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Alla morte del proprietario di un appartamento in condominio sorgono, inevitabilmente, una serie di problematiche in merito alla convocazione alle riunioni di condominio degli eredi e alla loro partecipazione alle spese condominiali.

La norma prevede che l’amministratore di condominio sia tenuto a convocare in assemblea solo coloro che hanno accettato l’eredità, questo perché la partecipazione alla riunione spetta solo ai condomini e tale status lo si assume solo nel momento in cui si diventa proprietari dell’immobile. Coloro che non hanno ancora compiuto l’accettazione, non avranno quindi alcun diritto di voto in assemblea.

Ne deriva dunque che, ciò che conta nella convocazione in assemblea degli eredi comproprietari non è tanto la denuncia di successione quanto l’accettazione della eredità.

Una volta effettuata l’accettazione, gli eredi diventano comproprietari dell’immobile e dovranno comunicarlo immediatamente all’amministratore di condominio affinché aggiorni l’anagrafe condominiale.

L’amministratore non è tenuto ad entrare nel merito delle quote dei singoli coeredi. Quindi, deve inviare l’avviso di convocazione a tutti questi, per come risultanti dall’anagrafe condominiale (aggiornata a seguito della comunicazione di accettazione dell’eredità).

Come noto, l’accettazione dell’eredità può avvenire sia tramite una dichiarazione espressa, sia tramite comportamenti concludenti (la cosiddetta accettazione tacita dell’eredità).

Secondo alcune sentenze, se il chiamato all’eredità, prima ancora dell’accettazione, partecipa attivamente all’assemblea, votando e magari contestando alcune decisioni condominiali egli è considerato erede a tutti gli effetti. Il suo comportamento infatti può essere qualificato come accettazione tacita dell’eredità.

Per quanto invece riguarda il pagamento dei debiti condominiali maturati prima del decesso del proprietario, comporta accettazione tacita dell’eredità solo se effettuato con il denaro del defunto. Se invece l’erede paga a proprie spese, il suo atto non è considerabile come accettazione.

In ogni caso, in base alle norme sulla solidarietà passiva in caso di successione, i debiti con il condominio lasciati dal defunto prima della morte si dividono solitamente tra tutti i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Quindi, l’amministratore, per incassare l’intera cifra, dovrà rivolgersi a tutti i coeredi dopo che questi abbiano accettato l’eredità. Se uno di questi non dovesse versare la propria quota, gli altri non ne risponderanno.

Per i debiti con il condominio scaduti dopo il decesso sussiste invece il principio della responsabilità solidale di tutti i coeredi: nei confronti del condominio è assolutamente indifferente la ripartizione di quote e ciascuno di essi sarà personalmente responsabile dell’intero debito. L’amministratore potrà, quindi, rivolgere la richiesta di pagamento anche nei confronti di uno solo di essi, per ottenere il versamento dell’intera quota, salvo il diritto poi di rivalersi su questi ultimi per quanto anticipato in loro favore.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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