Superbonus Tour in Piemonte: tavola rotonda con gli enti coinvolti

Ecco il quadro aggiornato sul Superbonus 110% in Piemonte fornito dagli enti, istituzioni ed ordini professionali coinvolti.

Tempo di lettura:32 Minuti

Venerdì 19 Novembre, Geo Network, software house ed ente di formazione per l’edilizia e lo studio tecnico, ha organizzato una tavola rotonda online dove sono intervenuti esponenti dei più importanti enti, ordini professionali ed istituzioni della Regione Piemonte, coinvolti nella catena dell’attuazione del Superbonus.

Gli interventi hanno fornito un quadro aggiornato sull’attuazione dell’agevolazione Superbonus 110% nella Regione Piemonte ed in particolare hanno evidenziato i trend degli interventi agevolati in corso; l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi; gli effetti CILAS sul procedimento istruttorio ordinario nonché portato gettato luce su molte criticità ancora da risolvere.

Sono intervenuti:

Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati del Piemonte: Presidente Geom. Luisa Roccia

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati: Consigliere Geom. Livio Spinelli

Rete delle Professioni Tecniche: Arch. Laura Porporato

Ance Torino – Ance Piemonte: Arch. Marco Rosso

Agenzia delle Entrate: Dott. Bernardo Maronero – Capo Ufficio Consulenza della Direzione Regionale Piemonte dell’Agenzia delle Entrate

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania: Dott. Amedeo Paolo Vistoli

Ordine Geologi Piemonte: Dott. Geol. Fabrizio Cambursano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino: Ing. Andrea Bauchiero in qualità di Coordinatore della Commissione Energia e Impianti Tecnologici

Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia: Geom. Massimiliano Dutto

Esperto: Geom. Alessio Tesconi consulente e formatore Superbonus

Geo Network: Dott.ssa Andreana Hedges

L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino, dall’Ordine Regionale dei Geologi Del Piemonte e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del V.C.O., l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e agli iscritti dell’Ordine della Provincia del V.C.O.

Geo Network ringrazia per la preziosa collaborazione tutti i relatori e gli Ordini coinvolti.

Superbonus 110% nella Regione Piemonte

Punto di sintesi degli interventi della giornata del 19 Novembre 2021

I Intervento: Geom. Luisa Roccia, Presidente del Collegio dei Geometri di Torino

Benvenuto ai relatori ed i partecipanti e ringraziamenti.

II intervento: Geom. Alessio Tesconi, esperto superbonus

La Commissione Finanza ha analizzato lo scenario possibile qualora non vi fosse una modifica per gli edifici monofamiliari e come ci si dovrà comportare nel caso della scadenza del beneficio fiscale sia in termini del pagamento che in termini dell’opera.  È stato precisato che è sempre necessario completare i lavori, pertanto si guarda all’intervento edilizio nel suo completamento.

Il Piemonte assume una pozione medio-alta e riassumiamo con quanto segue i valori della media regionale degli interventi:

          €561.668,47 sui condomini;

          €107.262,77 negli edifici unifamiliari;

          €85.075,81 con riferimento alle unità funzionalmente indipendenti.

Decreto antifrode: dei 19,3 miliardi di bonus edilizi, 800 milioni di euro costituiscono frode stimata e si parla in termini percentuali del 4%. Le frodi inerenti al Superbonus, in realtà sono protette dalle assicurazioni dei professionisti. Nello specifico le maggiori frodi hanno riguardato il bonus facciate, poiché non si prevedeva la congruità economica, la verifica del tecnico, mentre i documenti fondativi erano:

          contratto con l’impresa,

          avere il capitolato ed i pagamenti,

          l’indicazione della zona omogenea A e B,

          visibilità o meno dei prospetti.

 Il decreto Antifrode è in vigore dal 12 Novembre 2021 e stabilisce che tutto ciò che rientra nell’agevolazione, deve essere accompagnato dalla congruità economica e dalla assicurazione del professionista. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i passaggi tecnici fondamentali a definire gli aspetti relativi alle assicurazioni. Ad oggi c’è stato un fermo legato alla cessione del credito e si auspica anche di avere il modello su cui asseverare. I dubbi sono relativi a come trasmettere l’asseverazione, se come atto sostitutivo di atto notorio, se come perizia giurata, se sia sufficiente un timbro e una firma o un computo metrico.

III Intervento: Geom. Livio Spinelli, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri

Occorre monitorare costantemente l’avanzamento delle continue evoluzioni e modifiche delle norme in corso: la Legge di Bilancio è il tema principale su cui dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme.

IV intervento: Dott. Bernardo Maronero, Capo ufficio Consulenza della Direzione Regionale Piemonte, dell’Agenzia delle Entrate – Commento sulle più recenti risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate.

 L’Ufficio Consulenza della Direzione Regionale, si occupa di dare risposte alle istanze di interpello, che in questo periodo vedono nel Superbonus al 110% il core business. In questa sede si ritiene opportuno evidenziare alcune risposte inerenti al tema di studio.

