Superbonus, per l’applicazione delle agevolazioni è determinante la data di invio della fattura allo SdI

Per determinare le aliquote delle agevolazioni connesse al Superbonus è decisiva la data di invio della fattura allo Sdi. La sentenza della CGT di Napoli.

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Quando vengono effettuati degli interventi agevolati con il Superbonus (così come in tutti gli altri casi previsti dalla normativa), la data di emissione di una fattura elettronica corrisponde a quella di invio allo SdI (Sistema di interscambio di fattura elettronica gestito dall’Agenzia delle entrate), un’operazione che deve essere effettuata entro 12 giorni da quando è stato emesso il documento di pagamento.

Ai fini pratici questo significa, molto semplicemente, che lo sconto che viene applicato direttamente in fattura – anche quando è integrale e corrisponde al pagamento complessivo che il committente deve effettuare – si considera applicato nel momento in cui il fornitore provvede ad inviare il documento allo SdI. 

Ma cerchiamo di capire nel dettaglio e comprendere quale impatto questa operazione abbia sugli interventi agevolati con il Superbonus.

Sconto in fattura e Superbonus, l’importanza dell’invio allo SdI

Indubbiamente uno degli aspetti che ruotano intorno al Superbonus sono le aliquote dell’agevolazione, dato che a partire dal 2024 quella relativa agli interventi agevolati è scesa al 70% dal precedente 110%. I problemi sorgono per le operazioni effettuate a cavallo dei due anni, come viene messo in risalto dalla sentenza n. 18322 del 13 dicembre 2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli.

Nel caso che stiamo prendendo in esame, i giudici hanno deciso di respingere il ricorso presentato da un condominio relativo alla sospensione e al successivo diniego definitivo che aveva come oggetto la comunicazione delle opzioni alternative alle detrazioni connesse a degli interventi agevolati con il Superbonus che sono stati effettuati nel 2023.

L’Agenzia delle entrate aveva contestato l’operazione perché la fattura con sconto integrale era stata emessa il 15 dicembre 2023, ma è stata trasmessa allo Sdi in ritardo: il 10 gennaio 2024.

L’importanza della data per individuare le agevolazioni

Secondo gli uffici tributari l’invio tardivo ha determinato un cambio sostanziale nella scelta dell’agevolazione che spetta al committente. La spesa, infatti, doveva essere attribuita al 2024 e non al 2023, situazione che, di fatto, ha annullato completamente il credito totale. Per il 2024, infatti, la detrazione spettante per le spese è pari al 70% e non al 110%.

Alla presa di posizione dell’Agenzia delle entrate i ricorrenti avevano opposto che:

  • l’articolo 21, comma 4, del Dpr n. 633/1972 prevede espressamente che la fattura debba essere emessa entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione viene conclusa. Questa disposizione non trova applicazione dal momento in cui lo sconto totale in fattura non prevede alcun tipo di versamento;
  • il momento in cui viene effettuata l’operazione coincide con quello nel quale viene emessa la fattura;
  • attraverso la risposta n. 104/2023 l’Agenzia delle entrate ha specificato che sono ritenute sanabili le fatture datate 2023 nel caso in cui siano state inviate allo SdI entro il termine del 12 gennaio 2024;
  • con il ravvedimento operoso – previsto dall’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.lgs. n. 472/1997 – è possibile regolarizzare l’invio delle fatture oltre il termine previsto. Utilizzando questo istituto è possibile sanare la violazione e si ottiene il ripristino della situazione tale e quale si sarebbe potuto accedere in origine.

Fattura con sconto integrale, quando si ritiene pagata

La Corte di Giustizia Tributaria è di diverso avviso. Prima di tutto ha sottolineato come la risposta n. 103 del 13 maggio 2024 dell’Agenzia delle entrate si riferisca ad altro tipo di ipotesi di invio allo SdI. Si riferisce a quello effettuato entro il 31 dicembre 2023, con successivo scarto. Al contribuente, in questo caso, viene data la possibilità di effettuare un nuovo inoltro entro i termini previsti dalla legge. Nella risposta, infatti, viene chiarito che:

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

Questo significa che, nel caso preso in esame, il termine dei dodici giorni per inviare la fattura allo Sdi decorrono al 15 dicembre 2023: deadline che – a norma dell’articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633/1972 – viene a decadere completamente il 27 dicembre 2023. La fattura è stata inviata allo SdI dopo 26 giorni dalla data di emissione: il 10 gennaio 2024.

Questo significa che neppure con un’interpretazione benevola è possibile beneficiare della sanatoria o della retrodatazione correlata alla predetta norma.

Si deve applicare, quindi, il principio secondo il quale per individuare l’anno di riferimento di una fattura per beneficiare dei benefici fiscali deve essere considerata esclusivamente la data di trasmissione allo SdI.

Superbonus, criteri di imputazione delle spese

L’Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 30/E del 2020 ha sottolineato che nell’applicazione dei criteri di imputazione delle spese – anche quando è previsto lo sconto in fattura – si può fare riferimento all’effettivo pagamento della fattura più che alla data di emissione della stessa, fermo restando il fatto che la sua data non può essere considerata antecedente rispetto a quella dell’invio allo SdI.

Non può essere condiviso l’assunto secondo il quale che il ravvedimento operoso della violazione fiscale – la trasmissione oltre i 12 giorni della fattura allo Sdi – possa servire a dare rilievo alla data di emissione della stessa (ossia quella indicata in fattura) al posto di quella di trasmissione.

Siamo quindi davanti ad un’interpretazione in contrasto con la legittima interpretazione effettuata dall’Agenzia delle entrate, tra l’altro ampiamente pubblicizzata prima della scadenza del 31 dicembre 2024.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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