Il fattore tempo rappresenta, per il professionista tecnico, una delle variabili più critiche nella gestione delle pratiche edilizie. Spesso ci si interroga su quale valore attribuire all’inerzia della Pubblica Amministrazione di fronte a un’istanza di sanatoria. La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2026, n. 2851, interviene con precisione chirurgica su un tema mai sopito: la natura del silenzio-diniego nell’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Per il tecnico che opera sul territorio, comprendere la portata di questa pronuncia non è un mero esercizio teorico, ma una necessità pratica per evitare decadenze fatali e responsabilità professionali nei confronti della committenza.
Silenzio-assenso, il quadro normativo
L’accertamento di conformità è l’istituto che permette di sanare opere realizzate senza titolo (o in difformità da esso), a condizione che siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda (la cosiddetta doppia conformità).
L’articolo 36, al comma 3, stabilisce chiaramente:
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza, decorsi i quali l’istanza si intende rifiutata.
Questa formulazione legislativa introduce un’ipotesi tipica di silenzio-rigetto (o silenzio-diniego), che la sentenza 2851/2026 ha ribadito essere un provvedimento tacito di contenuto negativo.
La Sentenza n. 2851/2026: il fatto e la decisione
Il caso giunto all’attenzione del Consiglio di Stato riguardava un ricorso presentato contro l’inerzia del Comune su un’istanza di sanatoria per opere strutturali. Il ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto motivare le ragioni del diniego e che il silenzio non potesse costituire una risposta definitiva in assenza di un’istruttoria completa.
Il Consiglio di Stato ha però rigettato questa tesi, consolidando un orientamento rigoroso. I giudici hanno stabilito che:
- nessun obbligo di motivazione espressa: una volta decorsi i 60 giorni, l’effetto di rigetto è automatico;
- inapplicabilità dell’art. 10-bis L. 241/90: non è necessario l’invio del preavviso di rigetto, poiché il provvedimento non è un atto espresso ma un effetto legale del decorso del tempo;
- onere dell’impugnazione: il cittadino non può attendere all’infinito; dal sessantunesimo giorno decorrono i termini per il ricorso al TAR.
La natura del silenzio-diniego: non è un’inerzia
Uno degli errori più comuni nel coordinamento di una pratica è confondere il silenzio-inadempimento con il silenzio-diniego.
- silenzio-inadempimento: la PA non risponde quando dovrebbe. In questo caso si può fare ricorso per obbligare l’ente a pronunciarsi;
- silenzio-diniego (Art. 36): la legge assegna al silenzio il significato di un NO. Non c’è un’omissione da correggere, c’è un provvedimento negativo da impugnare.
Secondo la sentenza 2851/2026, il silenzio-rigetto sull’accertamento di conformità è un atto impugnabile e non sollecitabile. Questo significa che se il tecnico attende mesi o anni sperando in una risposta tardiva, il cliente perde il diritto di contestare la legittimità del rifiuto.
La doppia conformità: il cuore del problema
La sentenza n. 2851/2026 sottolinea che, nel giudicare la legittimità del silenzio-diniego, il giudice amministrativo deve entrare nel merito della conformità urbanistica.
Il professionista deve essere consapevole che la sanatoria ordinaria non ammette sanatorie giurisprudenziali o interpretazioni analogiche:
- requisito A: conformità alle norme vigenti al momento dell’abuso (es. 2015);
- requisito B: conformità alle norme vigenti al momento della domanda (es. 2026).
Se manca anche solo uno dei due requisiti, il silenzio del Comune è da considerarsi legittimo e l’opera resta abusiva, soggetta all’ordine di demolizione.
Sanatoria e fiscalizzazione: binari paralleli
Un passaggio chiave della pronuncia riguarda il rapporto tra l’art. 36 (Sanatoria) e l’art. 34 (Fiscalizzazione). Spesso i tecnici tentano di salvare un abuso chiedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria qualora la demolizione non sia possibile senza danneggiare la parte legittima.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che queste sono fasi distinte. Non si può ottenere un accertamento di conformità (titolo abilitativo) attraverso la fiscalizzazione. Quest’ultima interviene solo nella fase esecutiva della sanzione demolitoria, dopo che la sanatoria è stata negata.
Silenzio-diniego: consigli operativi per i tecnici
Alla luce della giurisprudenza 2026, come deve comportarsi il professionista per tutelare la propria attività e il cliente?
Monitoraggio dei termini
Mai lasciar decorrere i 60 giorni in modo passivo. Se l’ufficio tecnico non risponde, è necessario contattare il responsabile del procedimento prima della scadenza per verificare se vi siano richieste di integrazione documentale che possano sospendere o interrompere i termini.
La qualità della relazione tecnica asseverata
Poiché il silenzio-diniego si contesta dimostrando la conformità nel merito, la relazione tecnica allegata all’istanza deve essere una blindatura giuridica dell’opera. Deve contenere un’analisi analitica di tutti i piani regolatori succedutisi nel tempo.
Gestione del contenzioso
Se scatta il silenzio-diniego, il tecnico deve avvisare immediatamente il legale di fiducia della committenza. La strategia non deve essere quella di chiedere al Comune perché non ha risposto, ma di citare il Comune in giudizio provando che l’opera è conforme e che il rigetto tacito è quindi illegittimo.
Verso una riforma? Il contrasto con il Decreto Salva Casa
È interessante notare come la sentenza 2851/2026 si inserisca in un contesto normativo in evoluzione. Mentre l’art. 36 resta ancorato al rigetto tacito, le recenti riforme (come quelle introdotte dai decreti Salva Casa) hanno cercato di introdurre meccanismi di silenzio-assenso per le difformità parziali e minori.
Tuttavia, per gli abusi primari e per la sanatoria ordinaria, il rigetto tacito rimane la regola. Il professionista deve dunque saper distinguere sotto quale cappello normativo ricade l’istanza per capire se il silenzio è un alleato o un nemico.
Conclusione
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2851/2026 non fa che confermare la linea del rigore: la sanatoria edilizia è un procedimento eccezionale che non tollera incertezze. Il messaggio che ne scaturisce è molto chiaro: la competenza tecnica nella fase di istruttoria è l’unica vera difesa contro un silenzio dell’amministrazione che, troppo spesso, si trasforma nel preludio di un’ordinanza di demolizione.
I punti chiave da ricordare:
- il silenzio dopo 60 giorni è un diniego;
- non serve il preavviso di rigetto;
- il ricorso va fatto sulla conformità urbanistica, non sulla procedura;
- la doppia conformità resta il pilastro invalicabile per l’art. 36.
FAQ: Domande frequenti sul silenzio-diniego in sanatoria
Ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, il decorso del termine di 60 giorni senza una risposta da parte dell’Amministrazione non costituisce un’inerzia (silenzio-inadempimento), ma si configura come un silenzio-diniego. Questo significa che l’istanza si intende ufficialmente respinta a tutti gli effetti di legge, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio tecnico.
No. Come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2851/2026, il silenzio-diniego è un istituto tipizzato dalla normativa edilizia che prescinde dalle garanzie partecipative ordinarie. Poiché il rigetto avviene automaticamente per legge allo scadere del termine, il Comune non è obbligato a inviare il preavviso di rigetto o una motivazione contestuale.
Contro il silenzio-diniego è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dal perfezionamento del silenzio. Poiché si tratta di un atto a contenuto vincolato, il ricorrente ha l’onere di dimostrare tecnicamente la sussistenza della “doppia conformità” dell’opera, provando che l’intervento era conforme alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione che al momento della domanda.
