Decreto Salva Casa, come deve essere applicato in zona sismica

Decreto Salva Casa, come deve essere applicato in zona sismica

Il MIT ha fornito importanti indicazioni su come debba essere applicato il Decreto “Salva Casa” nelle zone sismiche. Alcuni chiarimenti arrivano dalla Regione Veneto.

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Sono diversi i dubbi che ruotano intorno al Decreto Salva Casa e alla sua applicabilità in determinate aree del nostro Paese. Uno dei dubbi sollevati dai tecnici è relativo alla possibilità di applicare la sanatoria semplificata nelle zone sismiche a rischio elevato. Le perplessità degli operatori del settore sono uno motivi principali per i quali sono arrivati dei chiarimenti e l’argomento è stato uno di quelli trattati direttamente all’interno delle Linee Guida “Salva Casa” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In attesa che il Mit pubblicasse la Faq ufficiali, le varie regioni, in maniera autonoma, hanno tentato di rispondere ai dubbi relativi al Salva Casa. Solo per fare un esempio, il Veneto ha deciso di emanare una delibera attraverso la quale fornire le indicazioni operative per applicare in maniera corretta il decreto nelle zone sismiche della regione.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e vediamo, invece, quali sono le indicazioni ufficiali.

Come applicare il Decreto “Salva Casa” in zona sismica

Dopo una serie di sollecitazioni arrivate da più fronti – in prima istanza dai tecnici – il Mit ha deciso di emanare le Linee Guida “Salva Casa“.

Le Faq sono importanti perché hanno fornito una serie di chiarimenti su come debbano essere applicate le tolleranze alle unità immobiliari che sono dislocate nelle zone sismiche.

Con le Linee Guida, sostanzialmente, il Ministero ha ribadito la necessità che i tecnici attestino il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni che erano vigenti nel momento in cui veniva realizzato l’intervento. Questa regola vale per gli immobili che siano ubicati nelle zone sismiche che non siano state classificate a bassa sismicità.

L’obiettivo di fondo, che si è fissato il Legislatore, è quello di accertare che gli interventi per i quali è possibile applicare le tolleranze risultino essere in linea con le norme e le varie prescrizioni che sono state previste per edificare un immobile in un’area sismica.

Per quanto riguarda le zone a bassa sismicità, invece, nel caso in cui sia stata redatta la certificazione di idoneità statica prevista dalla normativa regionale, la documentazione deve essere prontamente trasmessa allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Le Faq, inoltre, sottolineano che la verifica del rispetto delle prescrizioni antisismiche è una conditio sine qua non che è stata imposta al Comune per rilasciare il titolo abilitativo o per la formazione della Scia.

Il chiarimento del Veneto per le zone sismiche

Nel corso dei mesi che hanno preceduto l’emanazione delle Linee Guida, dagli enti locali sono arrivate alcune sollecitazioni di chiarimenti relativi alle gestioni delle pratiche, molte delle quali hanno sollevato dei dubbi.

Attraverso la Delibera n. 605513, lo scorso novembre 2024, la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto a fornire una serie di indicazioni tecniche ed operative sull’argomento.

 Il documento veneto, sostanzialmente, mette in evidenza che il comma 3 dell’articolo 34 bis del Salva Casa ha stabilito – almeno per gli immobili che sono collocati nelle zone sismiche, con la sola eccezione delle zone a bassa sismicità – l’obbligo del tecnico di attestare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, che erano in vigore nel momento in cui l’intervento è stato realizzato.

A questo punto è sorto un ulteriore problema: quello di stabilire le regole applicative che le Unità Organizzative del Genio Civile devono adottare prima di procedere con la sanatoria di difformità edilizie e per accertare le tolleranze costruttive.

Stando all’interpretazione fornita dalla Regione Veneto, le Unità Organizzative del Genio Civile si dovrebbero esprimere unicamente sulle istanze che di riferiscono ad immobili che al momento della loro realizzazione fossero collocati in comuni classificati ad alta sismicità – quelle che sono le attuali zone 1 e 2 – o sono definiti sismici ai sensi delle presenti norme.

Sempre seguendo l’interpretazione della Regione Veneto, dovrebbero essere trasmesse alle Unità Organizzative del Genio Civile le pratiche per accertare le varie tolleranze e la regolarizzazione delle difformità che coinvolgono direttamente le parti strutturali dell’edificio.

La Regione Veneto ha poi aggiunto che le varie comunicazioni devono essere effettuate attraverso lo Sportello Unico Comunale per l’Edilizia. Spetterà, inoltre, al Comune specificare al Genio civile quale iter deve seguire il procedimento:

  • l’ordinario;
  • il semplificato del “Salva Casa”;
  • lo specifico per le tolleranze costruttive.
Pierpaolo Molinengo

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Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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