E’ sufficiente asseverare il preventivo per il bonus facciate senza SAL?

Le ultime delucidazioni sulle pratiche per bonus edilizi che possono essere asseverate senza SAL.

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L’Agenzia delle Entrate, in una FAQ dello scorso 22 novembre, ha dichiarato che ai fini dell’asseverazione per spese detraibili con bonus casa diversi dal Superbonus, il tecnico deve solo asseverare le spese: non occorre dunque che certifichi anche lo stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il requisito necessario è sostanzialmente che i lavori siano effettivamente realizzati e su questo vigilerà l’Agenzia stessa.

Come noto, per tutti i bonus casa con le aliquote ordinarie, e anche nel caso del Bonus facciate, non sono previsti SAL e sulla possibilità di cedere il credito a fronte degli anticipi versati a prescindere dalla data di conclusione dei lavori è stata presentata una interrogazione al MEF.

Nella risposta a detto interpello è stato precisato che l’opzione per la cessione del credito è “correlata al sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”.

In merito al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, anche se le norme non stabiliscono il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima, risulta però necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.

Si legge infatti che “l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati”, e tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

In sostanza, quando non è richiesto nessuno stato di avanzamento dei lavori per la cessione del credito, è sufficiente che il professionista verifichi per il preventivo presentato è coerente con i prezzari pubblici locali.

Inoltre, il Bonus Facciate destinato a terminare a fine anno, nella Manovra risulta confermato con una aliquota ridotta dal 90 al 60 per cento, il che non potrà non avere un impatto sulle richieste dei pagamenti anticipate e quindi anche di asseverazioni.

Nel concludere la risposta all’interpello, il MEF ha poi precisato che “per tutti i bonus la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Il concorso nella violazione comporterà inoltre la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

E’ quindi indubbiamente necessaria la massima cautela, così da evitare di ritrovarsi coinvolti in problemi di contenzioso.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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