Rilevante una recente risposta che individua la tipologia di edifici sulla quale intervenire con determinati interventi: a seconda della tipologia di edificio, cambiano i limiti di spesa e in questa pronuncia, l’Agenzia ha rettificato una posizione precedente. L’attuale posizione riguarda una situazione in cui un’unità abitativa di tipo residenziale è accompagnata da due pertinenze: l’Agenzia individua questo edificio come unità familiare e i limiti di spesa vanno ad essere individuati a livello singolo.

La seconda risposta che si segnala, non è importante tanto dal punto di vista tecnico perché l’Agenzia delle Entrate in merito non ha competenze, quanto piuttosto perché definisce il fatto che a livello di interventi antisismici non è necessario verificare l’indipendenza funzionale dell’immobile piuttosto che quello dell’accesso autonomo. L’Agenzia dunque dal punto di vista tecnico non si è espressa ma ha riaffermato un principio basilare.

Altra risposta che si segnale è la n. 524 del 30.07.2021 perché ha segnato il cambio di rotta dell’Agenzia per quanto riguarda gli interventi sui serramenti. In precedenza, sulla base di un parere di Enea del 28.04.2021, l’Agenzia riteneva non possibile intervenire sullo spostamento e sul diverso dimensionamento dei serramenti, se non con un margine di tolleranza molto limitato e soltanto nel caso dei cosiddetti interventi ineludibili.  Ora, sulla base di un parere del MISE e sentito anche Enea, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è più morbida perché si consente sia lo spostamento che il diverso dimensionamento dei serramenti, purché la superficie totale post intervento sia uguale o inferiore a quella precedente. Si evidenzia che il termine “totale” legato alla superficie è virgolettato: probabilmente riguarda la superficie complessiva dei serramenti e va verificata nella sua interezza in modo tale che ai fini del principio del risparmio energetico, questa non superi la superficie precedente.

La Risposta 464 ha avuto il pregio nonostante non ci fosse un supporto normativo, di definire anche la posizione degli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari: la questione interessante non è tanto quella legata alla determinazione di quante unità vadano computate e inoltre le pertinenze vanno computate nella determinazione dei limiti di spesa. La norma impone che per ciascun individuo sia possibile intervenire soltanto su due unità immobiliari ed il caso classico proposto che al momento ha ricevuto risposta da parte di alcune direzioni regionali tra quella del Piemonte, è quello di marito e moglie comproprietari di 4 unità immobiliari, che si dividono il limite di spesa. Questa può essere una tendenziale forzatura della norma ma l’Agenzia, sia pure sollecitata dalla Direzione Regionale del Piemonte e anche di altre regioni, non si è espressa sul punto: si consiglia pertanto in queste situazioni di avvalersi di una certa prudenza.

Risposta 593: in presenza di due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti), una delle quali dotata di impianto di riscaldamento, viene concesso il Superbonus su questa unità immobiliare nonostante l’appartenenza a queste categorie.

Quanto appena detto, è stato ribadito anche in altre risposte che riguardano rispettivamente le categorie F/3 e F/4, con la differenza che nella categoria F/3 abbiamo unità in corso di costruzione che sono escluse dal Superbonus e non possono neanche partecipare al computo dei limiti di spesa.  Invece circa la categoria F/4, nonostante sia in corso di definizione di immobile è riconosciuto come esistente, tale per cui può godere di tutti i benefici del Superbonus.

Risposta 611: non viene concessa la detrazione per la ristrutturazione edilizia con riguardo a un cambio d’uso che vedeva un passaggio da un immobile di categoria A/3 ad A/10, da residenziale ad ufficio. La detrazione del 50%, non può spettare perché l’unità immobiliare di destinazione non è residenziale. Spetterà invece l’Ecobonus, perché non è legato ad una particolare categoria catastale.

Si segnala la Risposta 614 con riguardo all’installazione degli impianti fotovoltaici: nel caso in esame, l’istante chiede di poter installare l’impianto fotovoltaico su un immobile in comproprietà con altri, non pertinenziale. La risposta dell’Agenzia ha mostrato una ulteriore apertura, poiché è possibile installare l’impianto fotovoltaico anche su strutture non pertinenziali purché di proprietà del soggetto.

Risposte in merito all’efficientamento energetico di sottotetto: in un primo caso si consente di non prendere in considerazione la superficie del tetto qualora il sottotetto non sia abitabile. Ciò a conferma del fatto che vanno tenute in considerazione soltanto le superfici che hanno un contatto con l’esterno o con volumi non riscaldati.

In un’altra risposta viene specificato che il locale sottotetto che andrà poi ad essere riscaldato, è un locale accessorio all’unità immobiliare, per cui in questo caso la superficie da computare al 25% va calcolata sull’intero immobile.

