Superbonus tour in Puglia: tavola rotonda con i maggiori esperti

Gli enti, istituzioni ed ordini professionali principali della regione forniscono un quadro aggiornato sul Superbonus in Puglia.

Tempo di lettura:34 Minuti

Venerdì 12 Novembre, Geo Network, software house ed ente di formazione per l’edilizia e lo studio tecnico, ha organizzato una tavola rotonda online dove sono intervenuti esponenti dei più importanti enti, ordini professionali ed istituzioni della Regione Puglia, coinvolti nella catena dell’attuazione del Superbonus.

Gli interventi hanno fornito un quadro aggiornato sull’attuazione dell’agevolazione Superbonus 110% nella Regione Puglia ed in particolare hanno evidenziato i trend degli interventi agevolati in corso; l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi; gli effetti CILAS sul procedimento istruttorio ordinario nonché portato gettato luce su molte criticità ancora da risolvere.

Sono intervenuti:

  • ANCE: Geom. Angelo Contessa – Presidente ANCE Brindisi
  • ANCI Puglia: Arch. Michele Lorusso – Delegato direttivo urbanistica ed edilizia
  • Agenzia delle Entrate: Dott.ssa Sandra Migliaccio – Capo Ufficio Consulenza
  • Il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati: Geom Maurizio Savoncelli
  • Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lecce: Dott.Carmine Caputo
  • Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Barletta-Andria-Trani: Arch. Andrea Roselli
  • Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce: Per.Ind. Francesco Imbò
  • Comitato Regionale Collegi Geometri e Geometri Laureati di Puglia: Presidente Geom. Cosimo De Troia
  • Esperto Assicurazioni: Dott. Marco Olivieri (Marsh)
  • Esperto Superbonus: Geom. Alessio Tesconi consulente e formatore superbonus
    Geo Network: Dott.ssa Andreana Hedges

 L’evento è stato accreditato dal Comitato Regionale Geometri e Geometri Laureati della Puglia, dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Barletta-Andria-Trani, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce e dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Geo Network ringrazia per la preziosa collaborazione tutti i relatori, ed in particolare Geom. Cosimo De Troia del Comitato Regionale Collegi Geometri e Geometri Laureati di Puglia.

Riportiamo qui un riassunto sui vari interventi.

Superbonus al 110% nella Regione Puglia

Punti di sintesi

Venerdì 12 Novembre 2021

Geom. Cosimo De Troia, Presidente Comitato Regionale Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Puglia.

Ringraziamenti agli organizzatori e ai partecipanti.

Geometra Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

Il provvedimento che è stato determinato il 28 di Ottobre dal Governo, con la Legge di Bilancio per il 2022 ha subìto alcuni ritocchi; nella giornata odierna dovrebbe arrivare il testo bollinato dal MEF e dovrebbe avere accesso al Senato. Ampia la disponibilità da parte del Governo a una discussione e ad una eventuale rimodulazione del provvedimento.

Il Superbonus 110% ha avuto una genesi e una riproduzione plastica in un provvedimento normativo nel 2020, in piena pandemia con il Decreto Rilancio; quel provvedimento è scaturito da un’azione pressante che la Rete delle Professioni ha fatto nei confronti dell’allora Governo, per correggere alcune misure introdotte in modo curioso nel testo, come le unifamiliari, il tetto ISEE, che sono argomenti estranei rispetto a questo provvedimento.

  • L’intervento di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica oltre che l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere dedicato all’immobile e non può essere vincolato al proprietario o al possessore dello stesso, in quanto possono cambiare, vendere l’immobile.
  • Il Superbonus è un investimento che produrrà dei risultati a medio-lungo termine e non è soltanto legato alla tassazione e alle imposte che pagheranno le imprese, i professionisti, i produttori di materiali. Il patrimonio immobiliare esistente, rivisitato e messo in sicurezza e l’efficientamento energetico daranno risultati straordinari, se riusciremo inoltre ad ottenere i risultati sperati entro il 2030-2050.

Come Consiglio Nazionale dei Geometri stiamo lavorando insieme alla Rete con i nuovi Presidenti dei Consigli Nazionali per portare il ns contributo; ma stiamo lavorando anche insieme alla filiera delle costruzioni, che comprende ANCE, CNA, Confartigianato, ma anche Legambiente e tutti gli stakeholder che hanno interesse su questo tipo di argomento.

Si ritiene che questi straordinari incentivi fiscali dovranno essere mantenuti, prorogati e rafforzati, compresi la cessione del credito e lo sconto fattura poiché costituiscono il fondamento di questo provvedimento. L’arco temporale si dovrà estendere obbligatoriamente al 2026. Poi si potrà ragionare anche per rendere strutturale queste misure con aliquote diverse e con percorsi diversi, però la concentrazione in questo arco temporale sarà determinante affinché tutto ciò diventi un progetto attuato con il conseguente effetto sperato.

Inoltre la riforma del Fisco interessa tutti i professionisti, gli operatori, gli imprenditori e artigiani: si pensi ad es. alla rimodulazione delle aliquote dell’IRPEF e alle molte altre misure che potranno essere discusse. Circa poi le categorie tecniche, l’articolo 6 del provvedimento che ha un disegno di legge delega che parte dal Senato, prevede la riforma del catasto dei fabbricati e quindi un aggiornamento complessivo di tutti gli oggetti e una revisione delle rendite catastali, in considerazione di quanto introdotto nel 2016 e che oggi trova concreta attuazione.

