Sismabonus potenziato al 110% senza limiti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti sugli interventi di Sismabonus potenziato al 110%, dall’assenza di limiti sul numero di unità residenziali ammesse ai tetti di spesa

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Con la risposta all’interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli interventi di Sismabonus potenziato al 110%, precisando che, in assenza di una normativa specifica, non vi è nessun limite alle unità immobiliari ammesse all’agevolazione ed è quindi possibile beneficiare del Superbonus senza nessun limite sull’acquisto del numero di abitazioni antisismiche.

Allo stesso tempo, però, l’Agenzia specifica che è previsto un limite nel tetto di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata, che deve essere residenziale. Nel tetto di spese sono comprese le pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

L’interpello ha riguardato un istante che, come persona fisica, intende acquistare otto appartamenti da un’impresa di costruzioni, che ha in corso interventi di demolizione e ricostruzione. Il fabbricato è ubicato in zona sismica 3, e intende fruire della maxi detrazione al 110%, nel limite di spesa di 96.000 euro per ciascun appartamento.

Durante i lavori di ricostruzione l’istante vorrebbe installare un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 KW dotato di sistema di accumulo con una potenza di 6 KW, per ogni unità immobiliare acquistata, aggiungendo il relativo costo a quello di acquisto dell’immobile. Tale intervento rientra tra gli interventi trainati agevolabili previsti dal DL 34/2020.

Inoltre, l’Istante specifica che è sua intenzione cedere il credito all’istituto di credito, corrispondente alla detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di ogni unità immobiliare. La cessione prevede sia la detrazione per l’impianto fotovoltaico sia per il sistema di accumulo.

Secondo l’Agenzia delle entrate, come anticipato, in assenza di una previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliare ammesse alle agevolazioni, l’istante può beneficiare del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare residenziale acquistata.

Detto limite di 96.000 euro comprende anche eventuali pertinenze anche se accatastate separatamente e chiarisce che, come prevede il decreto Rilancio all’articolo 119, comma 5, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo integrati. In questi casi, la maxi detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

–  l’installazione sia eseguita contemporaneamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico (cappotto termico). Oppure, la sostituzione di impianti di climatizzazione o adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;

– sia ceduta in favore al GSE l’energia non auto consumata in sito, quindi, non condivisa per l’autoconsumo.

In questi casi, la detrazione prevede un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro, comunque, nei limiti di 2.4000 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Andreana Hedges

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Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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