Villette a schiera: l’Agenzia sulla scorta di un parere dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consente di intervenire sul singolo edificio. Il caso posto in esame riguardava tre villette a schiera adiacenti una all’altra: potendo costituire un condominio, i limiti sono quelli del condominio stesso. Anche in questo caso si interviene sugli infissi   e troviamo ancora una volta la virgolettatura della parola “totale”.

General contractor: l’Agenzia su questo punto è rimasta ferma sui suoi principi, affermando che il maggior compenso che il General contractor fattura al contribuente in realtà non farebbe parte dei cosiddetti costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento e quindi non sarebbero deducibili. Restano ferme invece ai fini IVA tutte le altre modalità, pertanto la questione può essere giuridicamente portata avanti con fatturazioni che alternativamente possono essere imputate direttamente nei confronti del general contractor o direttamente nei confronti del contribuente e resta immutato il principio; tutto si deve svolgere come se il professionista o l’impresa fatturasse direttamente al contribuente.

Installazione di piattaforme e ascensori: l’Agenzia rinvia alle norme di settore, ma l’intervento deve superare la completamente barriera.

Risposta 606: l’Agenzia ha dato risposta ad un interpello inerente un immobile adibito a museo, ritenendo che non sia possibile usufruire del bonus per le facciate interne, poiché queste sono visibili soltanto dagli utenti e dai partecipanti all’attività museale e non invece dal suolo pubblico.

Decreto Antifrode e obiettivi dell’intervento proposto dal Governo:

          generale estensione del visto di conformità;

          maggiore attenzione delle spese;

          contrastare fenomeni di abuso;

          rafforzamento dei controlli.

Mancano tuttavia alcune precisazioni inerenti a quali tipi di controllo l’Agenzia potrà fare – se ci si spingerà anche verso l’aspetto tecnico oppure se rimarrà come finora è stato, per le ristrutturazioni edilizie su un versante prettamente fiscale.

V Intervento: Arch. Laura Porporato, rete delle Professioni Tecniche Piemonte e Consigliere presso l’Ordine degli Architetti di Torino – Analisi atterraggio del Superbonus sul tessuto urbanistico-edilizio regionale

Distribuzione degli interventi:

          a febbraio 2021 avevamo circa il 93% di interventi fatti sulle monofamiliari e sulle unità indipendenti e solo il 7,3% espletati su condomini. Questo dato è poi salito a 13,9% al 30 settembre, mantenendo sempre comunque una netta prevalenza del tessuto minuto, che costituisce l’elemento tipico del tessuto italiano.

          Al 30 settembre, gli importi che afferiscono ai condomini sono pari al 47,7% mentre la parte rimanente riguarda monofamiliari e unità indipendenti.

Il valore medio degli interventi è così distribuito:

          monofamiliari €89- 102.000,00,

          indipendenti €82-94.000,00,

          condomini €506-558.000,00,

portando questi dati a una media di €150.000,00.

Gli interventi che si sono sviluppati collocano il Piemonte al nono tra le regioni italiane. C’è stata una grande adesione soprattutto delle mono e bifamiliari, ma dalle prime letture del testo di proposta di Legge di Bilancio 2022, questo tipo di investimento,  sembrerebbe destinato al blocco totale, a causa dei paletti temporali e reddituali imposti.

Individuato il taglio dimensionale all’interno degli edifici, occorre individuare il tipo di patrimonio immobiliare che abbiamo a disposizione:

          il 22% degli edifici risale a prima del 1945;

          il 42% è stato costruito dopo la Seconda Guerra mondiale;

          il 20% dagli anni 70 in poi.

Di questi, circa il 50% sono edifici in buono stato, ma solo al 4% sono edifici denominati già in classe A. Pertanto un intervento edilizio connesso al Superbonus può avere una ricaduta urbanistica sul territorio, soprattutto sulle piccole realtà. Ma come detto anche da ANCE questo porta a catalizzare l’interesse di tutto il mondo delle imprese e degli investitori dell’intera filiera edilizia sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare, a intervenire sull’esistente, attivando un virtuoso processo di rigenerazione, di riduzione dei consumi e dei gas serra, con notevoli benefici sull’ambiente. Si evidenzia il questa sede che purtroppo il 77% del patrimonio edilizio esistente al momento ancora presenta un APE fra D e G. Inoltre, buona parte delle problematiche sono connesse alle patologie da edificio malato.  

L’impatto connesso al Superbonus ha una evidente potenzialità in merito al consumo di suolo, se ragioniamo in termini di città che si rigenera all’interno dei suoi confini, che prova a costruire sul costruito: la riqualificazione del costruito si riflette anche sugli ambienti esterni al fabbricato. Le attuali leggi regionali sulla rigenerazione urbana vanno esattamente in questa direzione e se connesse agli interventi del PNRR per dare una attuazione lungo tutto l’arco temporale di vigenza della misura, possono permettere una vera e propria ripartenza.