Stiamo inoltre lavorando alla riforma del processo civile:

  • questa sarà l’occasione per rivedere iscrizione, formazione e mantenimento degli Albi dei CTU e degli esperti;
  • sarà il momento di poter invocare la famosa rotazione;
  • sarà un momento per rivedere tutte le tariffe. Alla Camera si sta discutendo anche dell’aggiornamento e della revisione dell’equo compenso che introduce argomenti molto importanti, fra tutti la possibilità di poter fare azioni collettive, le class action, per cui i Consigli Nazionali potranno combattere quelle società che assumono professionisti con importi veramente ridicoli.

L’ultimo provvedimento che è stato approvato il 28 di ottobre, è quel provvedimento che prevede le lauree abilitanti, che per il momento costituiscono un percorso parallelo rispetto al nostro percorso di accesso alla professione, ma che nella prospettiva futura potranno dare anche una visione diversa della nostra categoria che cresce e si vuole formare e vuole mantenere un know how storico, radicato sul territorio, collegato anche alla storia ma con un occhio molto attento alle innovazioni e ai profili di competenze che saranno chiariti sulla base del percorso universitario che i nostri ragazzi faranno.

Geom. Antonio Acquaviva, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Come Consiglio Nazionale stiamo svolgendo attività di pressione sul decisore politico con riguardo al tema del Superbonus, al fine di evidenziare innanzitutto che:

  • è mancata una tendenziale stabilità del quadro normativo nel momento in cui è stata varata questa misura: ci sono voluti 7 – 8 mesi di attività di informazione, di chiarimenti, delucidazioni, interpretazioni e circolari e direttive. Di conseguenza tutta questa attività di sperimentazione ha fatto perdere molto tempo all’avvio dei cantieri.
  • i limiti temporali hanno concentrato una domanda eccessiva in un arco di tempo così breve, rendendo problematico l’approvvigionamento dei materiali, le quotazioni dei prezzi di mercato, l’approvvigionamento delle maestranze.

Si sta cercando di evidenziare al decisore politico la necessità di allungare l’arco temporale di queste misure, per cercare di riequilibrare una domanda e un’offerta su un patrimonio edilizio enorme, che vuole essere riqualificato in una condizione di norme che finalmente siano intellegibili, chiare e di facile applicazione e quindi rendere virtuoso nel circuito economico la possibilità di riqualificare e di mettere in sicurezza gli edifici.

Il sottoscritto si occupa della delega dei lavori pubblici anche sulle modifiche del Codice degli Appalti e a tal proposito, il Testo Unico sin dal suo varo, è stato oggetto di innumerevoli modifiche, integrazioni, disapplicazioni, rendendo il quadro normativo nel tema delle opere pubbliche di difficile attuazione. Il nostro impegno è sempre costante e cogliamo con favore che anche dal territorio e dai Collegi Provinciali ci sia questa attenzione per elevare la formazione e presidiare con più qualità le opportunità di mercato per le nostre competenze professionali.

Geom. Alessio Tesconi, Consulente e formatore Superbonus – Membro del Comitato Tecnico per l’Edilizia. Focus sulle novità introdotte dal DL n. 77/2021 -Semplificazioni Bis

La contabilità degli investimenti e delle detrazioni impiegate sulla base dei dati pervenuti dalle Asseverazioni è tenuta dall’Enea e risultano dati nazionali interessanti:

  • 7,5 miliardi di euro di incentivo fiscale utilizzato per agevolare e incentivare le attività del settore edile;
  • tra gli interventi realizzati prevalgono gli interventi effettuati su edifici monofamiliari;
  • per i condomini abbiamo un investimento medio pari a €557.000,00. Per gli edifici unifamiliari l’investimento medio è pari a €101.000,00 e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’investimento medio è pari a €93.500,00.

Se analizziamo questi dati con riguardo alla Regione Puglia notiamo come si stia stabilizzando con circa 3.600 interventi, con quasi 538 milioni di euro di totale degli investimenti ammessi. Questi 3.600 interventi sono stratificati sul territorio nel seguente modo:

  • i condomini rappresentano un numero ancora limitato: 324 interventi;
  • edifici unifamiliari per 2612;
  • u.i. funzionalmente indipendenti 691.

Il dato dell’investimento medio è fondamentale, per capire le risorse che vengono impiegate; i numeri dalla media nazionale non si discostano molto dai valori della media regionale degli interventi e nello specifico:

  • €642.960,07 sui condomini;
  • €100.775,60 negli edifici unifamiliari;
  • €96.384,40 con riferimento alle unità funzionalmente indipendenti.

Qualche precisazione circa l’articolo 9 del Ddl Bilancio e il lasso temporale in cui completare l’intervento:

  • il condominio vede la possibilità di una scadenza riferita al 31.12.2023 con il 110% e vede ridurre al 31.12.2024 l’aliquota al 70% e al 65% per il 31.12.2025, con la copertura della cessione del credito per tutta quanta l’operazione.
  • gli edifici unifamiliari: per interventi ante 30-09-2021 la scadenza sarà quella del 31.12.2022, con presentazione di CILA-S (e tutti quegli interventi presentati prima dell’intervento stesso che hanno rilevanza ai fini del Superbonus) e della demo ricostruzione, con le avviate formalità per titolo. Per interventi post 30.09.2021 potranno arrivare al 31.12.2022 l’abitazione principale connessa ad un ISEE inferiore a €25.000,00.
  • Cessione del credito a tutti gli interventi di bonus fiscali, prorogati fino al 2024, accompagnati con la possibilità di cessione. Per il bonus facciate viene stabilita una riduzione del 60% rispetto al precedente 90%.

