Come deve essere gestito un credito scaturito dal Superbonus ceduto ad una banca, ma da quest’ultima non ancora accettato? Può essere utilizzato dal titolare effettivo? La risposta è no: fino a quando il cessionario non lo rifiuta non torna nella sua disponibilità e non può, di conseguenza, essere utilizzato.
A fare il punto della situazione sui crediti maturati con il Superbonus ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che ha, inoltre, fornito una serie di informazioni sulla corretta gestione di quelli in fase di cessione.
Superbonus, la cessione del credito
Attraverso la risposta 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia ha analizzato un caso particolare: nel corso del periodo d’imposta 2022 una società ha sostenuto delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà. Per questi interventi ha beneficiato delle agevolazioni previste dal Superbonus.
Il credito fiscale maturato a seguito dei lavori edilizi è stato ceduto ad una banca: sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge, compresi quelli che imponevano l’invio di specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. L’istituto bancario ha provveduto a bonificare la parte del credito relativa alle spese che la società ha sostenuto nel corso del primo semestre 2022. Per quanto riguarda la parte dei costi sostenuti nel corso del secondo semestre dello stesso anno – anche questo ceduto alla banca – i crediti risultano ancora oggi in attesa di accettazione.
Dato il tempo che è passato, la società a questo punto ha posto alcune domande all’Agenzia delle Entrate sulla parte del credito Superbonus che al momento risulta essere ancora in sospeso. Nel dettaglio viene chiesto:
- come si possono recuperare le quattro rate relative alla detrazione che si riferisce al secondo semestre, nel caso in cui la banca dovesse rifiutare questa parte del credito;
- nel caso in cui dovesse sopraggiungere un rifiuto da parte dell’istituto di credito, se è possibile ripartire in 4 anni le detrazioni fiscali, presentando una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023;
- in alternativa all’opzione del punto precedente, se è possibile ripartire in 10 anni il credito presentando la dichiarazione dei redditi 2025 (che ovviamente si riferisce al periodo d’imposta 2024).
Superbonus, i crediti in attesa non tornano indietro
I crediti che scaturiscono dalle cessioni o da eventuali sconti che sono stati regolarmente comunicati nel corso di ogni mese, entro il 10 del mese successivo sono disponibili all’interno dell’area riservata Piattaforma cessione crediti alla quale i contribuenti possono accedere attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda quelli scaturiti dal Superbonus – e dagli altri bonus edilizi – ricevuti (in questa definizione rientrano quelli che altri contribuenti hanno ceduto ad un utente o sono maturati direttamente in capo all’utente) sono contrassegnati come segue:
- in attesa di accettazione;
- accettati;
- rifiutati.
Eventuali crediti che siano maturati direttamente in capo all’utente – si tratta, quindi, della prima cessione – sono impostati in modo automatico come accettati.
Nel caso in cui i crediti dovessero essere rifiutati dal cessionario, vengono indicati all’interno del prospetto, ma non possono essere utilizzati in compensazione all’interno del Modello F24 da parte del titolare della detrazione. Quest’ultimo ha la possibilità di cedere nuovamente i crediti che sono stati rifiutati attraverso una nuova comunicazione di cessione o, in alternativa, può utilizzare la detrazione all’interno della propria dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il credito risulti essere in attesa di accettazione da parte del cessionario, il titolare originario del Superbonus non può fruire dello stesso. Deve semplicemente attendere il rifiuto da parte del cessionario: a questo punto il credito torna nella sua disponibilità.
La risposta ai tre quesiti
L’Agenzia delle Entrate ha quindi risposto esplicitamente ai tre quesiti:
- per quanto riguarda il primo, l’AdE ha chiarito che il credito che risulta essere in attesa di accettazione da parte della banca, al momento non rientra nella disponibilità dell’istante. L’unica strada da percorrere è contattare la banca e chiedere di procedere con l’accettazione o il rifiuto: gli uffici del fisco sono completamente estranei a questo tipo di rapporto;
- per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società ha la possibilità di utilizzare il credito all’interno della propria dichiarazione dei redditi, ripartendolo in quattro rate, solo e soltanto nel momento in cui riceve il rifiuto della banca. Nel caso in cui si dovesse avvalere di questa facoltà dovrà integrare le dichiarazioni che sono state già trasmesse e che si riferiscono ai periodi d’imposta 2022 e 2023. Questo adempimento è dovuto al fatto che nel momento in cui è stata inviata l’istanza, erano già trascorsi i termini ordinari per presentare la dichiarazione dei redditi per quegli anni;
- in relazione al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per le spese sostenute nel 2022 la società non ha possibilità di ripartire le spese in 10 rate annuali, al posto delle ordinarie quattro. La normativa prevede che questa opzione possa essere esercitata unicamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, purché la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata inserita all’interno della dichiarazione.
L’AdE sottolinea inoltre che la dichiarazione integrativa serve a sanare eventuali errori o omissioni, non può esser utilizzato per cambiare delle scelte effettuate in un primo momento.