono finalizzate a quell’intervento vengono assorbite nella tipologia di intervento di rango superiore.

 Disposizioni fiscali

Tutti questi interventi sono sottostanti all’articolo 49 del D.p.r. 380/01 e l’articolo 50 comunque ci permette in determinati casi di poter anche sanare laddove dovessimo avere una contestazione. Ricordiamo che qualora fossimo dinnanzi a porzioni o parti abusive di fabbricato, la giurisprudenza ha consolidato il principio che anche la manutenzione ordinaria sopra un intervento abusivo è un reiterare dell’azione abusiva.

Con la Circ. 16/E l’Agenzia delle Entrate ci ricorda soprattutto nell’ambito della attestazione della congruità delle spese, che per il bonus ordinari ad eccezione dell’Ecobonus non esiste una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione dei requisiti della congruità economica, perché non dobbiamo asseverare altri aspetti. Possiamo però definire un modello fai da te, che però sia redatto ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, perché ovviamente non possiamo mandare solo il computo metrico: il computo metrico darà il totale e il totale si dovrà inserire in una asseverazione allegata all’assicurazione e all’appendice che dichiara che l’assicurazione è conforme anche alla cessione dei crediti del Superbonus.

 Come e quando asseverare con i bonus ordinari?

  • Sino al 31.12.2021 prezziario regionale;
  • Dal primo gennaio 2022 il DEI e il regionale;
  • Dal 9 febbraio dovremmo interpolare anche il nuovo decreto prezzi del MITE.

Il modello è un fai da te per quanto riguarda la tinteggiatura, perché non esiste un modello univoco, come invece esiste con riguardo ai requisiti dell’Ecobonus. Ma al fiscalista non interessa l’asseverazione dei requisiti ma interessa l’asseverazione dei prezzi in questa fase. La trasmissione dell’asseverazione di congruità economica viene fatta dal fiscalista.

 IV Intervento: Perito Aeronautico Paolo Ghiotti, Presidente ANCE Veneto

 Il Superbonus 110% è sicuramente un provvedimento virtuoso perché è stato in grado di mettere in comunione le imprese con un patrimonio immobiliare vetusto, quale quello del nostro patrimonio nazionale. Più del 50% delle nostre case ha più di 40 anni e sono case in classe G, F e consumano 220 kW all’ora contro una classe A che ne consuma solo 10kW.

Il Superbonus mette in comunione dunque questo patrimonio immobiliare con il mondo imprenditoriale, il settore dell’edilizia che ha vissuto una profonda crisi, con oltre il 60% di forza lavoro persa. Noi dobbiamo anche prenderci la colpa di tutto questo perché la crisi è incapacità di saper leggere il futuro e di vedere come vanno le cose.

 Allora in una società multietnica, in continua evoluzione, dove la casa non è più un bene rifugio come lo era per i nostri genitori, ma sta diventando un servizio. Probabilmente fino a questo momento non siamo stati attenti alle vere esigenze ed il Covid -19 stesso, ha sensibilizzato circa l’importanza di avere un giardino o una finestra che affaccia su un pezzo di terreno. Pertanto si dovrebbe sviluppare un’edilizia non più volta alla costruzione, ma piuttosto alla ricostruzione e in queste occasioni, il bonus fiscale è un seme caduto in un terreno particolarmente fertile – quindi un’opportunità per il decollo del sistema edile, che è un’economia con valenza nazionale.

Il Superbonus 110% sta togliendo tanto lavoro nero, che nel nostro Paese ha sempre assunto valori molto importanti e soprattutto ha tolto una quantità di denaro relativa alla Cassa Integrazione. Inoltre l’edilizia oltre ad essere parte attiva del PIL, costituisce anche il benessere che è possibile raggiungere al minimo spreco e minimo inquinamento.