Ulteriore novità per i professionisti tecnici concerne il fatto che tutte le cessioni del credito andranno via col visto di conformità e si inizia a parlare anche di congruità economica.

Criticità legate all’articolo 9 del Ddl Bilancio:

  • Edifici unifamiliari

-Posticipare la deadline del 30.09.2021 per gli interventi presentati, in quanto una data retroattiva che metterebbe in difficoltà, perché la andiamo a far inserire a soli due mesi dalla presentazione della CILA Superbonus.

– Molti interventi non sono partiti a causa dell’iter di rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche ancora in essere.

-Si mettono a rischio i prestiti ponte per futuri interventi e rilasciati post 30.09.2021.

-Occorre superare la discriminazione legata all’ISEE e all’abitazione principale per il rilascio della proroga dei lavori al 31.12.2022.

  • Edifici Plurifamiliari

Per come formulati gli artt. 9 e 8 del Ddl Bilancio, la proroga viene riconosciuta per quegli immobili di cui alla lett. b) del comma 9, cioè gli edifici plurifamiliari, che hanno possibilità di vedere la scadenza al 31.12.2025, ma tutte le parti trainate, cioè gli appartamenti dei condomini, ad oggi non vengono compresi nella proroga. Va dunque chiarito che va data la proroga temporale anche alle unità immobiliari trainate dall’intervento condominiale. Così come scritto l’articolo 9, il fotovoltaico finisce il 30.06.2022.

  • Sismabonus

Assenza di proposte volte ad incentivare il suo atterraggio; il costo della ricostruzione post sisma dal 2016 ad oggi è costata allo Stato circa 46 miliardi di euro.

  • Bonus facciate

La sola proroga con riduzione al 60% non accompagnata dall’opzione della cessione del credito la renderebbe inapplicabile.

Tra le proposte di modifica alla Bozza Legge di Bilancio 2022 in via principale troviamo i seguenti temi:

  • il Superbonus, con l’idea di portarlo fino alla Next generation UE in quanto permetterebbe di stabilizzare l’incentivo nei due anni;
  • per gli edifici vincolati è previsto il miglioramento di una classe energetica ed aperura alla demo ricostruzione con ampliamento edifici parte III Codice 42/2004;
  • il bonus facciate: proroga del bonus nella misura del 90% fino al 2023, con eventuale introduzione di massimali di spesa, con successiva rimodulazione negli anni successivi e stabilizzazione al 2026;
  • altri bonus edilizia: introduzione strutturale di tutti gli altri bonus edilizi nella misura attuale;
  • cessione del credito: introduzione strutturale cessione del credito e sconto in fattura per tutti i bonus edilizi;
  • CILAS: estensione e relativi aspetti derogatori a tutti i bonus fiscali in edilizia;
  • Testo Unico: costituzione di un Testo Unico sulle detrazioni fiscali in edilizia;
  • Zone colpite dal sisma: introduzione di idonea regolamentazione e proroga per il Sismabonus Rafforzato e per l’impiego del Sismabonus e dell’Ecobonus a copertura degli accolli a carico dei cittadini in modo da renderla applicabile e congruente con la disciplina e le scadenze della normativa specifica.

Tra le proposte in via subordinata si chiede:

  • che le pratiche con scadenza al 30.06.2022 arrivino al 31.12.2022;
  • che gli interventi agli edifici plurifamiliari vengano prorogati al 31.12.2023 con décalage 2024 al 75%;
  • che per i trainati vengano rispettate le scadenze dei rispettivi trainanti, inclusi quelli su parti private.

Dott.ssa Sandra Migliaccio, Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Puglia

Con l’avvio delle pratiche di Superbonus 110% abbiamo assistito ad un incremento del numero delle istanze di interpello presentate dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate. Nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicate tutte le risposte alle istanze di interpello relativa al Superbonus. Tantissimi inoltre i documenti di prassi con cui l’Agenzia ha provveduto a dare chiarimenti; tra i principali:

  • la Circolare 24/E dell’08.08.2020;
  • la Risoluzione 60/E del 28.09.2020, con cui l’Agenzia ha chiarito problematiche riguardanti limiti di spesa;
  • la Circolare 30/E del 22.12.2020;
  • la Risoluzione 83/E del 28.12.2020 che ha introdotto i codici tributo per l’uso in compensazione dei crediti derivanti dalle cessioni del credito da parte dei contribuenti che non intendono fruire della detrazione;
  • la Circolare 7/E del 25.06.2021, che si riferisce alle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2020.

Maggiore ragguaglio è stato fornito dall’Agenzia circa la definizione di Accesso autonomo dall’esterno, sia nella Circolare 24/E che nella Circolare 30/E oltre che poi in altre risposte pubblicate, fornendo degli esempi e precisando che un’unità immobiliare possa ritenersi abbia accesso autonomo dall’esterno quando all’immobile si accede direttamente da una strada pubblica o da una strada privata oppure nel caso delle villette a schiera, quando si accede da un ingresso comune a un cortile, a un giardino comune a tutti i proprietari su cui si affacciano i singoli ingressi delle singole unità immobiliari. Bisognerà tuttavia vedere sempre i singoli casi specifici, poiché l’Agenzia non può esprimersi su una questione di carattere strettamente fattuale: i tecnici preposti dovranno effettuare le verifiche sul posto.