Se anche gli interventi connessi al Superbonus non risultano immediatamente leggibili sul piano urbanistico propriamente detto, possono essere in grado di generare città gradevoli, efficienti e salubri dove cresce il PIL nazionale, ma che portano con sé anche un altro nuovo indice misurabile – il BIL – benessere interno lordo.

Occorre dunque che le azioni indicate all’interno della proposta di modifica del DDL Legge di Bilancio 2022, soprattutto con riferimento all’articolo 9, riescano ad avere uno sviluppo e vengano accolte da chi al momento sta disegnando questo tipo di proposta.

VI Intervento: Arch. Marco Rosso, Collegio Costruttori Edili Torino -ANCE Piemonte – Analisi impatto sulle imprese locali Superbonus ed effetti rincari delle materie prime, mano d’opera ed altre problematiche riscontrate

Questa legge è uno straordinario mezzo per lo sviluppo e la crescita del ns Paese non solo nel settore delle costruzioni, ma anche in termini di sviluppo sostenibile e non ultimo per la salute del Pianeta. Riqualificare il patrimonio edilizio significa esercitare una grande funzione sociale e si creano delle relazioni dando nuova forza e potere di acquisto alle persone, ma anche al Paese. Il ritorno sarà positivo, sulla base di recenti studi e si vedrà intorno al 2026-2027 anche se questi conti bisogna sempre farli avendo un’ampia visione, poiché lo strumento non è solo di costo ma ha degli effetti sulla qualità della vita, quanto mai importante dopo la pandemia.

L’agevolazione è fondamentale anche per la messa in sicurezza degli edifici: permette di fare un check-up sugli edifici e di ripartire con una visione sul ciclo di vita e sul ciclo manutentivo che in passato era stato dimenticato. Inoltre la gestione del patrimonio immobiliare avrà nei prossimi anni degli sviluppi interessanti.

I benefici dell’agevolazione in termini sociali:

          valorizzazione dei beni, grazie ad una rivalutazione degli stessi,

          maggiori risorse economiche in mano alle famiglie italiane,

          riduzione dei consumi e bollette meno care,

          miglioramento degli edifici.

L’aumento dei prezzi delle materie prime nel nostro Paese è sicuramente legato all’effetto di questa manovra e ai tempi ridotti della stessa, ma nel mondo è legato a gestioni geopolitiche. Inoltre le imprese sono diventate organizzazioni diverse, dando vita ad una filiera più innovativa rispetto al processo di efficientamento e messa in sicurezza degli edifici: ci sono professionisti, ci sono imprese e ci sono proprietari di immobili che partecipano attivamente al processo di rigenerazione e all’efficientamento di più edifici.

Si chiede inoltre un riadeguamento dei valori sui prezziari, poiché alcune forniture ormai hanno raggiunto prezzi che sono fuori da quelli riconosciuti a livello nazionale. Si pensi ai ponteggi: oggi non si trovano sul mercato e di conseguenza arrivano anche da fuori del territorio della Comunità Europea. Notevoli sono i ritardi con le autorizzazioni ministeriali: finché non rilasciati, i ponteggi non possono essere utilizzati.

La manovra deve avere un ritorno coincidente con la tempistica del PNRR perché le opere legate a questi grandi interventi non faranno altro che determinare nuove richieste di materiali e manodopera nel mercato.

 Esiste attualmente un problema legato alla manodopera, perché dopo anni di gravissima crisi nell’edilizia, le giovani generazioni, si sono allontanate da questo settore, non vedendo una prospettiva di lavoro e identificandolo come un mestiere vecchio e non innovativo. In realtà l’edilizia sta cambiando fortemente, si sta digitalizzando e stanno nascendo delle nuove figure professionali, che partecipano a questa filiera produttiva; esistono infatti i project manager e specialisti che entrano nel dettaglio delle strutture, in considerazione della difficoltà di analizzare, il capire la storia di un immobile, partendo dagli archivi, fino alla struttura e capire come poter poi intervenire. La necessità adesso è trovare persone disposte a lavorare in questo settore. Fondamentali i corsi di formazione e la specializzazione, in quanto usare materiali nuovi o affrontare processi nuovi vuol dire avere una componente formativa diversa, rispetto quella che c’era prima.

Fondamentale il Sismabonus acquisti per il processo di rigenerazione del territorio.  Pochi giorni fa è stato presentato al Senato dal ministro Giannini un disegno di legge fatto di pochi articoli sulla rigenerazione urbana, quindi l’attenzione pubblica è rivolta alla ricostruzione e all’ammodernamento dei nostri territori. Il Sismabonus permetterà di intervenire sui cicli di vita degli edifici, garantendo un modello nuovo di crescita del Paese. Inoltre c’è una forte domanda residenziale con standard completamente diversi post pandemia: c’è bisogno di creare degli edifici che abbiano dei servizi al loro interno, che siano più interconnessi e che abbiano degli spazi diversi. Questo è anche un modo per far crescere il Paese e dare possibilità di lavoro e interesse verso il ns settore.

