Superbonus, i casi nei quali è possibile usufruire ancora dello sconto in fattura

Superbonus, i casi nei quali è possibile usufruire ancora dello sconto in fattura

In alcuni casi è ancora possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per i lavori agevolati con il Superbonus. Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Attraverso il Decreto Legge n. 39/2024 – conosciuto anche come Decreto Superbonus – il legislatore ha introdotto una serie di importanti modifiche alle opzioni a disposizione per poter accedere alle agevolazioni fiscali. A partire dal 30 marzo 2024, infatti, sono stati sostanzialmente bloccati lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Volendo districarsi tra le righe della normativa, si scopre, però, che qualche possibilità di utilizzare queste opzioni c’è ancora, ma solo e soltanto se gli interventi agevolati con il Superbonus sono stati già realizzati e se sono soddisfatte alcune condizioni.

Ma entriamo un po’ più nel merito.

Superbonus, le deroghe al divieto di cedere il credito

Una delle casistiche che rientrano tra le eccezioni è costituita da un condominio che ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per ottenere dei chiarimenti per poter beneficiare delle opzioni alternative per le spese sostenute in relazione a degli interventi agevolati con il Superbonus. Il dubbio sorgeva in relazione ad una serie di costi sostenuti successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024.

Attraverso la risposta n. 26/E del 12 febbraio 2025 l’Agenzia ha fornito le risposte del caso.

Il caso esaminato dagli uffici tributari vede un condominio alle prese con una delibera del 2022, attraverso la quale erano stati avviati degli interventi agevolabili con il Superbonus. I lavori sono stati quindi affidati ad un General Contractor disponibile ad applicare lo sconto in fattura. Il 25 novembre 2022 è stata presentata la Cilas, la quale, in un secondo momento, è stata aggiornata quando è subentrato un nuovo appaltatore. L’inizio lavori è stato fissato per il mese di novembre 2023.

L’intenzione del condominio è quella di usufruire del Superbonus al 70% per le spese che sono state sostenute nel corso del 2024. Chiede, quindi, all’Agenzia se sia possibile continuare ad applicare lo sconto in fattura dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024. Uno dei dubbi che assilla il condominio è che entro il 30 marzo 2024 debba essere sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati, anche se le fatture erano state emesse dagli appaltatori al General Contractor e non direttamente al condominio, che è il committente finale.

Cessione del credito e sconto in fattura, le deroghe al divieto

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi del condominio, confermando che il Dl 39/2024 ha sostanzialmente ristretto il campo delle deroghe al divieto di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Entrando un po’ più nel dettaglio, l’articolo 1, comma 5, prevede che queste deroghe non vengano applicate nel caso in cui al 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata per dei lavori che sono stati già eseguiti.

Gli uffici tributari, inoltre, sottolineano come il requisito dei lavori già effettuati si debba riferire all’esecuzione degli interventi edilizi e non ad eventuali altre spese. Tra queste ultime rientrano quelle professionali, eventuali oneri urbanistici e costi di preparazione del cantiere.

Nel caso in cui siano stati effettuati degli interventi nelle parti comuni, è rilevante l’eventuale pagamento effettuato dal condominio, indipendentemente dal reale saldo delle rate da parte dei singoli condomini.

Superbonus, quando si applicano le singole opzioni

La risposta n. 26/2025 dell’AdE mette in evidenza i seguenti punti:

  • è possibile continuare ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura purché, entro il 30 marzo 2024, sia stata sostenuta una spesa documentata da una fattura per dei lavori realmente eseguiti;
  • nel caso in cui lo sconto in fattura dovesse essere integrale, è rilevante la data della fattura, se, invece, è parziale, conta la data del pagamento dell’importo residuo;
  • la data del pagamento corrisponde a quella dell’ordine di bonifico, non a quella nella quale è avvenuto l’addebito sul conto dell’ordinante;
  • nel caso in cui più interventi autonomi siano compresi all’interno della stessa Cilas, è sufficiente che uno solo abbia portato ad una spesa fatturata e pagata.

I chiarimenti dell’AdE

Quanto abbiamo precisato fino a questo momento è importante, perché partendo proprio da queste premesse l’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti. Il condominio ha la possibilità di continuare a fruire dell’opzione dello sconto in fattura, purché sia stato eseguito un pagamento entro il 30 marzo 2024. L’operazione deve riguardare dei lavori già effettuati e deve essere documentato attraverso una fattura.

Il requisito appena descritto è soddisfatto anche nel caso in cui:

  • il pagamento delle spese, che devono essere documentate da una fattura, si riferiscano anche ad un solo intervento che è contenuto nello stesso titolo abilitativo (ossia la Cilas);
  • gli interventi siano stati pagati nell’ambito di un contratto di appalto da un soggetto diverso dal committente e che per questo abbia fruito della detrazione: stiamo parlando, quindi, dell’appaltatore o di eventuali subappaltatori. Il pagamento si deve riferire all’esecuzione, anche parziale, dei lavori.

Il committente può beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito nel caso in cui si avvalga di un appaltatore – che nel caso preso in esame è un general contractor  che abbia pagato i subappaltatori entro lo scorso 30 marzo 2024.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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