Sono nate nella Regione Veneto 11.600 imprese dedicate al 110%, alcune di queste dedicate proprio a definire truffe e false compensazioni di credito. ANCE vuole essere il garante di quelle aziende serie e affidabili.  Il Veneto è virtuoso perché è secondo solo alla Lombardia. E dietro a questa manovra si nota la difficoltà di vivere questo momento, perché non si lavora con tranquillità; il problema è anche legato alla difficoltà di reperire materiali e al rincaro dei prezzi. Aumenti che non possono essere assolutamente sopportati da un’area contrattuale, da un ribasso d’asta, nelle gare d’appalto o da una trattativa con i nostri clienti, ma che dovrebbe essere qualificati da un meccanismo stabile di revisione, quindi un indice Istat di valutazione che varia tra quello che è il momento in cui viene pagato il SAL e l’indice Istat al momento in cui si è fatta l’offerta. Quello diventa un moltiplicatore positivo o negativo, in virtù di aumenti o riduzioni di costi, che potrebbero dare salvezza a tanti imprenditori, che acquisiti determinati lavori, oggi si vedono impossibilitati nell’eseguire l’opera e perdono quella che era una polizza a garanzia piuttosto che provvedere all’esecuzione delle opere. La materia prima del ferro è cresciuta del 243%, il rame è cresciuto del 40%. Il polietilene è aumentato del 128%, il legno è aumentato del 76%, senza considerare trasporti, o energia: si capisce immediatamente come questi siano costi che mettono in serie difficoltà i lavori acquisiti.

L’importanza è chiaramente legata ad una riqualificazione del prezziario regionale con la complementazione di alcuni prezzi che mancano, in vista non solo del Superbonus 110%, ma anche del fatto che arriveranno 109 miliardi di euro da spendere nel settore edile, più 30 miliardi di euro che sono quelli del fondo complementare. E questi sono da spendere bene, poiché devono creare nel futuro movimento e occupazione, ma devono essere spesi nel 2026. Ci si chiede se pertanto le imprese e le pubbliche amministrazioni siano in grado di sopportare una così grande mole di lavoro.

Al di là delle competenze, c’è un’oggettiva impossibilità di provvedere alla progettazione e alla cantierizzazione di questi soldi. Altra difficoltà è quella della manodopera: in Italia servono 265 operatori qualificati per il nostro settore. Noi stiamo spingendo tantissimo con le scuole edili che stanno collaborando e formando questi giovani e futuri muratori, ma vi sono grandi difficoltà nello svolgere tutto ciò. Dobbiamo eliminare quella che è l’inefficienza cioè la precondizione del non essere efficaci e lo dobbiamo fare anche mettendoci in gioco.

Noi siamo degli imprenditori e come tali, dobbiamo avere la forza di rimboccarci le maniche, per fare bene. Ma soprattutto dobbiamo avere una politica che sia nostra compagna di viaggio, che deve essere in grado di affiancarci, e una politica che non abdichi alla burocrazia.  

 V Intervento: Dott. Gianpiero Tegon, Capo Ufficio Consulenza – Direzione Regionale Entrate del Veneto. – L’attività interpretativa dell’Agenzia delle Entrate ed analisi delle ultime risposte fornite agli interpelli

Si vuole iniziare con il discorso inerente all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: vi è la necessità di chiarimenti a causa di questa situazione di mancanza di chiarezza. Necessità che viviamo anche noi come ufficio consulenza della Direzione Regionale del Veneto. Il nostro compito è quello di rispondere a tutte le istanze di interpello proposte da contribuenti del Veneto: in questi due anni in seguito dell’introduzione del Superbonus il nostro lavoro è stato stravolto e anche adesso buona parte del nostro personale è impegnato su questo fronte.

Quello dell’interpretazione è uno dei compiti istituzionali dell’Agenzia e l’interpretazione degli articoli 119 e 121 del DL 34 hanno comportato uno sforzo significativo da parte dei nostri uffici. L’articolo 119 in 19 mesi di vita è stato oggetto di undici diversi interventi legislativi che hanno comportato numerose modifiche con la definizione di quaranta commi.  Analogamente ma in misura minore, l’articolo 121 in questi 19 mesi è stato oggetto di sei diversi interventi legislativi e i suoi commi erano sette adesso sono dieci.

A fronte delle diverse fonti normative l’Agenzia ha fornito chiarimenti con alcuni interventi di prassi:

  • tre circolari,
  • due risoluzioni,
  • una guida Superbonus,
  • più di 130 risposte fornite dalle strutture centrali e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
  • numerosissime risposte fornite dalle strutture regionali.

 Dopo la Lombardia siamo la seconda regione per numero di interpelli presentati; il nostro lavoro negli ultimi due anni è quasi triplicato e l’incremento è dovuto quasi esclusivamente a istanze di interpello riguardanti il Superbonus. Questa normativa è a cavallo tra più discipline e spesso la difficoltà è quella di trovare delle competenze che sappiano governare tutte queste discipline. Inoltre l’Agenzia delle Entrate oltre a non avere una competenza in senso tecnico, non ha una competenza neanche in senso giuridico a interpretare norme che non siano fiscali e quindi questo spesso comporta dei limiti anche a questa attività interpretativa.

