Terzo Condono Edilizio, gli abusi maggiori sono insanabili

Terzo Condono Edilizio, gli abusi maggiori sono insanabili

Gli abusi edilizi risultano essere insanabili attraverso il Terzo Condono Edilizio. Il provvedimento di demolizione è un atto doveroso e vincolato.

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Alcuni chiarimenti interpretativi sul Terzo Condono Edilizio arrivano dal Tar del Lazio, che ha messo in evidenza che non è possibile accedere alla sanatoria nel caso in cui le opere illecite possano essere qualificate come abusi maggiori. Soprattutto quando vengono realizzate nelle aree che sono state sottoposte a dei vincoli paesaggistici,

A sancire questo principio è direttamente la normativa: dopo che un è stato appurato che un illecito è insanabile, risulta doverosa la demolizione del manufatto. Anzi, la scelta è addirittura vincolata: non sono ammessi dei poteri discrezionali in capo all’amministrazione pubblica.

Terzo Condono Edilizio, si possono sanare solo gli abusi minori

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A fare il punto della situazione sulla sanabilità degli abusi tramite il Terzo Condono Edilizio ci hanno pensato i giudici del Tar Lazio attraverso la sentenza n. 21112 del 26 novembre 2024, con la quale è stato rigettato il ricorso contro il diniego di un’istanza di sanatoria che era stata presentata ai sensi del Decreto Legge n. 269/2003 – successivamente convertito nella Legge n. 326/2023, nota anche come Terzo Condono Edilizio -. Nello specifico la sanatoria veniva richiesta a seguito della realizzazione di alcune opere che hanno determinato l’ampliamento di una superficie: l’intervento, realizzato illecitamente, è stato effettuato in un’area che risulta essere soggetta a dei vincoli di tutela paesaggistica prevista dal Dlgs n. 42/2004, ossia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

In questa sede è opportuno sottolineare che attraverso il Terzo Condono Edilizio sono state introdotte delle regole ben precise e particolarmente restrittive per rilasciare la sanatoria. In un certo senso si può affermare che la Legge n. 47/1985 (Primo Condono) e la Legge n. 724/1994 (Secondo Condono) permettono l’accesso alla sanatoria più facilmente.

All’interno del Terzo Condono Edilizio preclude completamente ed interamente la possibilità di sanare quelli che vengono definiti come abusi maggiori – rientranti nelle Tipologie 1, 2 e 3 contenute all’interno dell’Allegato 1 del Decreto Legge 269/2003 – che costituiscono, in estrema sintesi, delle opere di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, quando vengono  realizzati senza che siano stati rilasciati dei titoli o in parziale o completa difformità dagli stessi. E il manufatto sia ubicato in una zona sottoposta a dei vincoli paesaggistici.

Per quali opere è ammessa la sanatoria

Il Terzo Condono Edilizio ammette la sanatoria delle Tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato citato al paragrafo precedente. Stiamo parlando, in altre parole, delle opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Per ottenere la sanatoria, ad ogni modo, è necessario che l’Autorità responsabile della tutela fornisca un parere favorevole. Gli illeciti, inoltre, non devono essere in contrasto con le norme urbanistiche e le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Nel caso in cui dovessero essere presenti dei vincoli sull’area, gli abusi maggiori sono insanabili, indipendentemente dal fatto che il vincolo risulti essere di natura assoluta o relativa.

Terzo condono edilizio, i poteri discrezionali

Soffermandosi sul caso preso in esame, l’abuso riguarda un ampliamento pari a quasi 80 metri quadrati di superficie utile. L’intervento è stato effettuato su un immoible ad uso residenziale ubicato in un’area vincolata. L’illecito, molto semplicemente, rientra nella tipologia 1 dell’Allegato citato in precedenza. Non può essere, quindi, sanato in alcun modo attraverso il Terzo Condono Edilizio.

Particolare importanza, nel caso preso in esame, l’assume la Legge Regionale Lazio n. 12/2004, attraverso la quale viene preclusa la possibilità di sanare degli illeciti effettuati nelle zone sottoposte a vincoli. Anche quando gli stessi dovessero essere posti dopo la realizzazione degli abusi.

Da un punto di vista prettamente normativo, quindi, non esistono degli spiragli a cui sia possibile far ricorso per sanare gli abusi. Questo significa che il rigetto dell’abuso risulta essere un atto doveroso e vincolato. Deve essere emanato nel momento in cui viene accertata l’insanabilità dell’illecito. E, soprattutto, non sono necessarie ulteriori motivazioni per giustificare la sua efficacia.

Anche se l’autorità responsabile della gestione del vincolo dovesse dare un parere favorevole sarebbe sufficiente per superare la preclusione normativa connessa all’abuso segnalato.

Pierpaolo Molinengo

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Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie. Ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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