Quale differenza c’è tra un piccolo affidamento ed un subappalto? Ma soprattutto quali sono gli elementi sui quali è possibile basarsi per distinguere l’uno dall’altro? In quale modo le soglie quantitative del 2% o dei 100.000 euro – che sono state previste dall’articolo 119 del Dlgs n. 36/2023 (ossia il Codice degli Appalti) – costituiscono una soglia per definire quale strumento debba essere adottato?
Un recente intervento del MIT ha risolto i dubbi e le perplessità dei professionisti del settore.
Quando si tratta di subappalto o subaffidamento
Con il parere n. 3656 del 2 ottobre 2025 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di indicazioni operative su un tema all’ordine del giorni per i tecnici che devono gestire delle gare e dei contratti. Ha introdotto una netta distinzione tra il subappalto ed il subaffidamento.
L’intervento del calcolo MIT è arrivato a seguito della richiesta di delucidazioni su un caso pratico: un operatore economico ha comunicato alla stazione appaltante che aveva intenzione di affidare la realizzazione di alcune opere in cemento armato ad un terzo soggetto. L’importo delle opere era, allo stesso tempo, inferiore al 2% dell’appalto e alla soglia dei 100.000 euro.
Il quesito presentato al Ministero è molto semplice: siamo davanti ad un subaffidamento – per il quale sono previsti dei semplici obblighi informativi – o ad un subappalto, che richiede un vero e proprio iter autorizzativo e fa sì che si vengano a determinare una serie di conseguenze previste dal Codice degli Appalti?
Facendo leva su un precedente parere (esattamente il n. 2285/2023), il MIT ha spiegato che la qualificazione è condizionata dalla natura della prestazione e non dall’importo economico dei lavori che devono essere effettuati. Nel caso in cui il contratto dovesse prevedere l’esecuzione di parte delle lavorazioni che risultano essere oggetto dell’appalto – anche quando sono sotto soglia – si rientra a tutti gli effetti nel campo del subappalto.
Qual è il quadro normativo di riferimento
Per riuscire a comprendere quale sia il ragionamento del MIT, è necessario dare uno sguardo alla normativa sull’argomento, a partire dall’articolo 119 del Dlgs n. 36/2023, che ha avuto il merito di disciplinare in modo organico il subappalto.
All’interno del comma 2 troviamo delineata quella che è la regola generale: il subappalto si viene a configurare nel momento in cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni previste dal contratto. E quando l’organizzazione dei mezzi e il rischio sono a carico del subappaltatore. In un certo senso è come se ci si trovasse davanti ad un appalto derivato, nel quale il subcontraente si va a sostituire all’appaltatore per realizzare una parte delle opere o dei servizi che gli sono stati affidati. Assumendosi, tra l’altro, anche la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.
Le altre indicazioni previste
Sempre la stessa norma introduce una sorta di assimilazione automatica per alcune tipologie di contratti – tra le quali rientrano le forniture con posa in opera o noli a caldo -, per le quali è richiesto un abbondante uso della manodopera. Quando si dovesse venire a verificare quest’ulteriore situazione, l’assimilazione scatta unicamente quando dovessero essere superate due diverse soglie cumulative:
- una quantitativa, che è superiore al 2% dell’appalto o a 100.000 euro;
- una qualitativa, relativa all’incidenza della manodopera, nel momento in cui dovesse superare il 50% dell’importo del contratto.
Quando entrambe le condizioni dovessero essere rispettate, il contratto viene gestito e trattato come un vero subappalto: vige, quindi, l’obbligo di autorizzazione e applicazione della relativa disciplina.
Il legislatore, ad ogni modo, ha chiarito che le suddette soglie non operano in senso contrario. In altre parole non viene esclusa la qualificazione a subappalto nel caso in cui le prestazioni dovessero configurarsi come la tipica lavorazione dell’appalto. A prevedere questo è quanto previsto dal comma 16 dello stesso articolo, attraverso il quale è prevista la riduzione dei termini per l’autorizzazione nel caso in cui gli importi dei subappalti siano inferiori alle soglie.
Queste disposizioni sono state introdotte perché esistono anche i subappalti minori e devono, anche loro, essere autorizzati, benché sia prevista una procedura più snella.
È poi importante sottolineare quanto prevede l’articolo 119, che ha distinto i sub-contratti che non costituiscono un subappalto – lo sono, per esempio, le prestazioni accessorie o le forniture a catalogo -: in questo caso basta una semplice comunicazione preventiva alla stazione appaltante.
Subappalto o subaffidamento, come fare operativamente
Stando alle indicazioni del MIT quindi, anche sotto soglia si configura a tutti gli effetti un subappalto, quando un terzo soggetto esegue parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto. Da un punto di vista strettamente pragmatico le soglie numeriche servono esclusivamente per assimilare alcuni contratti che prevedono l’uso di molta manodopera, ma per escludere la natura di subappalto dei lavori in senso stretto.
Il subappalto, in altre parole, è una questione di contenuto e responsabilità, non solo di numeri.