Ulteriore chiarimento è stato fornito circa l’indipendenza funzionale, che deve coesistere con l’accesso autonomo dall’esterno: un immobile è funzionalmente indipendente quando è dotato di tre impianti su quattro di cui quelli indicati nell’art. 119, co.1-bis; si parla dell’impianto idrico, l’impianto del gas, l’impianto elettrico e l’impianto di climatizzazione invernale. Con la Circolare 30/E del 2020 l’Agenzia ha chiarito che questa elencazione deve intendersi tassativa, pertanto eventuali altri impianti come per esempio l’impianto fognario, di depurazione che dovesse essere in comune, non preclude l’accesso al Superbonus.

Di seguito alcune Risposte interessanti su cui porre l’attenzione:

Risposta 706 del 14.10.2021: quando parliamo di interventi antisismici non è necessario che ricorra il requisito dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno perché il comma 4, dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che le disciplina non fa questo richiamo che invece è contenuto nei commi 1 e 2, ovvero per gli interventi di efficientamento energetico.

Risposta 765 del 09.11.2021: l’Agenzia è intervenuta in relazione al numero delle unità immobiliari rispetto alle quali calcolare i limiti di spesa. Nel caso di un contribuente che proponeva degli interventi sia di efficientamento energetico che antisismici su un’unità immobiliare di categoria A/3 e due pertinenze con trasformazione parziale di una pertinenza in unità residenziale al termine dei lavori, si interrogava sul limite di spesa. L’Agenzia ha ribadito che occorre sempre aver riguardo al numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori, ma in questo caso trattandosi di un’unità residenziale e due pertinenze, queste vanno considerate unitariamente. Inoltre in questa Risposta sono stati individuati limiti di spesa in relazione ai diversi interventi.

Risposta 612 del 20.09.2021: circa l’eventuale successione delle detrazioni nel caso di morte del soggetto che ha eseguito gli interventi, che hanno dato diritto al Superbonus, l’Agenzia ha chiarito che le detrazioni si trasferiscono agli eredi o all’erede che detiene l’immobile e non è necessario che lo adibisca ad abitazione principale. In caso di successivo decesso anche dell’erede, come nel caso in oggetto, l’Agenzia ha indicato che non c’è un ulteriore trasferimento delle detrazioni all’erede successivo.

Risposta 614 del 20.09.2021: l’Agenzia ha affrontato il tema dell’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio diverso rispetto a quello su cui si eseguono gli interventi trainanti di proprietà o in comproprietà dello stesso soggetto, ritenendo ammissibile al Superbonus anche l’istallazione su un edificio differente.

Risposta 16 del 07.01.2021: in relazione agli edifici concessi in comodato o in locazione. Si rammenta che il comodatario o il locatario se autorizzati dal proprietario, possono accedere al Superbonus a patto che il contratto di comodato o di locazione sia regolarmente registrato prima dell’avvio dei lavori. L’Agenzia ha chiarito che in presenza di tutte queste condizioni il comodatario (o il locatario), ha diritto di accedere al Superbonus indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia eseguito su altri immobili di sua proprietà altri interventi che hanno dato accesso al Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione la piattaforma cessione crediti alla quale si accede attraverso l’area riservata, in cui è possibile monitorare i crediti, cedere i crediti, accettare quelli ricevuti e avere la possibilità di interrogare tutte le operazioni eseguite. Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel cassetto fiscale e utilizzabili in compensazione in F24. In alternativa alla compensazione, dalla piattaforma i crediti possono a loro volta essere ceduti.

Si rammenta che l’interpello può essere presentato presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente indipendentemente da dove è situato l’immobile. Inoltre è necessario che l’interpello contenga i dati identificativi del cliente, e che il cliente deleghi espressamente il professionista alla presentazione dell’interpello. Spesso riceviamo interpelli da parte di professionisti che si fanno carico di interpellare l’amministrazione, ma non citano le generalità del cliente: questi sono elementi imprescindibili per l’Agenzia delle Entrate, che non potrà rendere risposta nel merito, poiché è necessario sempre parametrare gli effetti nei confronti di chi viene resa la risposta.

Altro elemento imprescindibile di un’istanza di interpello è la circostanziale specifica descrizione della fattispecie: il caso deve essere concreto e personale – quello del soggetto che è interessato a fruire di una agevolazione. Non sono ammissibili interpelli inerenti un caso teorico o un caso di scuola. Fondamentale infine la sottoscrizione dell’istanza: l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa, ma se trasmessa a mezzo PEC la firma autografa deve essere accompagnata da copia del documento d’identità. Le istanze trasmesse a mezzo PEC possono essere firmate con firma digitale.

Geom. Angelo Contessa, ANCE Brindisi, Analisi dell’impatto Superbonus 110% sulle imprese locali -effetti rincari nelle materie prime ed altre problematiche.

Uno dei problemi maggiori cui si incorre con il Superbonus 110% è inerente il fatto che spesso il committente decide di effettuare l’intervento solo se ha effettivo accesso al bonus e non perché stanzia delle proprie somme. Il rischio sarebbe di incorrere nel blocco di cantieri e in imprese che non vengono pagate per il lavoro sino a quel momento svolto.

Ci sono procedure, normative e leggi da rispettare: l’Agenzia delle Entrate dal suo canto, si è dovuta cimentare in un settore non suo: non dimentichiamo che il meccanismo del Superbonus 110% coniuga aspetti di legittimità urbanistica, aspetti tecnici, di efficientamento energetico, aspetti fiscali, tributari. Una malsana gestione di tutte queste varie posizioni, rischia di invalidare tutto il processo.

