Nuove regole su massimali assicurazioni per tecnici Bonus Edilizi

Nuove regole per tecnici bonus edilizi: massimale d’assicurazione per asseverazioni Superbonus deve essere pari agli importi d’intervento.

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Il Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022, n. 13, interviene in materia di cessione crediti Bonus Edilizi modificandone nuovamente la disciplina allentando la stretta e consentendo due ulteriori cessioni oltre alla prima.

Ulteriori modifiche poi riguardano l’assicurazione tecnici Bonus Edilizi, nello specifico il provvedimento normativo fornisce nuove indicazioni circa il massimale dell’assicurazione, per chi rilascia attestazioni e asseverazioni, che dovrà essere pari all’importo dei lavori eseguiti.

Cambiano dunque le regole sul massimale dell’assicurazione per i tecnici che rilasciano attestazioni o asseverazioni legate al Superbonus. In particolare, al comma 14 dell’articolo 119, la dicitura “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” viene così sostituita: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Si elimina quindi l’indicazione sull’importo minimo di 500.000 euro e il requisito dell’adeguatezza rispetto al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate con il risultato che l’assicurazione dei tecnici dovrà essere commisurata all’importo dei lavori e il tecnico sarà obbligato a stipulare specifica polizza professionale per ogni intervento agevolabile e che richiede asseverazione.

Inoltre, la disposizione sul massimale dell’assicurazione per i tecnici pari all’importo dei lavori si applica non solo in caso di Superbonus 110 ma anche per gli altri Bonus Edilizi nei casi di opzione per la cessione del credito per i professionisti che rilasciano asseverazioni e attestazioni.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Decreto Asseverazioni, il tecnico deve, a pena di invalidità dell’asseverazione:

  • anteporre alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 2 comma 1). Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione (art. 2 comma 2);
  • dichiarare espressamente e specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6 (art. 2 comma 3.a);
  •  dichiarare che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni (art. 2 comma 3.b).

All’asseverazione devono poi essere allegate, a pena di invalidità, la copia del documento di riconoscimento  e la copia della polizza assicurativa.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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