Verranno adesso illustrate le ultime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate. La più recente è di poche ore fa, la risposta 53 del 2022: il caso concreto è quello di una persona fisica, che realizza un intervento edilizio su due unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.  L’intervento realizzato riguarda un progetto unitario di demolizione e ricostruzione di due edifici e l’idea è quella di realizzare un unico edificio unifamiliare. Verranno posti in essere degli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

 Nella domanda dall’istante viene chiesto quale sia la modalità di determinazione del 30% dello stato avanzamento lavori che la norma stabilisce come il limite minimo necessario per poter effettuare la cessione. La risposta 791 potrebbe sembrare contraddittoria rispetto a questa che adesso si esporrà, però non è così. Si chiede se il 30% va verificato separatamente per ciascuno dei due interventi eco-sisma o complessivamente.

L’articolo 121 prevede che in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus mediante dichiarazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto in fattura oppure cessione del credito. Le due tipologie di intervento – efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, richiedono differenti competenze tecniche e sono tra l’altro regolate da differenti decreti del MIT e del MISE.  Secondo questa risposta, la verifica dello stato avanzamento lavori è effettuata separatamente, per ciascuna categoria di intervento agevolabile. La risposta 791 invece riguardava un intervento nel quale c’era solo Sismabonus ed il concetto era diverso da questo.

Altra risposta da analizzare è la risposta 10 del 2022: il soggetto che realizza gli interventi è un condominio formato da tre edifici, uno composto da 4 unità immobiliari, uno da 6 unità immobiliari, di cui solo due sono abitative e l’edificio A e l’edificio B hanno l’impianto tecnico in comune. C’è poi un ulteriore edificio chiamato C, che è un’unica unità immobiliare di categoria catastale D/6; questa unità immobiliare ha un impianto di riscaldamento autonomo e un accesso autonomo. Gli interventi che vengono eseguiti sono sia trainati che trainanti.

Nel quesito l’istante chiede di conoscere le modalità di calcolo del rapporto tra superficie delle unità immobiliari residenziali e di quella delle unità non residenziali. In particolare chiede se vada conteggiata anche la superficie dell’immobile di categoria catastale D/6 che nel caso di specie ha un impianto di riscaldamento autonomo e un accesso autonomo. Chiede questo, perché nel caso in cui fosse necessario includere anche questa unità immobiliare, la percentuale residenziale sarebbe sotto il 50%, quindi il 45%.

Le premesse sono le seguenti:

  • l’intervento è realizzato su parti comuni dell’edificio in condominio;
  • le spese relative sono detraibili soltanto se riguardano l’edificio residenziale usando un principio di prevalenza;
  • è considerato residenziale se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50%;
  • ai fini del calcolo della prevalenza vanno conteggiati tutti gli edifici che compongono il condominio, quindi nel caso di specie deve essere conteggiato anche l’edificio C e non è rilevante che l’edificio C non abbia i servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che l’edificio C sia munito di accesso autonomo dall’esterno.

Quindi abbiamo una risposta sostanzialmente negativa che determina l’impossibilità di accedere al Superbonus da parte del soggetto istante.

La risposta 23 del 2022: il soggetto è un condominio formato da più edifici e si può parlare di supercondominio; gli interventi realizzati riguardano l’efficientamento energetico. L’istante chiede se nel caso di condominio costituito da più fabbricati, se i lavori debbano essere deliberati dell’assemblea condominiale nel suo complesso, quindi di tutti e tre gli edifici che formano il condominio o possono essere deliberati dalle singole assemblee.

Inoltre ai fini degli adempimenti previsti per lo sconto in fattura, si chiede se è necessario e se sia possibile presentare comunicazioni distinte, esponendo sempre lo stesso codice fiscale del condominio.

Le premesse sono le seguenti:

  •  la Circolare 30/E del 2020 ha precisato che le spese per isolamento termico rientrano nel Superbonus anche se uno solo degli edifici che compongono il condominio è interessato dai lavori;
  • in questo caso il doppio passaggio della classe energetica va verificato per i singoli edifici oggetto di intervento e non è necessario includere tutti gli edifici che compongono il condominio;
  • le spese per interventi trainati però rientrano nel Superbonus solo se effettuati negli edifici oggetto di interventi trainanti;

L’Agenzia delle Entrate risponde affermando che la valutazione circa questi aspetti non è di natura fiscale, bensì civilistica; risponde rinviando alla normativa civilistica. Le regole per il Superbonus sono le stesse che valgono per legge o per regolamento condominiale. Cioè se generalmente per fare interventi su uno solo degli edifici è necessaria la maggioranza dell’assemblea condominiale del singolo edificio, anche per il Superbonus varrà questa regola. Se invece è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale di tutto il supercondominio, allora anche per il Superbonus sarà necessario questo tipo di approvazione da parte dell’assemblea complessiva.

