All’interno della dichiarazione di successione è possibile richiedere l’agevolazione “prima casa”, anche quando la documentazione è stata presentata superati i dodici mesi dall’apertura della successione, purché l’operazione venga effettuata entro determinati limiti temporali.
A permettere questa operazione è l’ex art. 31, comma 1, del TUS, ossia il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, all’interno del quale manca un termine oltre il quale il contribuente decade dal diritto di fruire dell’agevolazione prima casa. E perché non è prevista un deadline superata la quale il richiedente non può più presentare la dichiarazione di successione. A fornire questi chiarimenti è direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono le regole che devono rispettare i contribuenti.
Successione ed agevolazione prima casa
All’interno della risoluzione n. 66/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ricorda che a disciplinare l’agevolazione prima casa – nel caso in cui i trasferimenti dovessero avvenire a seguito di una successione o una donazione – è l’art. 69 della Legge n. 342/2000.
Questa norma ha previsto che vengano applicate le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa nel caso in cui oggetto del trasferimento siano degli immobili adibiti ad abitazione appartenenti a delle categorie catastali diverse dalla A1, A8 e A9. Le stesse regole avvengono nel caso in cui siano stati trasferiti i diritti immobiliari a seguito di una successione o di una donazione, nel caso in cui vengano rispettati i requisiti previsti dalla Nota II-bis, all’art. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR).
Ad ogni modo il contribuente è tenuto a richiedere l’agevolazione prima casa direttamente nella dichiarazione di successione e precisamente sotto la colonna “Agevolazioni” del Quadro EC del modello telematico o del Quadro B1 del vecchio modello 4 . Nel momento in cui viene espletata questa operazione gli uffici preposti verificano se, quando viene trasferito l’immobile, sussistono i requisiti e le condizioni per richiederla.
Operazioni effettuate non contestualmente
Come si devono muovere i contribuenti nel caso in cui le operazioni non vengano espletate contemporaneamente? Il contribuente ha la possibilità di integrare o sostituire la dichiarazione di successione – su questo argomento si possono consultare la circolare n. 44/2001 e la risoluzione n. 110/2006 dell’Agenzia delle Entrate -.
Soffermandosi, invece, sui termini di presentazione della dichiarazione di successione, l’Agenzia ricorda che la stessa deve essere presentata, salvo poche eccezioni, entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Entro la stessa scadenza può essere modificata.
L’Agenzia delle Entrate ricorda anche quali siano le disposizioni per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta: i soggetti che sono tenuti al suo versamento sono tenuti ad effettuare il pagamento:
anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio (articolo 33, comma 1, del Tus).
L’articolo 27 del TUS, al comma 4, prevede che:
Se la dichiarazione della successione è stata omessa l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art. 28, comma 6, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
Stando a quanto previsto dalle summenzionate norme, sembrerebbe chiaro che nel caso in cui la dichiarazione di successione venga presentata oltre il termine dei dodici mesi, ma prima del ricevimento della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio – purché l’operazione venga espletata prima dei termini di decadenza dell’azione di accertamento – la dichiarazione viene ritenuta liquidata. A questo punto gli uffici competenti provvedono ad effettuare gli opportuni controlli sulle imposte autoliquidate e a irrogare le sanzioni previste per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione.
La rettifica della dichiarazione di successione
Attraverso la risoluzione n. 8/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti hanno la possibilità di rettificare eventuali errori contenuti all’interno della dichiarazione di successione – anche quando non risultano essere meramente materiali o di calcolo – e gli uffici sono obbligati a prendere in considerazione e a valutare le suddette correzioni.
Ma l’operazione deve essere effettuata prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Questo significa, in altre parole, che la possibilità di richiedere l’agevolazione prima casa oltre il termine ordinario trova un unico limite temporale, che è costituito dalla notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.