Qualifica delle imprese: Ad aggravare ulteriormente ciò è la presenza nel settore di soggetti come i General contractor – imprese che senza alcuna qualifica o struttura patrimoniale, si sono iscritte in Camera di Commercio. Ben 6 mila imprese di questo genere si sono immesse in questo meccanismo. Come imprese del sistema ANCE abbiamo bene accolto il meccanismo dei bonus. Ma abbiamo subito richiesto che ci fossero controlli e che venisse limitato il mercato alle imprese non qualificate; purtroppo però un fenomeno cosi impattante e positivo per il nostro sistema, ha visto un degrado. il Governo dunque è dovuto correre ai ripari e fortunatamente sta appositamente stilando un decreto, volto a porre dei paletti, che già ANCE come sistema nazionale, aveva chiesto, ossia quello di mettere il visto di conformità su tutte le misure, perché vi erano delle misure (50%, 65% o il bonus facciate) che erano libere della fattura e dal visto di conformità, né avevano obbligo di utilizzo dei prezziari.

Aumento dei prezzi dei materiali: oltre al rincaro delle materie prime, esiste anche un problema connesso di approvvigionamento. Come sistema nazionale, anche su questo aspetto abbiamo chiesto la stabilizzazione della misura, da porre in essere con una programmazione industriale, perché ci siamo ritrovati in poco tempo ad essere pieni di commesse o di richieste di lavoro, il tutto legato alle problematiche note della pandemia da Covid-19. Tutto questo ha portato a delle problematiche che hanno rallentato il sistema, non consentendo di accontentare tutti i cittadini.

Purtroppo non ci sarà nell’immediato un riequilibrio: ecco perché stiamo chiedendo a gran voce, da un lato la compensazione dei prezzi (e questo vale solo per i lavori pubblici), ma dall’altro stiamo chiedendo adeguamento e revisione dei vari prezziari regionali perché solo così e con un obbligo nel loro utilizzo sarà possibile calmierare il mercato e regolamentarlo.

Arch. Michele Lorusso, ANCI Puglia – Delegato direttivo urbanistica ed edilizia, La CILA-S e i titoli edilizi ordinari: la situazione presso i comuni della Puglia.

Alcune considerazioni inerenti al Superbonus 110% e le amministrazioni comunali pugliesi:

  • delle oltre 3.600 asseverazioni depositate in Puglia, la maggior parte sono concentrate nella città metropolitana di Bari e nei comuni appartenenti alla provincia di Lecce.
  • l’efficacia e l’efficienza delle agevolazioni non possono essere compresse in un tempo limitato. Non è lo strumento e la data di presentazione che rendono efficace un intervento; si tratta di decidere se vogliamo o meno rendere efficientati i nostri edifici, tutelarli in termini sismici o se piuttosto sia più opportuno farsi limitare dalle scadenze.

Questi bonus hanno generato una quantità enorme di agevolazioni, assunzioni, hanno rimesso in moto l’economia del mattone che era ferma da parecchio tempo, ma è anche vero che vi è la necessità di recepite meglio le cose.

Problematiche legate al numero dei dipendenti:

  • nonostante la CILA-S abbia reso più semplice la parte burocratica, in relazione al fatto che non c’è più bisogno di asseverare lo stato legittimo, permane la carenza di organico in tutti i comuni. Inoltre laddove c’è l’esigenza di affiancare alla CILA-S, come molto spesso avviene, altri titoli edilizi per legittimare interventi non inerenti al Superbonus, non si può non tener conto dello stato legittimo o degli eventuali abusi. Pertanto non è possibile in ogni caso trascurare la verifica dello stato legittimo dell’immobile.
  • gli archivi non digitalizzati in quasi tutti i comuni della Puglia hanno rallentato di molto l’immediata efficacia dei bonus.
  • occorre capire come effettuare nel modo migliore questo tipo di intervento, in considerazione anche dell’utilizzo di soldi Statali.
  • Molti degli interventi sono da effettuarsi su immobili che a loro volta hanno necessitato in passato l’accesso ai vari condoni. Si rammenta che però ad oggi moltissimi condoni non sono stati evasi per problemi di carenza di personale. Se ad un problema come la chiusura di un condono ad es. se ne aggiunge uno inerente al Superbonus e allo stato legittimo, i comuni sono in affanno.

C’è sicuramente una sensibilità da parte del Governo a raccogliere le istanze e si auspica che ciò possa avvenire nel migliore dei modi. A tal proposito ANCI ha sottolineato le diverse problematiche a cui i comuni fino ad oggi hanno dovuto soccombere; si pensi al lavoro in piena pandemia, in smart working: la mancata digitalizzazione e pertanto l’impossibilità di recarsi in comune e poter consegnare il cartaceo ha rallentato i meccanismi.

Vanno pertanto affrontate le tematiche legate al tempo e bisognerà garantire le migliori condizioni operative a funzionari, tecnici, imprese e uffici.

Arch. Andrea Roselli, Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di B.A.T., Analisi delle problematiche sul piano pratico inerenti interventi Superbonus.

Il problema più annoso è quello della tempistica soprattutto con riguardo alla CILA-S per gli edifici unifamiliari, che il legislatore ha reso quasi retroattiva – quasi inutile per quelli che dovrebbero essere gli interventi per le unità abitative unifamiliari.