Ulteriore questione è quella delle comunicazioni: l’Agenzia ha ritenutoche potranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

 Risposta 5 del 2022: abbiamo una persona fisica che è unico proprietario di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati e l’edificio su cui vengono realizzati gli interventi è un fabbricato composto da 4 unità immobiliari distintamente accatastate. In particolare un corpo principale è composto da due abitazioni di categoria A/2 funzionalmente autonome, con accesso da una scala condivisa ed un laboratorio artigianale non riscaldato, non funzionalmente indipendente ma con accesso autonomo. Vi è inoltre una unità adiacente collegata strutturalmente al corpo principale, di categoria catastale C/6 che è pertinenziale, non è riscaldata ed ha accesso autonomo. La parte non residenziale dichiara l’istante è superiore alla parte residenziale. La tipologia di interventi che vengono realizzati riguardano essenzialmente l’efficientamento energetico.

L’istante pone tre quesiti:

  • Quali sono i criteri di determinazione di massimale di spesa e quindi i criteri di prevalenza della destinazione residenziale; se quelli che valgono per i condomini valgono anche per le unità immobiliari possedute da un unico proprietario.
  • Quali sono i criteri di determinazione delle agevolazioni spettanti per questa situazione in cui ci sono locali non riscaldati.
  • Se la spesa per i lavori di risanamento della scala condivisa tra più unità immobiliari, può essere agevolata con la detrazione del 50%.

Al primo quesito l’Agenzia delle Entrate risponde affermando le seguenti premesse:

  • Agli edifici composti da due a quattro u.i.  posseduti da un unico proprietario si applicano i chiarimenti forniti per gli edifici in condominio.
  • Nel caso di edifici di un unico proprietario la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari su cui l’edificio è costituito comprese le pertinenze.
  •  Va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia prevalentemente residenziale e quindi è possibile fruire del Superbonus solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50%.

Poiché nel caso specifico la parte non residenziale è superiore a quella residenziale, l’Agenzia conclude che non spetta in questo caso il Superbonus. Di conseguenza il quesito due è assorbito dalla risposta al quesito 1, secondo cui non spetta il Superbonus.

Il quesito tre era quello che riguardava i lavori sulla scala condivisa tra due unità immobiliari, appartenenti allo stesso proprietario.  Gli interventi di rifacimento di scale e rampe sono ricompresi in linea di massima nella manutenzione straordinaria, quindi spetterebbe in questo caso l’agevolazione. I chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio composto da 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario e occorre che tra queste diverse u.i. ci siano delle parti comuni a queste unità.

Inoltre anche se la superficie destinata a residenza compresa nell’edificio è inferiore al 50% è comunque ammessa la detrazione per quelle spese che sono realizzate sulle parti comuni da parte di possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

In questo caso avevamo una scala che era in comune tra due unità residenziali e in questo caso la detrazione spetta.

Infine si vuole precisare un aspetto, poiché spesso riceviamo istanze di interpello da parte di professionisti che sottoscrivono direttamente l’interpello: noi non possiamo rispondere a queste istanze di interpello se non abbiamo la procura firmata dal committente dei lavori. In questi casi siamo costretti a dare una risposta di inammissibilità. Sembra opportuno precisare ulteriormente che se un geometra presenta un’istanza d’interpello deve avere la procura firmata dal suo cliente e allegarlo all’interpello e deve indicare gli estremi catastali dell’edificio rispetto al quale si chiedono dei chiarimenti.

VI Intervento: Dott. Marco Ghelli, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Veneto

Il trasferire il bonus fiscale in moneta ha creato un problema grosso in termini di possibile utilizzo di questo strumento per riciclaggio, il che chiaramente non va bene. Il decreto è scritto in maniera un po’ troppo frettolosa perché in questo momento sta creando dei problemi alle banche, soprattutto a quelle più piccole, poiché queste ultime sono quelle che hanno erogato maggiormente vista anche la vicinanza che hanno con il territorio.

