Quando la legge consente di sposarsi a distanza

Matrimonio per procura e ‘nozze telematiche’: ecco i requisiti per il riconoscimento dallo Stato Italiano.

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Accade molto spesso che, a causa di svariati motivi, molte coppie scelgano di sposarsi a distanza attraverso il matrimonio per procura, un istituto per il quale si conferisce ad un’altra persona l’incarico di agire in nome e per conto dello sposo assente alla celebrazione.

Si tratta però di una modalità ammessa esclusivamente se uno dei due futuri sposi si trova all’estero e non può ritornare in Italia oppure lavora come militare in missione.

Discorso diverso, invece, per le cosiddette “nozze telematiche”, ovvero quelle che vengono celebrate online e che possono essere trascritte in Italia e riconosciute da parte dello Stato estero nel quale risiede lo sposo.

Innanzitutto, la legge italiana prevede che per contrarre matrimonio le coppie posseggano i requisiti di: eterosessualità, maggiore età o autorizzazione del Tribunale in caso i futuri sposi abbiano compiuto i sedici anni, libertà di stato, capacità di intendere e di volere, assenza di condanne penali per i reati di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro, assenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Il matrimonio prevede la presenza fisica degli sposi alla cerimonia per potere esprimere un consenso libero e consapevole.

Nonostante questo, la legge prevede delle eccezioni ammettendo che, in presenza di casi tassativi, il matrimonio possa svolgersi per procura (art. 111 c.c.): quando uno degli sposi è un militare o una persona chiamata alle armi in caso di guerra, oppure è residente all’estero e, per gravi motivi, non può ritornare in Italia e l’altro non lo può raggiungere.

Nel caso in cui uno dei futuri sposi ha la residenza all’estero e non può essere fisicamente presente alla celebrazione può delegare un terzo che lo rappresenti ed esprima il consenso a contrarre matrimonio, il rappresentante prenderà il posto dello sposo assente e si dovrà limitare a riportare la sua volontà e non la propria.

La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, deve essere redatta da un notaio e, una volta rilasciata, si deve procedere alla celebrazione delle nozze entro sei mesi. Deve poi essere legalizzata da parte dell’Ambasciata italiana e depositata in Tribunale come allegato alla richiesta di autorizzazione.

Sono validi anche i matrimoni celebrati online: una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sent. n. 15345/2016 del 10/03/2016) ha riconosciuto la piena efficacia delle cosiddette nozze telematiche a condizione che una simile forma di celebrazione venga riconosciuta da parte dello Stato estero nel quale risiede uno degli sposi.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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