VII Intervento: Geom. Massimiliano Dutto, Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia, La situazione delle pratiche a livello comunale in Piemonte: CILA-S, criticità e problematiche varie.

I piccoli comuni occupano gran parte del nostro territorio regionale e impattano maggiormente sul tessuto urbanistico che deve essere riqualificato. Nella prima fase di applicazione della procedura del Superbonus al 110% i comuni hanno “bloccato” la procedura per come era stata scritta inizialmente: vi era l’obbligo di conformità edilizia urbanistica, dunque la verifica di tutto ciò che era il pregresso urbanistico relativo all’immobile.  Le problematiche che hanno vissuto i piccoli comuni sono state maggiormente legate alla scarsità di personale tecnico, dipendenti capaci di rispondere ai quesiti posti dai professionisti e di fronteggiare gli accessi agli archivi comunali.

La CILA-S ha sicuramente semplificato il lavoro dei professionisti, tuttavia sarebbe stato preferibile semplificare la procedura di sanatoria degli immobili. Infatti ci troviamo ancora ad affrontare lo scoglio della doppia conformità – doppia conformità di edifici realizzati ad es. nel 1960 con norme urbanistiche completamente differenti da quelle attuali, dunque con discrasie anche di confronto. La doppia conformità molte volte è difficile da realizzare perché magari nel frattempo sono subentrati anche vincoli di carattere ambientale e paesaggistico; il piano regionale ha messo in moto tutta una serie di perimetrazione delle aree a valenza ambientale, per cui diventa difficile anche poi determinare una sanatoria in queste zone, con un aggravio totale dei costi.

VIII Intervento: Ing. Andrea Bauchiero, Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino e coordinatore della Commissione Energia ed Impianti tecnologici, Superbonus 110%: il ruolo del professionista termotecnico

Il ns intervento vuole essere rivolto verso la percezione e la gestione degli interventi in ambito professionale ricadenti sul Superbonus, con un particolare focus sull’ambito termotecnico che tendenzialmente viene lasciato in automatismo, ma che non è esente da alcune peculiarità che rendono importante e utile l’intervento di questa figura nell’ambito agevolativo.

È stata effettuata un’analisi derivante da una indagine svolta dal confronto con gli altri ordini professionali e con le altre Commissioni per capire come veniva gestito e che impatto ha avuto la gestione del Superbonus all’interno degli studi. Gli interventi gestiti dai professionisti termotecnici in ambito Superbonus hanno evidenziato che:

          il 52,9% ha gestito meno di 10 interventi in Superbonus;

          il 41,2% ha gestito tra i 10 ed i 30 interventi;

          il 5,9% ha gestito più di 30 interventi.

La pratica è particolarmente complessa e impatta notevolmente sulla gestione degli studi professionali, ma anche delle società di ingegneria che operano nel settore. Gli interventi che sono stati progettati hanno riguardato:

           per il 64,7% le abitazioni monofamiliari e bifamiliari;

          per il 29,4% il condominio;

          per il 5,9% altri casi.

La maggior parte degli interventi progettati riguardano l’ambito energetico e riguardano per meno del 30% interventi in ambito sismico. L’importanza sociale e realizzativa di questo Superbonus è sia di carattere energetico ma anche di carattere strutturale per una riqualificazione del territorio.  Ecco che è necessaria una segnalazione in tal senso agli organi di competenza, che permetta una virata affinché si incrementino interventi che assicurino per esempio l’utilizzo di cappotti sismici che garantiscono un consolidamento e la messa in sicurezza di carattere statico degli edifici.

 Inoltre il 65% dei professionisti ha dichiarato di aver gestito l’80% degli interventi soltanto in ambito tecnico e impiantistico, pertanto sostituzione del generatore di calore, installazione di impianto fotovoltaico, e in alcuni casi anche interventi in ambito di sostituzione degli infissi. All’interno di questo 65% di interventi, il 60% ha portato alla sostituzione del generatore di calore classico, con l’installazione di un sistema ibrido o di microcogenerazione. Solo il 35% ha utilizzato una pompa di calore e la restante parte la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione.

L’intervento del professionista termotecnico risulta essere decisamente impattante, perché va a ricoprire alcuni o tutti gli aspetti di questi ambiti di lavoro:

          studio fattibilità,

          stesura dell’attestato di prestazione energetica ante e post,

          diagnosi energetica,

          relazione legge 10 che va poi allegata alle varie CILA-S,

          direzione lavori,

          pratiche svolte nei confronti dell’Enea, del GSE,

          asseverazione del caso.

Gli interventi da parte del professionista termotecnico riguardano:

           implementazione e installazione di sistemi che prevedono un utilizzo prevalente di fonti energetiche rinnovabili (FER),

          sistemi ibridi,

          ventilazioni meccaniche controllate (VMC).