 La banca svolge l’operazione finanziaria, poiché anticipa i soldi e rientra in 5 anni, ma lo può fare anche senza avere il fondo fiscale, in quanto lo va a cedere alle imprese, procurando a sé un piccolo guadagno. Inoltre si effettua anche un meccanismo virtuoso, poiché grazie a questo passaggio si riesce a rimettere in moto il meccanismo dello sconto in fattura.

Chiaro che non può esistere il passaggio dei bonus infinito però era più che sufficiente dire che dopo il primo passaggio, dal secondo in poi sarebbe stato possibile farlo nei confronti di soggetti fiscalmente affidabili. Questo meccanismo blocca anche le piattaforme che stavano nascendo per lo scambio dei crediti. Chiaro che una piattaforma di scambio di crediti, non ha obblighi di anti riciclaggio ed è un soggetto che potrebbe avere qualche problema.

Questo bonus doveva essere il bonus delle attività, del business. E noi abbiamo costruito un software proprietario per gestire il tutto, perché quando lo abbiamo impostato, tutte le cose che oggi sono finalmente chiarite, fino a qualche tempo non lo erano.

Il software che abbiamo impostato, mette in fila ecobonus, sismabonus, bonus facciate e tutti i riferimenti dell’articolo 16-bis del TUIR. È necessario adottare una procedura condivisa tra tutti gli attori coinvolti per addivenire ad un quadro economico inerente:

  • all’ammontare dei bonus,
  • la ripartizione delle spese generali e professionali,
  • alla corretta maturazione dei SAL;
  • alla coerenza del quadro con la gestione amministrativo/ contabile.

La coordinazione è possibile solo nel momento in cui vi è un modus operandi condiviso.

Il commercialista individua i bonus potenziali e associa ad ogni bonus il computo metrico coi prezziari.  Successivamente si suddividono le spese relative agli interventi non beneficiati da bonus, come ad esempio i volumi freddi. Inoltre ci potrebbero essere dei prezzi maggiori a quelli stabiliti nel prezziario.  Nel passaggio successivo, l’impresa associa ogni bonus, con il prezzo che vuole fare.

Poi si inseriscono i prezzi dei costi delle aree di cantiere e i prezzi professionali nei limiti dei DM. Se ci fosse qualche costo in più possiamo non inserirlo nella logica del sistema. A questo punto il commercialista che dovrà fare il visto di controllo, darà l’ok e a questo punto abbiamo il quadro economico preparato.

Il quadro economico consente di definire:

  • l’esposizione finanziaria dell’intervento pianificando i SAL;
  • un quadro economico dei bonus spettanti anche ai fini dei rapporti con i finanziatori/cessionaria del credito;
  • modalità e contenuti dei preventivi, che poi le piattaforme dei cessionari chiedono;
  • gli aspetti formali della fatturazione;
  •  i corretti dati amministrativi ed economici per asseverazioni Eco e attestazioni Sisma;
  •  solide basi per consentire verifiche anticipate sul credito e snellire il rilascio del visto e delle comunicazioni da parte del commercialista.

Inoltre questa piattaforma consente di avere traccia per molti anni dei costi sostenuti. Inoltre potremo sapere sin dal primo giorno il valore ai fini dei SAL dell’intervento e gestire la parte finanziaria.

VII intervento: Geom. Massimiliano Dutto, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale dei piccoli comuni di Italia – La situazione delle pratiche a livello comunale: CILA-S, criticità e problematiche varie.

I piccoli comuni, oltre ad affrontare una mole di lavoro aggiuntiva, dovuta a queste pratiche edilizie, devono affrontare la loro sempre più grande riduzione della capacità economica.  Difficoltà si riscontrano anche con riferimento alla gestione del personale e spesso, anche per queste ragioni, ci si affida a tecnici esterni, quindi liberi professionisti, che prestano la loro attività.

La CILA-S, consente di snellire e rendere più flessibili le pratiche di Superbonus, che hanno trovato magari un ostacolo in termini di sanatoria, accesso agli atti, eccetera. Tuttavia noi liberi professionisti presentiamo le CILA-S con la consapevolezza di autodenunciare il cliente o il condominio di piccoli abusi o piccole difformità. Il tecnico comunale si ritrova ad avere un documento in comune dove si certifica una sorta di abuso o di difformità e in questa fase il tecnico comunale non ha il compito di verificarne la legittimità; però è anche vero che una volta chiusa questa bolla del Superbonus vi saranno nei comuni tutta una serie di documenti che avranno certificato un abuso o una difformità. Pertanto ci si è chiesti se il tecnico comunale, come responsabile del procedimento, abbia delle ricadute in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa soprattutto se non si determina in seguito un avviso di accertamento su queste sanatorie.

