Il Tar Campania rivede le regole del silenzio-assenso

Il Tar Campania rivede le regole del silenzio-assenso

Il Tar Campania è intervenuto a gamba tesa sulle regole del silenzio-assenso: il diniego ad un titolo ottenuto tacitamente non può arrivare in ritardo.

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Quali sono i casi nei quali è possibile far conto sul silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione? Il titolo arriva tacitamente anche quando è stato presentato un permesso di costruire non conforme alla normativa urbanistica? E se nel frattempo viene cambiato il Piano Regolatore Generale, come si devono muovere i richiedenti? In quali casi la PA ha la possibilità di negare il permesso e non attivare l’autotutela?

A cercare di fornire una risposta a questi dubbi ci ha pensato il Tar Campania, attraverso la sentenza n. 2776 del 3 aprile 2025, grazie alla quale sono stati forniti alcuni importanti orientamenti sul cosiddetto silenzio-assenso, che interviene ai sensi dell’articolo 20, comma 8 del Dpr n. 380/2001, ossia il Testo Unico Edilizia.

Quando il diniego arriva dopo molti anni di inerzia

Il Tar Campania si è dovuto esprimere su un fatto ben preciso e che riguardava una richiesta di permesso di costruire che era stata presentata nel corso del 2019. I lavori prevedevano la realizzazione di un immobile in zona di espansione. Entro i termini previsti dalla legge non è arrivata alcuna risposta da parte della pubblica amministrazione, che ha fatto sentire la propria voce solo e soltanto nel 2023 – quindi dopo quattro anni dalla richiesta – quando ha deciso di rigettare l’istanza, giustificando il proprio diniego con le seguenti tesi:

  • l’intervento non avrebbe rispettato gli standard urbanistici: non erano state cedute delle aree per le opere pubbliche;
  • una parte delle particelle su cui insistevano i lavori rientravano in una zona  viabilità di progetto;
  • nel periodo nel quale l’amministrazione pubblica non aveva risposto era sopravvenuto un nuovo PUC a seguito del quale l’area era stata destinata a zona G2, ossia a verde pubblico.

Onde evitare di avere dei problemi per il lungo periodo nel corso del quale non ha fornito una risposta, il Comune ha negato la possibilità contenuta all’interno del comma 8, articolo 20 del Dpr n. 380/2001, secondo cui

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

Bocciata la posizione del Comune

Al contrario di quanto potesse immaginare l’amministrazione pubblica, il Tar Campania ha deciso di annullare il diniego e accogliere integralmente il ricorso. I giudici, in questo modo, si sono sostanzialmente allineati al filone giurisprudenziale consolidato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5746/2022, n. 10383/2023, n. 8156/2023 e dalla CGA Sicilia, attraverso la sentenza n. 172/2024. Stando a queste prese di posizione:

La formazione del silenzio-assenso non è condizionata dalla conformità dell’istanza alla normativa di settore, bensì al solo decorso del termine di legge in presenza di documentazione completa.

Che cosa significa, in estrema sintesi, quanto abbiamo visto fino a questo momento? Non è compito dell’amministrazione pubblica disconoscere un titolo edilizio ottenuto con il silenzio-assenso sulla base di una sua presunta illegittimità. L’unica soluzione che avrebbe potuto adottare in questo caso è l’attivazione, entro i tempi previsti dalla normativa, dell’autotutela. Così come è previsto, tra l’altro, dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990. Ovviamente ci doveva essere una valida motivazione per tutelare l’interesse pubblico.

Il nuovo PRG è irrilevante

In questo contesto appare interessante anche l’applicazione del principio tempus regit actum: le valutazioni relative alla legittimità di un eventuale intervento non devono essere effettuate nel momento in cui si forma il silenzio-assenso. E soprattutto, i giudizi in merito non possono essere condizionati da dei cambiamenti normativi che sono sopraggiunti nel frattempo.

Che cosa comporta la sentenza sul silenzio-assenso

Rispetto al passato la pronuncia del Tar Campania rappresenta un decisivo cambio di passo: si riteneva, infatti, che non potesse operare il silenzio-assenso nel caso in cui mancassero dei presupposti sostanziali. Ma soprattutto viene chiarito che:

  • perché il silenzio-assenso si perfezioni è sufficiente che sopraggiunga il termine, l’importante è che la documentazione sia stata presentata completamente, anche se non risulta essere conforme alla disciplina edilizia;
  • il diniego ad un permesso non può arrivare con un provvedimento tardivo. L’amministrazione pubblica si deve muovere in autotutela, dimostrando che ci sia un interesse pubblico;
  • la legittimità o meno deve essere valutata nel momento in cui si è formato il titolo tacito. Eventuali modifiche successive agli strumenti urbanistici non hanno alcun rilievo.
Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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