Problematiche cantieristiche:

  • I materiali utilizzati sia in fase di progetto che in fase di computo, purtroppo a causa di assenza di produzione dei materiali scelti o per difficoltà legate alle consegne, non sono gli stessi utilizzati nella fase di esecuzione, riscontrando così problemi sia di carattere materico, sia di carattere prestazionale ed economico. Rimane tuttavia il problema economico rispetto al prodotto iniziale, poiché quando un valore aumenta o viene modificato, il committente potrebbe rifiutare di pagare la differenza, dovuta magari ad un mancato utilizzo del materiale inserito in fase di progetto e di computo.
  • Introduzione all’interno del progetto degli impianti fotovoltaici: quando inseriamo degli impianti fotovoltaici, la fine lavori è condizionata alla cessione dell’energia in eccesso alla GSE, che è il gestore del servizio elettrico. Pertanto la fine lavori può avvenire con la sola comunicazione di cessione dell’energia all’ente GSE con conseguenti problemi legati alla sicurezza del cantiere, che rimane aperto e in secondo luogo anche un problema economico, perché anche le imprese aspettano di essere pagate.
  • Nei condomini esiste tutta la parte relativa ai vani scala, che non è riscaldata, ma in maniera trainata portiamo tutti gli infissi del condominio: nascono dei dubbi, in quanto non sappiamo effettivamente se il portone di ingresso e gli infissi del vano scala che comunque risultano essere zone fredde, in qualche maniera vanno a competere con gli interventi di efficientamento energetico degli appartamenti stessi e non sappiamo se questi interventi rientrano o meno nel bonus 110%.
  • Balconi: questi interventi inizialmente non rientravano e adesso possono rientrare. Ma nel momento in cui ci possa essere la possibilità di intervento con il Superbonus 110% ci si chiede se debba essere fatto il cappotto sulla superficie intera del balcone.

P.I. Francesco Imbò, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Lecce, L’importanza del tecnico nelle asseverazioni e la figura professionale del termo tecnico.

I professionisti tecnici assolvono un ruolo importante in termini di responsabilità e i decreti MISE hanno stabilito che questi soggetti possono rilasciare asseverazioni sulla base di requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati, sulla corrispondenza della congruità delle spese sostenute.

Non possiamo parlare di asseverazione se non si parla di attestazione di prestazione energetica (APE). L’APE è il documento che consente di usufruire del Superbonus, in quanto attestato prodotto prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati, che dimostra il miglioramento della prestazione energetica ottenuto a seguito dei lavori incentivanti, quindi deve essere rilasciato dal tecnico abilitato nella forma delle dichiarazioni di asseverazione.

Quando presentiamo una asseverazione questa deve essere regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico e deve dimostrare che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9, dell’art. 119. Per gli eventuali interventi trainati occorre che vengano rispettate le condizioni della congruità, il rispetto dei costi specifici del decreto Ecobonus e che nella asseverazione sia anche presente il richiamo agli artt. 47, 75, 76 del dicembre 2000 n. 445. Il tecnico abilitato riceve ogni comunicazione con valore legale anche ai fini della contestazione. Gli impegni da asseverare da parte dei tecnici dunque sono notevoli.

Alla data di presentazione, il massimale di assicurazione, è adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciati e agli importi degli interventi. Occorre che sulla polizza di assicurazione, vengano riportate le società di assicurazioni e i numeri della polizza coi relativi importi. Una volta ricevuto quanto trasmesso all’Enea, ad esito positivo della verifica, verrà rilasciata la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo.

Questo è quello che in termini di asseverazione, noi tecnici siamo obbligati a presentare. Le asseverazioni sono necessarie sia per utilizzo diretto della dichiarazione di detrazione al 110% e sia per la cessione del credito o per lo sconto in fattura corrispondente e possono interessate sia interventi conclusi o lo stato di avanzamento delle opere alla realizzazione. Le asseverazioni vengono redatte da noi tecnici abilitati e trasmesse all’Enea entro i 90 giorni previsti secondo i termini, tali comunicazioni saranno spediti tramite PEC con valore legale.

Circa la regolarità delle dichiarazioni, se ne parla nel comma 14 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che descrive le conseguenze delle asseverazioni, soprattutto infedeli:

  • decadenza dell’agevolazione per chi rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli;
  • si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • si può incorrere a sanzioni penali ove il fatto possa costituire un reato.

La professione del tecnico è diventata più sensibile nell’espletamento del lavoro con riguardo al Superbonus e all’Ecobonus: di fatto è aumentata la mole di lavoro. Allo stesso tempo chi non applicava la stessa sensibilità in questo tipo di lavoro, lo vede ancora con una certa forma di scetticismo. Ecco che si sta procedendo sullo snellimento e si sta richiamando il Governo a che tutte le procedure per il bonus vengano fatte molto più celermente, affinché questo possa consentire ad un’ampia platea di colleghi di potersi avvicinare e quindi poter contribuire nell’espletamento di questo lavoro.

Dott. Marco Olivieri, Marsh – Aspetti salienti degli obblighi assicurativi a carico del professionista

La ns attenzione è rivolta ai professionisti, i quali hanno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e quindi alla cessione o allo sconto. Ecco che è necessario valutare bene il contesto e assicurarsi per lo svolgimento di questa mansione.

Di primo acchito il dettato dell’art. 119 del D.L. 34 del 2020, poteva indurre a ritenere che fosse sufficiente una normale polizza assicurativa: in realtà è stato fissato un primo paletto con riguardo ad un massimale di € 500.000,00, non prevista invece nella polizza dell’attività ordinaria.

