Il restauratore è obbligatorio per il collaudo dei lavori OG2

Il restauratore diventa obbligatorio, almeno quando si devono collaudare dei lavori effettuati su degli immobili tutelati.

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3865/2025, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai lavori che rientrano nella categoria OG2 – restauro e manutenzione beni immobili vincolati – per i quali è necessario includere un restauratore esperto nell’organo di collaudo. La presenza del professionista è obbligatoria indipendentemente dalla natura o del pregio del bene su cui si effettua l’intervento.

Il restauratore deve essere presente per garantire la conservazione e l’integrità del bene culturale oggetto del recupero. I lavori effettuati su un qualsiasi bene vincolato, infatti, richiedono delle competenze specifiche anche quando viene effettuata la manutenzione ordinaria.

Obbligatorietà del restauratore

Il parere Mit n. 3865/2025 ha fornito un’interpretazione molto rigorosa di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, dell’Allegato II del Dlgs n. 36/2023, noto anche come Nuovo Codice degli Appalti.

È obbligatoria la presenza di un restauratore ogni qualvolta si debba intervenire su dei beni immobili che sono sottoposti a tutela e che rientrano nella categoria OG2. Nello specifico è stato chiarito che:

  • quando vengono effettuate queste tipologie di intervento, la commissione di collaudo o il collaudatore unico devono obbligatoriamente contenere al loro interno la figura di un restauratore;
  • il soggetto coinvolto deve avere una qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, un’esperienza nel settore di almeno cinque anni e delle competenze tecniche specifiche per la tipologia di intervento eseguito.

Estensione dell’obbligo alla manutenzione ordinaria

Il parere del Mit ha confermato l’estensione dell’obbligo del restauratore anche negli interventi di manutenzione ordinaria

Ma perché è necessario che questo professionista sia presente anche in questa fase? Stando a quanto spiegato dal Ministero, il restauratore deve essere presente non tanto per il pregio artistico del singolo lavoro, ma per la natura stessa del bene su cui viene effettuato l’intervento: qualsiasi intervento che viene effettuato su un immobile tutelato – anche quando dovesse essere semplice da un punto di vista tecnico – può influire sulla conservazione dello stesso a lungo termine.

Questo è il motivo per il quale il restauratore deve essere presente anche per delle operazioni comuni come:

  • la pulizia di superfici non decorate;
  • sostituzione di elementi non originali, come infissi o materiali moderni che sono stati installati in precedenza;
  • interventi su parti strutturali o interventi che non coinvolgono direttamente gli affreschi o le decorazioni.

La ratio della norma

L’articolo 22 del Dlgs n. 36/2023 ha un obiettivo ben preciso sottolineato dal parere del Ministero: garantire che ogni attività di manutenzione venga verificata da un occhio esperto in grado di assicurare il rispetto dei principi di conservazione che sono stati previsti dal Dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Nel caso in cui non dovesse essere presente questa figura, qualsiasi collaudo o verifica di conformità risulterebbero incompleti, almeno dal punto di vista della tutela specialistica che si rende necessaria per i beni vincolati.

Cosa cambia per le stazioni appaltanti

Dal 2026 le Stazioni Appaltanti non potranno più derogare alla nomina del restauratore nella commissione di collaudo con la giustificazione che non sono stati effettuati dei lavori di pregio.

Quando l’appalto ricade nella categoria OG2, all’interno dell’organo di collaudo deve essere presente un professionista che abbia almeno cinque anni di esperienza. Il restauratore, come per ogni altro collaudatore, non deve aver partecipato alle fasi di progettazione, direzione lavori o vigilanza del medesimo appalto.

Il Mit, con il suo chiarimento, intercetta una prassi adottata da molte Stazioni Appaltanti, soprattutto quando devono affrontare dei lavori poco complessi, per i quali si tende a ridurre il collaudo ad una semplice verifica tecnica ed esecutiva. L’assenza di un restauratore non è una semplificazione innocua, ma si trasforma, almeno potenzialmente, in un vizio procedurale nel caso in cui dovessero sorgere delle contestazioni o delle verifiche a posteriori.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, è specializzato nell'analisi fiscale e macroeconomica applicata al settore dell'edilizia. Per il blog di GeoNetwork cura l'approfondimento degli scenari normativi e delle evoluzioni tributarie, offrendo una lettura strategica delle riforme che impattano sul mercato immobiliare, sulla gestione dei bonus edilizi e sul lavoro quotidiano dei professionisti tecnici.

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