Silenzio della Soprintendenza nel condono edilizio: come sbloccare la pratica

Una guida pratica per professionisti tecnici sulla gestione dei ritardi burocratici nel rilascio del parere paesaggistico. Termini, diffide e ricorsi per superare l’inerzia della Pubblica Amministrazione e tutelare l’immobile da ordini di demolizione.

Tempo di lettura:7 Minuti

Il legame tra il silenzio della Soprintendenza e il condono edilizio rappresenta, da decenni, uno dei nodi più intricati e frustranti del diritto amministrativo e urbanistico italiano.

Migliaia di pratiche di sanatoria edilizia giacciono nei cassetti dei Comuni in una sorta di limbo giuridico, bloccate dall’assenza del parere di compatibilità paesaggistica da parte degli organi di tutela. Questa paralisi amministrativa si ripercuote pesantemente sui privati e sui professionisti dell’edilizia, specialmente quando sulla testa del proprietario pende la minaccia concreta di un ordine di demolizione della magistratura penale.

A fare definitiva chiarezza su questo stallo burocratico è intervenuta una fondamentale pronuncia della giustizia amministrativa: la sentenza n. 1581 del 1° giugno 2026 della Sezione I del TAR Sicilia (Palermo). I giudici amministrativi hanno tracciato una linea di demarcazione netta, stabilendo quando e come l’amministrazione pubblica ha l’obbligo di decidere, ponendo fine alla prassi del silenzio-rifiuto o dell’inerzia ingiustificata.

Per i tecnici del settore (geometri, ingegneri, architetti, periti edili), questa sentenza non è una semplice decisione locale, ma costituisce un’arma processuale e operativa formidabile per sbloccare i procedimenti edilizi incagliati.

Silenzio della Soprintendenza, il caso concreto

Per comprendere la portata della decisione del TAR Palermo, è necessario analizzare la vicenda pratica che ha dato origine al ricorso. Il caso riguardava un classico abuso edilizio: la realizzazione di un manufatto di circa 50 metri quadri su una terrazza di copertura nel territorio di Palermo. Il proprietario dell’immobile aveva presentato regolare istanza di sanatoria ai sensi della Legge n. 724/1994 (il cosiddetto secondo condono edilizio).

Trattandosi di un’area sottoposta a vincolo, l’iter del condono necessitava del preventivo parere di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. L’istanza formale era stata inoltrata all’organo di tutela nel lontano 2009. Da quel momento, l’amministrazione ha scelto la via del silenzio assoluto, non emanando alcun provvedimento né positivo né negativo.

La situazione è precipitata quando il Giudice Penale ha emesso un ordine di demolizione dell’opera abusiva. Nel tentativo di bloccare l’abbattimento in sede di incidente di esecuzione, il privato ha eccepito che sul parere richiesto nel 2009 si fosse ormai formato il principio del silenzio-assenso, in virtù delle normative regionali allora vigenti. Tuttavia, la Corte d’Appello ha respinto l’istanza del cittadino, riaffermando un orientamento penalistico rigoroso: ai fini della revoca o della sospensione dell’ordine di demolizione, occorre un provvedimento espresso di sanatoria o di compatibilità, non essendo sufficiente il mero silenzio della Soprintendenza.

Messo con le spalle al muro dall’imminente demolizione, nel 2025 il privato ha notificato alla Soprintendenza un atto di formale diffida a adempiere, richiedendo il rilascio di un parere espresso. Di fronte all’ennesima inerzia dell’ente, il ricorrente si è visto costretto a rivolgersi al TAR Palermo per impugnare il silenzio-inadempimento.

La decisione del TAR Palermo: la Pubblica Amministrazione deve sempre rispondere

La Soprintendenza ha tentato di difendere il proprio operato ipotizzando la superfluità di una decisione espressa, ma i giudici del TAR Sicilia hanno accolto pienamente il ricorso del privato, basando la decisione su principi cardine dell’ordinamento amministrativo nazionale (Legge n. 241/1990).

L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso

Il TAR ha ricordato che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 impone un dovere generale e assoluto in capo alla Pubblica Amministrazione: ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Questo obbligo non viene meno nemmeno se l’amministrazione ritiene che la domanda sia:

  • irricevibile o inammissibile;
  • manifestamente infondata;
  • tardiva rispetto ai termini di legge.

Il principio cardine espresso dal TAR Palermo è rivoluzionario nella sua semplicità: spetta al cittadino scegliere la forma della tutela. Se il privato, per tutelare i propri diritti in sede civile, penale o commerciale, ha la necessità di ottenere un atto scritto, l’amministrazione non può trincerarsi dietro l’argomentazione che il tempo è scaduto o che l’atto si sarebbe (ipoteticamente) già perfezionato tacitamente. La stabilità giuridica del cittadino prevale sulla comodità burocratica dell’ente.

Il rito del silenzio e l’irrilevanza del merito

Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda i confini del sindacato del giudice amministrativo in sede di rito del silenzio (regolato dagli articoli 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo).

In questa sede, il TAR non è chiamato a stabilire se l’abuso edilizio sia effettivamente sanabile o se il manufatto rispetti i criteri di inserimento nel paesaggio. Il giudice deve limitarsi ad accertare la legittimità o l’illegittimità del comportamento inerte della PA. Di conseguenza, la Soprintendenza ha il dovere di pronunciarsi, e se ritiene che l’opera non sia compatibile con i vincoli, deve emanare un provvedimento di diniego motivato, ma non può semplicemente ignorare l’istanza.