È stato specificato che la polizia deve avere un massimale esclusivo e dedicato: sul portale Enea si deve caricare la polizza e può essere utilizzata a seconda della tipologia di polizza, massimale a consumo e anche per più asseverazioni e fin quando si ha capienza, sarà possibile asseverare.

Nella Legge di Bilancio tuttavia è stato prescritto che l’obbligo assicurativo si può assolvere con la polizza normale, purché questa non preveda esclusioni relative all’attività di asseverazione e preveda un massimale non inferiore a €500.000,00 specifico per il rischio di asseverazione, da integrare. Pertanto è stato ribadito che il massimale deve essere specifico, anche in una polizza ordinaria.

Inoltre la polizza deve garantire l’operatività di claims made, pertanto la polizza deve essere operativa nel momento in cui si riceve la richiesta di risarcimento. Ecco che dunque la polizza deve garantire obbligatoriamente un’ultra attività postuma pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anche essa ad almeno 5 anni. In alternativa il professionista può optare per una polizza separata, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Con riferimento ai 5 anni, non è ben chiaro se per cessazione si intende la cessazione di questa specifica attività o cessazione totale dell’attività del professionista, per chiusura partita IVA, cancellazione dall’Albo. Maggiore confusione in tal senso se si considera che l’Agenzia delle Entrate ha scritto che in caso di cessione del credito i limiti temporali sono fino a 8 anni.

Inoltre legare la polizza all’attività ordinaria può creare problemi perché questo tipo di polizza va gestita di anno in anno, si può recedere dal contratto per andare da un altro assicuratore e dunque bisognerà fare attenzione alle condizioni del nuovo assicuratore; alle volte può essere la stessa compagnia che decide di recedere dal contratto.

Anche per questo tipo di copertura dedicata ci sono molte differenze, non essendoci normativo di legge ben definito. Occorre porre attenzione a:

  • validità temporale: i 5 anni previsi dalla legge non sono tutelanti, dunque meglio 10, anche se alcune compagnie suggeriscono 8. Una buona polizza deve avere una postuma di 10 anni a cessazione del contratto e non per altri motivi. Occorre che sia già contrattualizzata e quindi pagata nel premio iniziale. Inoltre non disdettabile per sinistro per l’intera durata dei 10 anni.
  • vincolo di solidarietà: alcune compagnie assicurative affermano che in caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, la società risponderà solo per la quota di pertinenza dell’assicurato, con esclusione di quella parte di danno che dovesse ricadere sull’assicurato in virtù del vincolo di solidarietà. Altre compagnie esprimono il vincolo in questo modo, nel senso che qualora l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’assicuratore dovrà rispondere di quando dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili;
  • massimali: può essere a consumo, in abbinamento a polizza RC ordinaria o con polizza esclusivamente dedicata. Il professionista acquisterà massimale ed una volta non più capiente, ne comprerà un altro. Attenzione a chi vincola la polizza non solo al massimale, ma anche al numero degli interventi asseverati. È possibile anche scegliere una polizza solo dedicata a quel lavoro, con acquisto polizza single project sempre considerando il minimo di €500.000,00;
  • franchigia e/o scoperto: evitare le polizze che si esprimono in percentuale, mentre è preferibile chi si esprime con franchigia fissa, indipendentemente dall’importo del danno. Si ponga attenzione poiché alcune compagnie prevedono franchigie o scoperti più alti e diversi nel caso in cui l’assicuratore svolga anche attività propedeutiche di filiera;
  • danno erariale: al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata è meglio che sia specificata la copertura.Chiaramentelo Stato si rivolge al contribuente, il quale poi si rivolgerà al professionista e non può esserci un’azione diretta.

Attività di filiera:

  • occorrerà verificare se la polizza ordinaria copre questo tipo di attività;
  • verificare che la polizza non prevede esclusioni, perché ce ne sono tante da leggere e difficili da capire.
  • vincolo di solidarietà: vale anche per la polizza di attività ordinaria;
  • danni di natura patrimoniale: l’azione di rivalsa che può fare l’asseveratore finale o la sua compagna di assicurazione a chi ha fatto altra attività propedeutica è un danno di natura patrimoniale, un danno economico pertanto si parla di perdite pecuniarie.

Penale e sanzioni: ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.000,00 a €15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Può in questo caso essere d’aiuto la polizza di tutela legale che prevede copertura per:

  • Procedimenti penali;
  • Opposizione avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Dott. Carmine Caputo, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lecce – Analisi criticità e benefici dei visti di conformità Superbonus.

Il controllo formale di tipo documentale (e non di merito), il legislatore lo ha voluto affidare ai professionisti, affinché vi sia un momento di prevenzione delle frodi, soprattutto in materia di compensazione delle imposte dirette e dell’IVA. L’esperienza del Superbonus ha esteso il visto di conformità nell’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 119 e 121 del decreto legge; oggi questo allargamento conferma l’utilità di questo tipo di controllo a tutela degli interessi dello Stato.

Va definito il ruolo che può svolgere l’attestatore nel momento in cui svolge questa indagine che resta documentale. Con riferimento al bonus facciate, non ha molto senso introdurre solo il controllo documentale, ma è necessario che esso avvenga come per il Superbonus a valle di un intervento di asseverazione svolto dal professionista, perché è pur vero che il controllo documentale di una fattura deve riguardare la quantità, la qualità e il prezzo ma anche l’applicazione dell’imposta e nelle fatture devono essere indicati i requisiti previsti dal DPR 633.

