Green pass in assemblea di condominio

Le direttive per chiunque lavori nel settore privato valide sino alla cessazione dello stato di emergenza

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Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha introdotto il nuovo art. 9-septies, intitolato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”. Stando a quanto stabilito dalla nuova disposizione, dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per prevenire la diffusione dell’epidemia, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, proprio per accedere ai luoghi in cui si svolge l’attività stessa.

Si tratta di una disposizione che si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo non si applica solo a quei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ne deriva che, alla luce del nuovo disposto normativo, sia i datori di lavoro sia i lavoratori sono obbligati al rispetto di queste nuove normative, pena una sanzione pecuniaria.

Per meglio comprender la definizione di datore di lavoro, occorre fare riferimento all’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, il quale alla lettera b) stabilisce che per datore di lavoro s’intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

L’amministratore di condominio, quindi, va considerato come datore di lavoro solo quando il condominio è assimilabile ad un’azienda o a una unità produttiva, come stabilisce la Circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 1997, n. 28. Su questo aspetto, tuttavia, è importante sottolineare che nei rapporti di subordinazione con i lavoratori presenti in Condominio (ad esempio, portiere e gli addetti alla pulizia, giardinaggi), il datore di lavoro è il “condominio” nella sua unitarietà.

Per questi motivi, i lavoratori citati, così come l’amministratore stesso, sono obbligati ad avere il Green Pass.

Per quanto invece riguarda lo svolgimento delle assemblee condominiali, che non sono menzionate in nessuna parte del decreto legge n. 127/2021, eventuali controlli o cause ostative alla partecipazione dei condòmini alle assemblee di condominio, attualmente non risulta necessario esibire il Green pass.

Tuttavia, per la partecipazione all’assemblea condominiale può venire imposto di essere provvisti della certificazione verde COVID-19 in caso di accesso in uno dei luoghi di cui all’articolo 9 bis del decreto legge n. 52/2021, ovvero centri culturali, centri sociali e ricreativi, spettando in tal caso ai titolari o ai gestori il compito di procedere alle necessarie verifiche.

Negli altri casi, spazi comuni condominiali o presso lo studio dell’amministratore, il professionista e il presidente devono garantire la partecipazione in sicurezza considerato l’obbligo di indossare la mascherina e la sanificazione degli ambienti.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

2 thoughts on “Green pass in assemblea di condominio

  1. Mi è giunta una comunicazione per “Convocazione assemblea ordinaria condominio” e in calce è specificato quanto segue: “E’ essenziale presenziare non più di una persona per unità abitativa munita di mascherina e presentare green pass. Si raccomanda la puntualità per evitare il prolungamento dell’adunanza”. Gradirei un Suo commento riguardo il green pass inserito nel contesto di cui sopra. La ringrazio e saluto cordialmente.

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