Questi tre sistemi statisticamente sono quelli maggiormente richiesti dai singoli committenti. Abbiamo un incremento di impianti che utilizzano fonti rinnovabili, con conseguente riduzione dei costi di produzione e gestione dell’energia e manutenzione degli impianti, e riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente.

Gli impianti ibridi che vengono installati devono soddisfare le esigenze a valle, ma devono essere ben inseriti nel contesto esistente e valutati a livello progettuale e realizzativo, per potersi inserire nel condominio stesso o dell’edificio familiare, poiché l’incremento di utilizzo di sistemi che si avvalgono di energia elettrica, comporta una valutazione degli ambiti di installazione. Occorre inoltre che gli impianti ibridi rispettino dei parametri ben precisi:

          il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere inferiore a 0,5.

          il COP della pompa di calore deve essere maggiore dei valori minimi previsti dalla legislazione;

          la caldaia deve essere a condensazione e il rendimento superiore ai valori minimi stabiliti.

          potenza della caldaia non superiore al 10% dell’esistente.

Gli impianti che utilizzano sistemi ibridi devono essere ben dimensionati, perché operano con cicli termodinamici diversi e hanno ambiti di applicazione diversi.  Occorre valutare bene i sistemi di accumulo, sia in ambito elettrico che meccanico, affinché l’impianto nuovo riesca a gestire la produzione e la distribuzione a seconda delle esigenze dell’utenza, perché gli interventi di Superbonus devono essere finalizzati anche a creare un sistema edificio-impianto successivo all’intervento, che sia efficiente sia in ambito di consumo energetico ma anche di valutazione e gestione economica dello stesso, quindi sia per la le materie prime che per la manutenzione.

Quelli di ventilazione meccanica controllata sono sistemi di deumidificazione e di trattamento dell’aria all’interno degli edifici, che vanno a gestire il carico endogeno, il calore latente prodotto dal sistema interno e che viene smaltito in maniera diversa rispetto alle situazioni precedenti, perché cappottando gli edifici e sostituendo gli infissi,  si crea una interfaccia più permeabile al passaggio dell’energia e del calore latente ed è necessario gestire la riduzione del rischio di formazione di muffe sulle superfici attraverso una corretta ventilazione meccanica controllata e purificazione degli ambienti interni. Lo scopo della coibentazione e della riqualificazione energetica è quella di mantenere costante la temperatura negli ambienti interni.

Vantaggi della ventilazione meccanica controllata:

          Riduzione del consumo di energia per il fabbisogno di climatizzazione invernale/estiva;

          Incremento del comfort indoor e della qualità dell’aria con riduzione degli agenti inquinanti interna (diluizione) ed esterni (filtrazione).

IX Intervento: Dott. Geol. Fabrizio Cambursano, Ordine dei Geologi Piemonte – Il ruolo del geologo nell’ambito delle procedure correlate al Superbonus 110%.

La figura dei Geologi interviene nelle procedure di Sismabonus ed Ecobonus. I campi di applicazione sono nella definizione dell’azione sismica del comparto in cui si inserisce il fabbricato oggetto di procedura e poi nella definizione della risposta sismica locale. Inoltre, si interviene con riguardo alla caratterizzazione e modellazione geologica del sito e insieme agli strutturisti, si lavora per la parte relativa alla modellazione geotecnica e alla definizione delle indagini necessarie per caratterizzare il sito in funzione della risposta sismica locale e degli obiettivi di efficientamento dal punto di vista del Sismabonus.

I Geologi partecipano all’Ecobonus con riguardo all’applicazione della geotermia su impianti a pompa di calore geotermica, su impianti a circuito chiuso, conosciuti come impianti a sonde geotermiche o impianti di geo scambio, e anche per quelli a scambio diretto, che utilizzano direttamente le pompe di calore e che utilizzano l’acqua di falda.

Per la definizione del sottosuolo viene fatta una valutazione della modellazione sismica locale. Si può utilizzare un approccio semplificato che richiede la misura della velocità delle onde sismiche, di taglio OVS, direttamente con strumentazione. Vengono usate delle prove speditive, cioè le prove Masw, misurando così la velocità delle onde sismiche di taglio, definita la VS equivalente. Vi sono poi le prove HVSR, che si occupano della misura del rumore sismico ambientale, in cui la frequenza di risonanza è ricercata al primo picco individuato dal rapporto tra la componente orizzontale e quella verticale dei segnali registrati.

Nella modellazione geologica si fa riferimento alla circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2019 in cui viene ribadito che la relazione geologica è uno strumento essenziale per ogni tipo di intervento di questa natura; all’interno di questo lavoro devono essere approfonditi una serie di elementi che permettono di definire in modo univoco il modello geologico locale. Inoltre, in sinergia con lo strutturista vengono definite le indagini necessarie per poter caratterizzare il sito dal punto di vista geotecnico; gli abachi richiamano le prove necessarie, consigliate o suggerite in base alla tipologia di terreno.

