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Chi deve pagare l’Imu sulle case se la residenza è diversa e i coniugi separati?

L’Imposta Municipale unica che grava sugli immobili dei contribuenti italiani, meglio nota come Imu, è dovuta solo sulle seconde case a condizione che la prima casa non sia inserita in catasto in aree considerate di lusso dagli strumenti urbanistici vigenti. In pratica solo sulle prime case, ad esclusione degli immobili censiti in catasto alle categorie A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli), non si paga l’Imu.

Con prima casa ci si riferisce all’immobile dove la famiglia del contribuente ha la sua effettiva residenza e dimora. Ma cosa accade quando una famiglia si scioglie, quando due coniugi si separano anche come residenza? Su quali immobili l’Imu è dovuta e chi è il soggetto passivo di fronte all’Imposta?

Quando una coppia di coniugi si separa capita spesso che a carico del marito, oltre all’assegno di mantenimento all’ex moglie, resti la rata del mutuo e il pagamento delle bollette per le utenze domestiche; sono rari i casi in cui anche le tasse sulla casa finiscano nelle sentenze di separazione o divorzio.

Il legislatore, per chiarire dubbi ed evitare scorrettezze da parte dei contribuenti, per quanto riguarda l’Imu, ha stabilito che “non è tenuto a versare l’Imu il proprietario dell’immobile che, all’interno di esso, abbia sia la propria residenza anagrafica che la dimora abituale. In altri termini, non si paga l’Imu sulla casa dove si vive per gran parte dell’anno e dove anagraficamente è iscritta al proprio comune la propria famiglia.”

Risulta quindi evidente che il semplice cambio di residenza, se non accompagnato dal reale vivere nella casa diversa dalla precedente, non dà diritto all’esenzione. Inoltre, il discrimine della dimora, se riferito ad una famiglia con coniugi non effettivamente e legalmente separati, è determinante in materia Imu: la dimora deve riguardare tutta la famiglia, a due coniugi che stanno insieme non basta cambiare una residenza per evitare di pagare l’Imu su due immobili sostenendo solo che uno abita nel rimo mentre l’altro nel secondo.

Nel caso di coniugi separati però, tutto cambia.

Per prima cosa la legge prevede che l’Imu sulla casa ex-coniugale, se viene assegnata ad uno dei due coniugi, è dovuta dal soggetto assegnatario.

Naturalmente però, l’ex coniuge assegnatario non dovrà versare l’Imu se nell’immobile continua ad avere la sua residenza abituale. Se invece nonostante l’assegnazione, la residenza sia diversa da quella della casa coniugale, sempre sull’ex coniuge a cui questa è stata assegnata, graverebbe l’onere di pagare l’imposta.

Qualora il coniuge assegnatario dell’immobile cambi residenza, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per la revoca dell’assegnazione. Ed in questo caso, anche se quest’ultimo continua a non abitare l’immobile in questione, potrebbe lo stesso essere esentato dal pagamento dell’Imu in quanto, in materia tributi la legge è chiara perché deve essere prevalente la previsione che ne stabilisce l’esenzione.

Infine, il coniuge a cui non è stato assegnato l’immobile non deve considerarla come seconda casa: essendo il diritto di abitazione un diritto reale sull’immobile anche se l’assegnatario effettivamente non è proprietario, la tassazione sull’immobile non può essere caricata al soggetto non assegnatario nonostante continui ad esserne proprietario. Questa considerazione può riguardare, oltre l’Imu, anche le dichiarazioni dei redditi dal momento che la casa assegnata all’ex coniuge non andrebbe inserita nemmeno nelle dichiarazioni poiché si tratterebbe di “nuda proprietà”.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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