Successioni e donazioni, le nuove regole 2025 favoriscono i trasferimenti delle aziende

Successioni e donazioni, le nuove regole favoriscono i trasferimenti delle aziende

Le nuove norme che regolamentano le successioni rendono più agevoli i trasferimenti delle aziende all’interno di una famiglia.

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A partire dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore una serie di importanti novità che riguardano le successioni e le donazioni. Le norme in materia sono state aggiornate attraverso il D.lgs n. 139 del 18 settembre 2024, che ha esteso l’esenzione prevista dal comma 4-ter del D.lgs n. 346 del 31 ottobre 1990, includendo i trasferimenti che determinino un rafforzamento del controllo già esistente dell’azienda. Fino allo scorso 31 dicembre 2024, per questo tipo di donazioni, era previsto il versamento di un tributo.

Ma vediamo quali sono le nuove regole in vigore sulle successioni, che hanno un impatto diretto anche sulle donazioni.

Successioni e donazioni, le nuove regole in vigore

Grazie alle nuove regole sulle successioni e sulle donazioni viene estesa l’esenzione prevista per i trasferimenti delle aziende all’interno della famiglia. L’esenzione dal pagamento dei tributi è limitata alle operazioni che hanno come beneficiari i discendenti ed il coniuge e abbiano come oggetto aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni di società per azioni e di società per accomandita per azioni. Oggetto dei trasferimenti effettuati attraverso delle donazioni possono essere anche aziende nelle quali siano in vigore dei patti di famiglia ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile.

Questo significa, in altre parole, che dalle operazioni non sono escluse dall’esenzione del versamento delle imposte le quote di società di persone e le imprese individuali.

L’ottenimento del beneficio, ad ogni modo, risulta essere subordinato ai seguenti casi:

  • attraverso il trasferimento viene acquisito il controllo della società ai sensi dell’articolo 2358, primo comma, n. 1 del codice civile;
  • grazie al trasferimento si viene a determinare un’integrazione del controllo già esistente.

Nel caso in cui la partecipazione ereditaria non desse la possibilità di acquisire il controllo dell’azienda o la sua integrazione viene applicata l’imposta.

Quando nell’operazione vengono coinvolte delle aziende o dei rami d’azienda, il riconoscimento dell’agevolazione avviene solo e soltanto a condizione che gli aventi causa continuino ad esercitare l’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni a partire dalla data nella quale è stato effettuato il trasferimento.

Soffermandosi, invece, sulle quote sociali o sulle azioni, i beneficiari delle donazioni devono rimanere in possesso del controllo per almeno cinque anni dalla data di apertura della successione. Nel caso in cui la successione abbia come oggetto quote sociali in società di persone, gli eredi saranno tenuti a mantenere la titolarità per un periodo pari ad almeno cinque anni.

Imposta sulle successioni, i casi di esenzione

Come abbiamo visto, in caso di donazioni o successioni di aziende è prevista l’esenzione dall’imposta di successione

Volendo schematizzare al massimo, le operazioni per le quali si ha diritto ad ottenere l’esenzione dall’imposta sulle successioni sono i trasferimenti anche quando siano effettuati tramite i patti di famiglia – previsti dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile – a favore del coniuge e dei discendenti di:

  • aziende o rami di aziende;
  • quote sociali e azioni mediante cui è acquisito il controllo o è aumentato il controllo già esistente.

Gli eredi o donatari sono vincolati per almeno cinque anni:

  • per le aziende o i rami di azienda a proseguire l’attività;
  • per quote sociali e le azioni a continuare a detenere il controllo;
  • per le altre quote sociali continuare a detenere la loro titolarità.

Molto importante, per la conclusione delle suddette operazioni è che gli aventi causa – nel momento in cui presentano la dichiarazione di successione, l’atto di donazione o il patto di famiglia – rendano un’apposita dichiarazione attraverso la quale si impegnino a continuare l’attività, oppure, in alternativa, a detenere il controllo o la titolarità del diritto.

Nel caso in cui l’impegno non dovesse essere rispettato, i diretti interessati perdono il diritto all’agevolazione e sono tenuti a versare l’imposta nella misura ordinaria alla quale dovrà essere aggiunta una sanzione del 30% ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 471 del 18 dicembre 1997. Oltre che agli interessi di mora che devono essere versati a partire dalla data nella quale l’imposta doveva essere pagata. 

Le agevolazioni che abbiamo appena visto si applicano anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di imprese che siano residenti fiscalmente in uno dei paesi che appartengono all’Unione europeo o allo Spazio Economico Europeo.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie. Ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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