Con l’Ecobonus si è visto che andare a prelevare il calore del terreno e abbinarlo all’utilizzo di una pompa di calore, ha delle ricadute in termini energetici, estremamente evidenti ed importanti. Abbiamo impianti geotermici a pompa di calore a circuito chiuso, che vengono realizzati con delle sonde geotermiche e nello specifico:

          il geologo interviene per verificarne la fattibilità, i vincoli autorizzativi e poi per definire gli aspetti di carattere geologico e termico del sito. La resa di queste sonde è fortemente condizionata dalla tipologia di terreno nel quale vengono inseriti, cioè possiamo avere dei terreni granulari senz’acqua che hanno delle rese molto basse o terreni granulari, con presenza di falde acquifere o terreni compatti rocciosi, che possono avere delle rese termiche molto elevate.

          il dimensionamento del campo sonde geotermiche, parte sempre da dati precisi e puntuali che i termotecnici forniscono su dei fabbisogni in termini di energia e di potenza dell’edificio.

Vi sono poi gli impianti che utilizzano direttamente l’acqua di falda che potendo contare su un serbatoio energetico poco condizionato dal cambio stagionale e soprattutto da una massa rilevante come quella delle falde acquifere, riesce a sviluppare dei coefficienti di resa molto elevati. Questa caratteristica permette di poter applicare l’impianto geotermico a scambio diretto da acqua di falda ad esempio in alcuni condomini senza dover intervenire sui terminali di distribuzione del calore. Tuttavia quando entriamo nell’ambito del processo autorizzativo di impianti geotermici di acqua di falda dobbiamo ottenere due autorizzazioni:

          l’autorizzazione per la realizzazione del pozzo di prelievo,

          la realizzazione per poter rimettere l’acqua che abbiamo prelevato all’interno della falda acquifera.

Questa geotermia col Superbonus sta trovando una combinazione importante e una ricaduta importantissima dal punto di vista del numero di interventi che si stanno realizzando: soprattutto quando si riesce ad abbinare una pompa di calore ad alta temperatura, con l’utilizzo di acqua di falda, si riesce a fare i due salti di categoria richiesti dalla norma, senza necessità di ulteriori interventi, che per altro sarebbero sempre utili per aumentare al massimo l’efficienza dell’involucro.

Sono ideali in edifici nuovi, ma anche nell’ambito del Superbonus, circa ristrutturazioni profonde, in cui abbiamo sistemi di basse temperature e distribuzione del calore e abbiamo la possibilità di produrre acqua calda a temperature più basse, diminuendo così di molto la richiesta energetica. Però anche con impianti tradizionali a pompa di calore ad alta temperatura, con l’utilizzo dell’acqua di falda può permettere di raggiungere degli interessanti livelli di efficienza energetica.

Esistono tuttavia delle criticità che rallentano l’applicazione di questa tecnologia: per impianti a circuito chiuso, manca una norma quadro a livello generale e da 3 anni c’è una proposta di legge sul famoso decreto posa sonde che al momento non ha ancora visto la luce, che farebbe chiarezza sull’applicazione di questa tecnologia a livello nazionale. Aspetto più critico invece sono i tempi autorizzativi legati agli impianti a circuito aperto che utilizzano acqua di falda. Tra le autorizzazioni per il prelievo e le autorizzazioni per la remissione in falda in Piemonte si impiega da un anno ad un anno e mezzo. Questi tempi non sono compatibili con il Superbonus, perché al di là della parte relativa alle utenze monofamiliari, anche sui condomini è necessario che l’utilizzo di questa applicazione sia compatibile con dei tempi autorizzativi minori.

In sintesi possiamo concludere affermando che il geologo:

          interviene nel Sismabonus e nell’Ecobonus, in stretta sinergia con le figure tecniche professionali che lavorano in questo settore.

          collabora con le altre professionali tecniche, quali Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti.

          ricopre un ruolo determinante nell’ambito delle procedure applicative della geotermia, sia per quanto riguarda il circuito chiuso che quello aperto.

          collabora con le organizzazioni territoriali di Categoria e le Commissioni dedicate, in quanto concorre a proporre a livello normativo correttivi che permettono di ridurre i tempi autorizzativi, fermo restando le verifiche di carattere ambientale e le attenzioni da porre in essere in fase progettuale.

X Intervento: Dott. Amedeo Paolo Vistoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Verbania – Analisi criticità e benefici dei visti di conformità Superbonus

Il visto di conformità rientra nell’alveo dei visti leggeri, che presuppongono un controllo formale e documentale finalizzato a prevenire degli errori materiali nel calcolo delle imposte, degli imponibili e delle ritenute. Ciò non vuol dire che si tratti di un semplice controllo formale, di mera spunta della documentazione, ma è controllo che viene effettuato con una deontologia professionale critica, che corrisponde all’abituale esercizio della nostra professione.