 Il più delle volte ci troviamo a presentare delle CILA-S che hanno delle difformità e degli abusi andando pertanto a realizzare degli interventi su delle parti abusive di edificio; questi interventi realizzati su parti abusive di edificio un domani in cui si presenterà una sanatoria perché si deve vendere un edificio comporterà che anche quelli faranno parte dell’abuso futuro? Queste sono domande che i tecnici comunali ma anche i liberi professionisti si pongono.

Deontologicamente, il professionista dovrebbe cercare di convincere il cliente a presentare prima la sanatoria -magari contestualmente alla CILA-S – previo una verifica insieme al tecnico comunale sulla fattibilità o meno della sanatoria, anche perché nulla vieta di presentare la sanatoria e il giorno successivo presentare la CILA-S e mandare avanti la pratica. Il comune potrebbe bloccare i lavori relativi alla CILA e conseguentemente alla CILA-S perché non c’è una regolarità edilizia. Pertanto la CILA-S non ha risolto tutti i problemi, anzi forse ha semplicemente insabbiato alcuni aspetti.

Inoltre nel 2022 sembra impensabile una doppia conformità: non possiamo cercare di sanare degli immobili facendo riferimento a leggi del ’67, del ’70 o del ’72: bisognerà cercare di sanare con norme attuali.

VIII Intervento: Ing. Giordano Contin, Ordine degli Ingegneri di Verona – L’analisi dei chiarimenti tecnici che sono stati ricevuti da Enea in materia di Ecobonus.

In questa parte di trattazione faremo un’analisi inerente ai chiarimenti tecnici che sono stati forniti in materia di Ecobonus dall’Ingegner Presenzano, di Enea. Iniziamo coi serramenti, che fanno parte degli interventi trainati, regolamentati dal D.L. 63/2013 e che aveva già tutta una serie di risposte, ma che al 30 luglio del 2021 è stato stravolto dall’interpello 524 dell’Agenzia delle Entrate che afferma che è ammissibile al Superbonus anche l’intervento in cui vi sia una variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi, nella situazione post intervento, sia minore o uguale a quella ex ante, ciò a garanzia del principio del risparmio energetico.

 In merito ci siamo permessi di chiedere ad Enea alcuni chiarimenti specifici: ad es. se è possibile ammettere all’incentivo la sostituzione degli infissi esistenti sostituiti.  La normativa in relazione a ciò è rimasta tale e quale.

Il secondo chiarimento era legato a se fosse possibile ammettere all’incentivo la sostituzione degli infissi laddove ci fosse una riduzione magari per effetto della riduzione del ponte termico o delle spalle degli infissi: anche qui ad oggi la risposta è affermativa.

Come risposta all’interpello si chiedeva se fosse possibile incentivare anche un infisso laddove questo sia stato spostato e la risposta anche qui è diventata affermativa dopo questo interpello – ammesso che la dimensione finale complessiva non superi quella iniziale. Si chiede inoltre se siano incentivati anche i costi dovuti a demolizione e ricostruzione al foro finestra. La risposta in questo caso è stata negativa, poiché lo spostamento non è un intervento di risparmio energetico, ma di ristrutturazione.

È stato inoltre chiesto se la nuova porzione di muro deve essere obbligatoriamente isolata o solo se maggiore del 10% così come richiesto dal DM 26 giugno 2015. In questo caso si è risposto che lo spostamento della finestra non è un intervento di risparmio energetico ma di ristrutturazione.  

Nello stesso precedente caso è stato chiesto come comportarsi nel caso in cui vi sia contemporaneamente un isolamento della facciata interessata. La risposta è stata positiva.

Si arriva invece al caso contrario a quello che è l’interpello 524 del 2021, in cui si chiede se vi è un aumento della superficie totale degli infissi nella situazione post intervento, per cui ogni infisso perde la possibilità di detrazione. Al 13 ottobre 2021 è stato detto che tutti gli infissi non sono incentivabili; ma sempre alla stessa domanda, con la risposta data al 25 novembre 2021 è stato detto che l’interpretazione è oggetto di riflessione. Tuttavia ad oggi non abbiamo avuto ulteriori precisazioni. Sembra che stia passando l’idea che sia incentivabile l’area degli infissi ex ante, ma ad oggi non ne abbiamo certezza.

