Superbonus valido anche per immobili in corso di definizione

L’agenzia delle entrate riconosce il diritto al Superbonus anche per gli immobili in corso di definizione.

Tempo di lettura:2 Minuti

Con l’interpello 599/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche gli immobili in corso di definizione possono ottenere il Superbonus.

Il caso di specie riguardava un edificio composto da 3 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali F/4 (Unità in corso di definizione), C/2 (Magazzini e locali di deposito) e A/3 (Abitazioni di tipo economico), in cui i proprietari intendevano realizzare un intervento strutturale sulle parti comuni dell’edificio per il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico, il cambio di destinazione d’uso dell’unità in corso di definizione in unità abitativa, il cambio di destinazione d’uso del magazzino in autorimessa e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 11 Kw a servizio della nuova unità abitativa, attualmente censita in F/4.

I proprietari hanno quindi chiesto all’Agenzia la possibilità di usufruire del Superbonus nonostante l’edificio non è costituito in condominio al suo interno è presente un’unità immobiliare in corso di definizione.

L’Agenzia ha risposto che ha diritto al Superbonus l’unico proprietario di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari, quindi anche se non costituito in condominio, e a tali edifici si applicano gli stessi limiti di spesa previsti per i condomini: per gli interventi antisismici un massimo di spesa di 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le pertinenze, esistenti all’inizio dei lavori. Analogamente, per gli interventi di efficientamento energetico, il tetto massimo di spesa previsto va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze.

In merito alla classificazione catastale degli immobili che possono accedere al Superbonus, l’Agenzia ha poi spiegato che la categoria catastale F/4 è una delle cosiddette “categorie fittizie”, che raggruppa gli immobili cui non è attribuita alcuna rendita catastale.

Sono applicabili agli immobili in corso di definizione le stesse regole previste per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2 , ovvero le unità collabenti, pur essendo totalmente o parzialmente inagibili e non produttive di reddito, sono considerate edifici esistenti perché costruiti e individuati catastalmente e possono quindi accedere al Superbonus.

Occorre comunque il rispetto di alcune condizioni per poter beneficiare del Superbonus, in particolare è necessario che gli interventi si qualifichino come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione; che dal titolo abilitativo risulti il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare nella categoria catastale C/6 nonché il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa e che, per la parte di lavori riconducibili all’efficientamento energetico, sia dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento (condizione non richiesta per l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari).

Ne deriva che risulterà agevolabile con il Superbonus anche l’impianto fotovoltaico che sarà posto a servizio dell’abitazione realizzata con i lavori e il cambio di destinazione d’uso.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *