Bonus edilizi dopo il Decreto Antifrodi: arrivano i primi chiarimenti

Come accedere ai bonus dopo l’entrata in vigore del decreto antifrodi? Ecco i primi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

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Dopo giorni di sconvolgimenti causati dall’entrata in vigore del Decreto Antifrodi, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a fornire i primi chiarimenti che fanno ben sperare soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fruizione del Bonus Facciate al 90% entro fine anno.

Nell’attesa di maggiori chiarimenti si è verificato uno stop all’invio delle comunicazioni delle opzioni alle Entrate; perfino gli istituti di credito hanno fermato i sistemi subito dopo l’entrata in vigore del Decreto Antifrodi.

La data da tenere presente è il 12 novembre 2021, ovvero il giorno dell’entrata in vigore del Decreto Antifrodi: l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito cosa succede qualora un contribuente abbia completato il pagamento delle fatture entro l’11 novembre 2021 e sottoscritto i relativi accordi con il cessionario, senza però effettuare la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura attraverso la piattaforma delle Entrate.

In questo caso l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica alle sole comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre 2021.

Inoltre, le Entrate stanno aggiornando le procedure telematiche al fine di consentire le comunicazioni semplificate, ovvero quelle che escludono la presentazione del visto di conformità. Difatti nelle FAQ viene spiegato che: “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre 2021”.

Al momento rimane in sospeso la questione relativa alle fatture emesse ma non pagate, che in caso di assenza di congruità dovrebbero esser riemesse, con un netto a pagare evidentemente più alto.

Per quanto riguarda invece il tema dei valori massimi di alcuni beni, ai fini l’individuazione dei dell’asseverazione della congruità delle spese, l’Agenzia ha precisato che è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dall’art. 119 del Decreto Rilancio.

Per quanto poi riguarda l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus e cosa viene attestato attraverso la stessa, le Entrate hanno spiegato che i tecnici asseverano la sola congruità delle spese sostenute e non devono attestare l’effettiva realizzazione del lavoro, rendendo quindi possibile anticipare, anche con lo sconto in fattura, i pagamenti rispetto ai lavori ad esempio per il Bonus Facciate, pagando con bonifico anche solo il 10% dell’importo complessivo e quindi grazie al principio di cassa, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono poi asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal Decreto Anti-frodi.

Al momento, resta da chiarire la questione circa la detraibilità delle spese professionali sostenute per l’estensione di tali adempimenti.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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