Oscuranti

Passando poi agli oscuranti, èstato chiesto se sullo stesso foro finestra è possibile portare in detrazione assieme alla sostituzione del relativo infisso la persiana avvolgibile e nelle schermature solari la terna esterna: la risposta è stata affermativa.

 È stato chiesto inoltre se è possibile portare in detrazione nelle schermature solari sia una persiana avvolgibile che una tenda esterna omologata come schermatura oscurante. Anche in questo caso la risposta è stata positiva.

 Si è cercato di porre ulteriore chiarezza a se i monoblocchi coibentati atti a ridurre il ponte termico dell’infisso sono da imputare sulle spese degli infissi. E in questo caso la risposta è stata sempre positiva.

Pagamenti

Al comma 4 dell’articolo 119 vi è la dicitura secondo cui tutti gli interventi trainati devono essere eseguiti congiuntamente uno degli interventi trainanti. E l’Agenzia delle Entrate subito dopo ha anche chiarito che questo significa che le spese devono essere ammesse tra la data inizio lavori e la data di fine lavori.

Abbiamo comunque chiesto se in una villa unifamiliare ad es. i lavori trainanti sono ammessi alle spese sostenute: al tempo di impostazione della domanda vi era la data di scadenza del 30 giugno 2022 e la risposta di Enea è stata che le spese devono essere sostenute entro il 30 giugno 2022 e i lavori non dovevo essere necessariamente conclusi.

 Con riguardo agli interventi trainati è stato stabilito che le spese sostenute possono avvenire anche dopo la fine dei lavori, purché all’interno del periodo di vigenza della misura.  In realtà in merito vi è qualche perplessità, dunque è preferibile considerare le precisazioni fatte dall’Agenzia.

 Per le ville unifamiliari sarebbe preferibile che la prima spesa sia solamente un intervento trainante; al contrario invece l’ultima spesa non deve essere solamente un intervento trainante.  Inoltre la cronologia dei pagamenti è stabilita dalle fatture emesse e quietanzate.

SAL

Vi sono diverse interpretazioni del concetto di SAL, pertanto è stato chiesto cosa si debba intendere esattamente. È stato chiesto di precisare se il 30% o il 60% è legato a spese sostenute indipendentemente dai lavori realmente eseguiti.

Qui è stato detto che la procedura Enea esegue il controllo facendo il rapporto tra le spese sostenute e il costo complessivo degli interventi. Nella compilazione dell’asseverazione i costi vengono inseriti per ogni singolo intervento, quindi si riferiscono a costi sostenuti per la parte di intervento realizzata e/o per acquisiti effettuati.

È inoltre stato chiesto per un caso specifico, ossia, se viene installato il 20% delle opere ed effettuato il 30% dei pagamenti previsti, se sia possibile comunicare un SAL al 30%. La risposta è stata affermativa, purché i pagamenti siano maggiori o uguali al 30% del valore di progetto. Questo tuttavia va contro il principio di installazione di cui i tecnici solitamente si avvalgono, fermo restando che siamo sempre noi tecnici a indicare le percentuali.

 Impianto condominiale

È stato chiesto ad Enea quando un impianto può essere definito come condominiale centralizzato; la risposta è stata quella di specificare che nell’accezione indicata all’articolo 119, comma 1, lettera b) si ritiene che la parola centralizzato intenda riferirsi a un impianto che serve a tutte le unità immobiliari.

Zone riscaldate

 Si consideri una unità A/2 con C/2 riscaldato dallo stesso generatore; a seguito di una sostituzione del generatore comune e scorporamento in residenziale, si chiede se un intervento di sostituzione del generatore sia ammissibile e se sia da considerarsi impianto comune di condominio o impianto di unifamiliare.

È stato risposto nel seguente modo: Premesso che il magazzino C/2 non dovrebbe essere riscaldato, tuttavia    laddove è presente un impianto di riscaldamento in regola, è possibile la sostituzione dell’impianto che deve rimanere unico anche nella situazione finale.  Infatti nel punto 10.2 dell’allegato A9 prevede che nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali, autonomi, in impianti di climatizzazione invernale centralizzata, con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Il dubbio resta, in quanto la risposta non è stata molto esaustiva e precisa.

Con riferimento ad una unità A/2 riscaldata e una unità C/2 non riscaldata; a seguito di una sostituzione di generatore e accorpamento in residenziale è stato chiesto se l’intervento di sostituzione del generatore sia ammissibile. Ed eventualmente se ammissibile, se totalmente o solo in parte.