Nello svolgere l’attività di apposizione del visto di conformità importante è coordinarsi costantemente con gli altri professionisti coinvolti nell’iter progettuale asseverativo e certificativo, perché in questo modo sarà possibile acquisire:

          una più completa conoscenza dell’intervento che si va a realizzare,

          un arricchimento del bagaglio culturale e tecnico.

L’attività professionale di apposizione del visto di conformità costituisce l’ultimo anello di una catena a monte della quale c’è una grande attività professionale di progettazione, ingegneristica, certificativa, che nel suo complesso consente di ottenere benefici come una ripartenza del settore edile e l’opportunità di realizzare interventi anche con provviste finanziarie limitate, potendo fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

La categoria delle professioni contabili inizialmente non ha accolto con grande calore la prospettiva di essere chiamati a porre visti di conformità sulle comunicazioni legate alle opzioni per i bonus edilizi, perché le norme di riferimento sintetiche ma molto complicate, hanno rivelato una serie di criticità nell’applicazione pratica, testimoniata dalle innumerevoli serie di interpelli cui l’Agenzia Entrate è stata chiamata e a cui anche sotto il profilo tecnico Enea stessa ha risposto. La difficoltà era anche inerente la necessità di approcciarsi a dei decreti o delle norme di contenuto squisitamente tecnico, con i quali non vi era gran dimestichezza.

L’attività di richiesta di visto di conformità si è rivelata un’opportunità professionalmente importante, perché nei studi si è richiesto affiancare questa attività con tutto un processo di consulenza richiesto dai possessori dell’immobile, ma anche sotto il profilo della fattibilità dell’operazione, delle valutazioni contrattuali e dell’interfaccia con gli istituti finanziari coinvolti nella fornitura di provvista finanziaria. Importante anche l’attività di consulenza nel supporto alla valutazione di progetti, agli aspetti contrattuali delle varie tipologie di appalto, alla valutazione degli aspetti finanziari delle operazioni, soprattutto per coloro che hanno utilizzato la forma dello sconto in fattura.

Le difficoltà applicative, al di là dei profili di responsabilità dell’apposizione del visto,  riguardano la compilazione dell’opzione laddove si tratta di andare a individuare correttamente la fattispecie di immobile in relazione al quale si vanno a comunicare le opzioni esercitate, soprattutto nella distinzione tra una situazione di carattere condominiale o di situazioni invece assimilabili agli edifici di natura unifamiliare.

Qualche problematica è stata riscontrata all’inizio, con le prime comunicazioni sul concetto di SAL, nella sua comunicazione e se l’importo minimo fosse riferito allo stato avanzamento dell’intervento nella sua interezza o nel requisito minimo del singolo intervento appartenente a un intervento uguale. L’importo minimo fa chiaramente riferimento all’intervento nella sua complessità.

Altro problema riscontrato è nel caso di comunicazioni di stato di avanzamento lavori nei quali non sono ricompresi tutti gli interventi previsti: è una fattispecie che può ricorrere in cantiere, per cui nella riqualificazione del primo SAL, magari è un intervento non ancora certificabile e potrebbe accadere che nelle successive comunicazioni ci sia uno sfasamento del numero di SAL rispetto agli interventi che sono interessati.

Altro problema verte sulla responsabilità del cessionario del credito rispetto alla sua effettiva sussistenza: la responsabilità è ferma in capo al titolare della detrazione; il cessionario del credito risponde per problematiche connesse all’ammontare dell’utilizzo o della compensazione, salvi i casi di concorso in reato, ma sono fattispecie remote. Ai cessionari dei crediti la responsabilità non è imputabile in merito alla sussistenza del credito stesso.

Nelle more dell’urgenza e nello spirito di prevenire potenziali frodi nell’utilizzo dei bonus edilizi il Decreto antifrode ha rafforzato alcuni adempimenti da assolvere. Ha previsto in materia di bonus legati al 110% la necessità di apporre visto di conformità anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione di redditi, ad eccezione di invio diretto o invio tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Per quanto riguarda gli altri bonus edilizi ha previsto la necessità di apposizione del visto di conformità sul modello di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, unitamente all’acquisizione di una asseverazione di congruità ai prezzi che dovrà essere resa poi anche ai sensi di ulteriore decreto che entro trenta giorni il ministro della transizione ecologica è chiamato a emanare.

Il Decreto Antifrode prevede un intervento diretto dell’Agenzia Entrate che può sospendere gli effetti della comunicazione ove in base alle informazioni a qualsiasi titolo a sua disposizione possa ravvisare le fattispecie pericolose, con la sospensione fino a 30 giorni e con l’effetto finale di determinare la produzione di effetti della comunicazione. Sono state rafforzate le prescrizioni in materia di antiriciclaggio, per cui i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione e sconto del credito della detrazione edilizia che acquistano questi crediti, sono chiamati ad astenersi dalla accettazione nel momento in cui possono ravvisare delle situazioni suscettibili di comunicazione ai sensi della norma antiriciclaggio oppure laddove non sia possibile eseguire un’adeguata verifica alla clientela.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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