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Due le questioni interessanti sollevate nell’interpello n.379 del 18 settembre u.s. con cui la Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su alcuni dubbi sollevati da un esecutore testamentario che era anche legatario.

La prima è una questione squisitamente operativa: il sistema telematico impedisce di inviare una pratica che contenga un dichiarante – esecutore testamentario che sia anche legatario.

L’Agenzia risolve il problema tecnico, in attesa della modifica al software telematico che per metterà l’invio in casi come questo, dicendo che “La dichiarazione di successione dovrà quindi essere presentata dall’istante indicando nel frontespizio della dichiarazione il codice carica “7”: esecutore testamentario. A tal fine, sono in corso di implementazione gli interventi tecnici per la rimozione del controllo informatico segnalato nell’istanza. Nelle more del predetto intervento informatico, l’istante potrà presentare presso l’ufficio, il Modello 4, ovvero il modello cartaceo della dichiarazione di successione.

Una soluzione davvero poco edificante, tenendo conto che sono anni che siamo passati al sistema telematico e che bug come questo richiedono di tornare in varie occasioni al modello 4.

L’altra questione è invece una questione sostanziale: come è possibile pagare le imposte dovute in fase di presentazione della dichiarazione quando ancora l’esecutore non sa di preciso quali somme verranno riconosciute ai singoli legatari, essendo dette somme da ricavarsi in seguito alla vendita degli immobili caduti in successione.

Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia: 

In via preliminare, si osserva che per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di successione, l’articolo 36, comma 3 del TUS dispone che “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla Pagina 5 di 8 dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.

Pertanto, poiché l’esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, è tenuto al pagamento dell’imposta di successione. Le disposizioni testamentarie in esame configurano, infatti, dei legati obbligatori di somme di denaro che produrranno i loro effetti in capo ai legatari solo successivamente all’alienazione degli immobili cui è tenuto l’esecutore testamentario. Infatti, quando all’esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l’esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota, e la relativa imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del TUS.

Il comma 2 del medesimo art. 5 chiarisce che “la trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.

Pertanto, nel caso in esame, la trascrizione deve essere effettuata nei confronti degli esecutori testamentari, quali possessori dei beni immobili ex art. 703 del c.c. Alla luce di quanto delineato, l’imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.

Operativamente quindi:

Nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno essere indicati l’erede e tutti i legatari, compresi quelli nei cui confronti il de cuius ha attribuito i predetti legati obbligatori, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER – Rendite, crediti e altri beni, con il codice “GD – cosa genericamente determinata art. 653 del c.c.”, e nella sottostante sezione “Devoluzione”, nella quale dovranno essere riportati i dati identificativi dei soggetti aventi diritto.

Nei successivi quadri dell’attivo ereditario dovranno essere indicati tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, avendo cura di inserire nella sezione “Devoluzione”, in corrispondenza dei cespiti che dovranno essere venduti in esecuzione dei legati obbligatori disposti dal testatore, i dati identificativi degli esecutori testamentari.

Infine, si precisa che nel quadro ED – Passività e altri oneri, conformemente alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di successione, potranno essere indicati, oltre ai debiti e alle passività del defunto esistenti alla data di apertura della successione, i legati immediatamente devolvibili, che gravano sulla quota ereditaria, ad esclusione dei legati (obbligatori) di cosa genericamente determinata, indicati con il codice “GD” nel quadro ER.

Successivamente, dopo la liquidazione dei beni ereditari e contestualmente alla distribuzione delle somme di denaro come da disposizioni testamentarie, dovrà essere presentata la dichiarazione integrativa/sostitutiva di successione per il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari.

Il problema, evidentemente, sarà per gli esecutori, anticipare imposte se non esistono liquidità utilizzabili, soprattutto in riferimento alle ipocatastali collegate al transito in successione di quegli immobili che saranno oggetto di vendita, peraltro non condizionate nemmeno dall’inserimento in GD dei legati da liquidare.

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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