È stato risposto che sono ammesse le spese relative agli interventi riguardanti il volume che nella situazione iniziale è riscaldato. In questo caso però il generatore post è unico e quindi rimane in dubbio se il costo del generatore debba proporzionarsi al volume ante e post riscaldato. Anche in questo caso vengono lasciati dubbi ai professionisti.

Fotovoltaico

Nel caso di obbligo di installazione del fotovoltaico, il limite di spesa va moltiplicato su tutti i kW installati o solo sulla parte eccedente all’obbligo? È stato detto che sono ammessi alle detrazioni fiscali del 110% tutta nuova potenza installata. La potenza massima complessiva dell’impianto non deve superare 20kWp.

Nel caso congiunto di Super- Ecobonus e Super-Sismabonus l’impianto fotovoltaico deve essere associato ad uno dei due in particolare o è indifferente quale? È indifferente; ovviamente non si può duplicare l’impianto associandolo la prima volta agli interventi di efficienza energetica e l’altra volta agli interventi antisismici.

L’attuale normativa prevede l’obbligo di manutenzione dell’impianto fotovoltaico: le spese di installazione di una linea vita e il suo costo può rientrare tra le spese del fotovoltaico? Si, nel limite però di 2.400,00 o 1.600,00 €/kW.

Nel caso di impianto fotovoltaico associato a Super – Sismabonus, non vi è alcuna comunicazione da effettuare ad Enea: è corretto? Non proprio, è preferibile fare una comunicazione nel portale Bonus Casa.

Portale

È stato chiesto ad Enea se i dati richiesti nella scheda APE IE del portale sono relativi allo stato ante o post. È stato risposto che devono essere riferiti allo stato post, anche nel caso di demolizione e ricostruzione.

Laddove al tecnico viene chiesto di dire tramite quale prezziario è stato stimato il prezzo congruo non sempre si riescono a trovare tutti i prezzi in un unico prezziario, pertanto è stato chiesto se fosse possibile scrivere ad esempio prezziario DEI e alcuni prezzi determinati da analisi prezzo e la risposta è stata affermativa anche in questo caso.

IX Intervento: Per. Ind. Ed Chiara Giozet, Presidente Ordine dei Periti Industriali di Belluno – Il ruolo dei periti industriali nell’ambito delle pratiche Superbonus.

 Ogni figura professionale coinvolta porta con sé le proprie esperienze e le proprie competenze in una squadra operativa, sia nell’ambito tecnico che fiscale. Il perito edile si occuperà del progetto nel suo complesso, partendo da un rilievo dello stato di fatto dei luoghi, affiancato da un accesso agli atti negli uffici amministrativi locali per verificare la conformità richiesta dalla normativa.

 Dopo aver inquadrato il progetto, il progettista edile si interfaccia con un perito termotecnico per vagliare le ipotesi e capire quali siano gli interventi necessari e funzionali all’intervento in questione, coinvolgendo anche colleghi elettrotecnici ad esempio qualora si colga l’occasione per installare degli impianti fotovoltaici a servizio delle unità abitative. Il termotecnico, in fase progettuale si occuperà della relazione tecnica, ai sensi della ex legge 10, in cui si va a verificare che siano rispettate tutte le verifiche richieste in base al tipo di intervento che si va a configurare; si dimensionano gli impianti, gli spessori di isolamenti e si verificano i ponti termici. Questa figura spesso poi è quella che si occupa avendo curato tagli della progettazione, della fase di trasmissione dei dati all’Enea e quindi la famosa asseverazione in cui vanno riportati i dati di calcolo e dell’edificio. Il perito industriale si trova anche in cantiere con la contabilità dei lavori, per verificare la congruità dei costi con i prezzari regionali e DEI.

Altro aspetto importante è inerente alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.  Questi sono tasselli necessari per il buon esito della pratica del Superbonus che come detto nella trattazione odierna, è complessa ed interdisciplinare. La figura del perito viene coinvolta e sarebbe fondamentale creare una squadra di più professionisti, dove ognuno con la propria competenza, sappia guidare il privato cittadino a ciò che è stato prefissato con la legge 77 del 2020 e quindi la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano, e di conseguenza anche una spinta per la ripresa del lavoro e dell’economia sia delle imprese che di tecnici professionisti e fiscalisti. Ecco pertanto che la sinergia tra più professionisti è indispensabile.

Andreana Hedges

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Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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