L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una domanda di un contribuente, ha chiarito che è possibile usufruire del Superbonus del 110% anche per lavori su immobili non accatastati come residenziali, purché vi sia un cambio di destinazione d’uso in abitativo che risulti anche nell’autorizzazione agli interventi.
Il caso in oggetto riguardava un’unità immobiliare, accatastata C/2 (magazzini e locali di deposito), che costituiva l’ultima porzione non ancora recuperata, adibita in passato a stalla e ricovero attrezzi agricoli e fienile, di una cascina a corte.
Il contribuente intendeva effettuare su tale immobile, entro la fine del 2021, lavori di ristrutturazione edilizia per farne un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del nucleo familiare.
A riguardo l’Agenzia ha risposto che, salvo il rispetto di tutti gli altri requisiti per l’accesso alla maxi-detrazione, si può godere del Superbonus nell’ipotesi prospettata di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, “purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempre che l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio”.
Il Sismabonus e le altre detrazioni di cui il Superbonus non è che la versione potenziata, si ricorda, valgono per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su immobili residenziali e relative pertinenze.
La circolare 8 luglio 2020, n. 19/E comunque ribadisce che è possibile “fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
Lo stesso principio risulta quindi applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus; è possibile fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, anche in caso di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile, a patto che si abbia un titolo amministrativo da cui risulti chiaramente che i lavori porteranno anche un cambio di destinazione d’uso in abitativo.