Si avverte la necessità di supportare il testatore del visto di conformità in una logica di estensione di esso, di opportuni parametri oggettivi, che non vadano semplicemente nel fare riferimento all’articolo 9 del TUIR che parla di una congruità di prezzo sulla base dei listini, che però devono essere contestualizzati con i prezzi medi di mercato e con gli sconti praticati. È evidente che questa formula offre spazi ad interpretazioni troppo soggettive che non consentono di tutelare l’interesse dello Stato nella gestione di questi particolari bonus, unitamente all’interesse della collettività sociale.

Il visto di conformità che il professionista è tenuto a rilasciare, deve fare riferimento a una puntuale checklist che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione dei dottori commercialisti e degli altri professionisti abilitati, al fine di verificare l’esistenza, la correttezza del Superbonus, sulla congruità dei prezzi che il contribuente ha corrisposto oppure dello sconto in fattura che ha ricevuto da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Una prima indagine cerca di verificare se per quell’unità immobiliare vi sia una correttezza nell’assolvimento dei tributi come IMU e TARI e sia stato rilasciato un titolo edilizio che ne assentiva l’originaria costruzione, nella logica della semplificazione che deriva dalla CILA-S, ma che non assolve ad una verifica della legittimità per tutte le altre fattispecie.

Un nucleo fondamentale in questo tipo di attività è quella dell’asseverazione del tecnico che ha piena cognizione della quantità e della qualità delle lavorazioni e dei materiali impiegati rispetto al professionista che attesta il visto di conformità, il quale non possiede queste competenze quindi non è in grado di valutare se la fatturazione sia stata ad es. per 100 metri quadrati o per 120 metri quadrati, se la lavorazione abbia riguardato l’utilizzo di quel materiale con quella modalità, con quello spessore, di quella tipologia, conforme alla disciplina delle certificazioni di qualità, eccetera.

Però l’esistenza dell’asseverazione ci pone nella condizione di poter apprendere da un altro professionista che lo ha preventivamente comunicato all’Enea, che quei lavori sono stati eseguiti e nell’attestazione che egli rilascia in questa asseverazione, i prezzi sono nei limiti fissati dai prezzari regionali, dai DEI o in assenza di queste indicazioni, da una propria perizia che interpolando i diversi fattori, ne determina il prezzo.

A noi attestatori compete poi di verificare la regolarità della fattura per quantità/ prezzo e i bonifici bancari o postali eseguiti. Il contribuente che si rivolge al professionista per il visto di conformità deve poi rilasciare una dichiarazione resa sotto forma di atto notorio, nella quale afferma che l’intervento per il quale egli chiede l’apposizione del visto di conformità è nei limiti della spesa ammessa e che possiede in Italia un reddito imponibile al di là della capienza o meno della detrazione, stante la possibilità di ricevere lo sconto in fattura ovvero di cedere il credito al fornitore. È necessario poi acquisire il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario, nel caso in cui la pratica che siamo incaricati a svolgere sia di cessione, stante la necessità che il soggetto che comunica sul cassetto fiscale prima l’esistenza del credito e poi la cessione, deve coincidere con il medesimo che rilascia il visto di conformità.

Garanzie deve avere anche la polizza assicurativa del professionista del visto di conformità, sovrapponibili a quelle dei tecnici, anche se l’iscrizione nell’elenco regionale, dei soggetti che rilasciano il visto di conformità già prevede un limite di massimale di €3.000.000,00. Poi nell’elenco regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione sono richiesti anche requisiti oltre che professionali, anche di ordine morale, per cui in questo elenco possono essere iscritti i professionisti che non siano incorsi in condanne penali, non abbiamo ricevuto sanzioni in materia di corretta applicazione dei visti di conformità e oltre alla sospensione è prevista anche una radiazione per i visti di conformità facile. Tutto ciò porta a prestare attenzione non solo alle sanzioni pecuniarie cui si va incontro nella apposizione del visto di conformità in senso materiale, ma anche alla eventuale responsabilità penale.

L’attività svolta da professionisti abilitati al visto di conformità è limitata ad un compenso che non supera il 2% del valore della visto rilasciato, perché in assenza ormai delle tariffe professionali, il visto di conformità viene equiparato al rilascio di pareri, di attività giudiziaria, di verifiche e quindi un’aliquota dello 0,50% e l’1% può essere aumentata del 100% nei casi di particolare complessità e urgenza. Il rilascio del visto di conformità è segregato ad una percentuale negletta del lavoro che presiede questa attività e della assunzione di responsabilità sia delle sanzioni pecuniarie che delle sanzioni penali.

La scelta del legislatore di continuare ad investire nel patrimonio edilizio privato, per quanto possa risultare costosa, in una fase economica post pandemica, è nei fatti una scelta saggia, che mette in moto il sistema economico; ma questo graverà sulla collettività, al netto delle frodi – un costo che ci fa risparmiare il territorio, perché stiamo parlando di interventi di ristrutturazione e quindi non consumiamo il territorio, ma realizziamo delle unità abitative che sono meno inquinanti. Il risparmio energetico è l’elemento dominante di questa impostazione: miglioriamo la qualità della vita dei cittadini, per cui tutto questo, pure nell’analisi dei costi – benefici in termini sociali, sono degli elementi che confortano tutti nella logica di poter continuare a sperimentare in un tempo che evidentemente deve fare i conti con le risorse pubbliche limitato, ma che può comunque contribuire a ciò che sono gli obiettivi europei, che derivano dai piani sovranazionali.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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