Le conseguenze pratiche: la nomina del Commissario ad Acta

Per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la sentenza rimanesse un mero pezzo di carta ignorato dagli uffici pubblici, il TAR Palermo ha adottato una linea dura, fissando scadenze temporali perentorie e attivando i poteri sostitutivi:

Fase del provvedimentoSoggetto competenteTermine assegnato
Prima scadenzaSoprintendenza per i Beni Culturali60 giorni dalla notificazione della sentenza
Fase sostitutiva (se persiste l’inerzia)Commissario ad Acta (Commissario dello Stato per la Reg. Siciliana)Ulteriori 60 giorni dalla scadenza del primo termine

La nomina ora per allora del Commissario ad Acta è lo strumento più efficace previsto dal nostro ordinamento: se la Soprintendenza dovesse far scadere i primi 60 giorni senza firmare l’atto, il Commissario si insedierà automaticamente presso gli uffici dell’ente, prenderà in mano il fascicolo della pratica e firmerà il parere paesaggistico (positivo o negativo) in sostituzione dei funzionari inadempienti.

Il bene della vita resta impregiudicato: cosa significa per il tecnico?

È fondamentale che il professionista dell’edilizia analizzi questa sentenza con estremo realismo operativo. Come evidenziato anche dal dibattito specialistico sulla stampa tecnica, la vittoria nel ricorso contro il silenzio della Soprintendenza nel condono edilizio non coincide automaticamente con l’ottenimento della sanatoria.

Il TAR ha garantito al ricorrente il diritto alla risposta (il cosiddetto pezzo di carta), ma non ha predeterminato il contenuto di tale risposta. Lo scenario che si apre adesso per il privato ha una doppia opzione:

  • emanazione di un parere positivo: in questo caso, il condono viene sbloccato anche a livello comunale, e l’ordine di demolizione penale decade definitivamente;
  • emanazione di un parere negativo (diniego): la Soprintendenza formalizza il rifiuto alla compatibilità paesaggistica. In questa ipotesi, il privato (e il suo tecnico) avranno finalmente un atto formale da poter impugnare davanti al TAR per motivi di merito, contestando le valutazioni tecniche dell’ente.

In entrambi i casi, lo stallo è rotto. Il peggior nemico del professionista e del proprietario è l’impossibilità di difendersi di fronte a un non-atto come il silenzio.

Come applicare la sentenza nella gestione dei condoni edilizi incagliati

La pronuncia del TAR Palermo costituisce un precedente giurisprudenziale di eccezionale valore, applicabile non solo in Sicilia ma su tutto il territorio nazionale, poiché la violazione dell’articolo 2 della Legge 241/90 colpisce l’essenza stessa del rapporto tra cittadino e Stato.

Se un professionista ha sulla propria scrivania una pratica di condono edilizio paralizzata dal silenzio della Soprintendenza, l’iter strategico da seguire per mettere in pratica i dettami della sentenza 1581/2026 prevede i seguenti passaggi:

  • verifica dei termini: accertarsi che siano ampiamente decorsi i termini previsti dalla legge per la formazione del parere (solitamente 90 o 120 giorni a seconda delle leggi regionali e della tipologia di vincolo);
  • invio della diffida ad adempiere: notificare alla Soprintendenza e, per conoscenza, al Comune, un atto di formale significazione e diffida, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione del provvedimento espresso;
  • ricorso al TAR contro il silenzio: se la diffida scade senza esito, depositare il ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. entro l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Questo approccio non solo accelera i tempi di definizione della pratica immobiliare (fondamentale in caso di compravendite o richieste di mutuo), ma tutela il professionista da eventuali contestazioni di responsabilità professionale per l’eccessiva durata del procedimento. La PA ha l’obbligo di rispondere: la tolleranza verso l’inerzia burocratica non è più un’opzione percorribile.

FAQ – Domande Frequenti sul silenzio della Soprintendenza nei condoni

Cosa succede se la Soprintendenza non risponde alla richiesta di parere per un condono edilizio?

In base alla sentenza n. 1581/2026 del TAR Palermo, l’assenza di risposta non può tramutarsi in un limbo a tempo indeterminato. Anche se l’amministrazione ritiene l’istanza infondata o tardiva, ha l’obbligo giuridico di concludere il procedimento emanando un provvedimento espresso (positivo o negativo) entro i termini di legge, specialmente se il privato ne fa espressa richiesta per tutelarsi in sede penale o civile.

Il silenzio-assenso si applica sempre al parere paesaggistico della Soprintendenza?

No, non sempre. Sebbene in passato alcune normative regionali (come in Sicilia) abbiano previsto forme di silenzio-assenso per il decorso dei termini, la giurisprudenza penale e amministrativa è estremamente rigorosa. Spesso, per bloccare un ordine di demolizione o per perfezionare una compravendita immobiliare, i giudici e i notai non ritengono sufficiente il silenzio-assenso e pretendono un parere espresso di compatibilità paesaggistica.

Come può un tecnico sbloccare il silenzio della Soprintendenza nel condono edilizio?

Il professionista deve notificare alla Soprintendenza un formale atto di diffida a adempiere. Se l’ente non risponde entro i termini della diffida, è possibile proporre ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.). Il TAR imporrà un termine perentorio all’amministrazione e nominerà un Commissario ad Acta che si sostituirà ai funzionari inerti in caso di ulteriore inadempienza.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, è specializzato nell'analisi fiscale e macroeconomica applicata al settore dell'edilizia. Per il blog di GeoNetwork cura l'approfondimento degli scenari normativi e delle evoluzioni tributarie, offrendo una lettura strategica delle riforme che impattano sul mercato immobiliare, sulla gestione dei bonus edilizi e sul lavoro quotidiano dei professionisti tecnici.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *