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In questo momento di giustizia “sospesa” o “ridimensionata” il legislatore sceglie di rafforzare anche  la mediazione potenziando le modalità telematiche di svolgimento degli incontri e della sottoscrizione del verbale.

Il recente Manifesto sulla giustizia complementare proposto dal Tavolo Tecnico presso il Ministero della Giustizia coordinato dalla professoressa Lucarelli ha del resto molto insistito sul richiamare l’attenzione di tutti sulle potenzialità della mediazione per la risoluzione delle controversie specialmente in questo momento e per quelle che interesseranno gli effetti delle misure di contenimento sui contratti in corso (come, ad esempio, quelli di locazione commerciale come dimostrano le prese di posizione di molte grandi catene che intendono rivedere i canoni).

Ebbene, il legislatore ha oggi correttamente deciso di facilitare la possibilità di utilizzare le modalità telematiche in mediazione.

Vediamo come.  

In primo luogo, per il periodo di emergenza (9 marzo al 30 giugno 2020) gli incontri di mediazione potranno svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Questa possibilità è importante perché, diversamente, avrebbe operato la sospensione dell’attività di mediazione: ed infatti, in base al comma 20 dell’art. 83 del decreto-legge Cura Italia sono “sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

In secondo luogo, il legislatore prevede una disciplina destinata ad operare stabilmente dopo il 30 giugno 2020.

Gli incontri di mediazione potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.

Sistemi di videoconferenza che, ovviamente, dovranno garantire il rispetto delle norme sulla privacy: un aspetto molto importante come ha ricordato ultimamente il Garante per la privacy con riferimento all’uso della tecnologia per celebrare le udienze da remoto nell’ambito del processo penale.

Inoltre, è stata prevista una procedura ad hoc per la firma del verbale e dell’accordo di mediazione quando le parti non sono fisicamente presenti ma si sono collegati con i sistemi di videoconferenza.

In questo caso “il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 “ e sarà “l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, [a] dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione”.

Avv. Fabio Valerini

Autore

Avv. Fabio Valerini

Fabio Valerini è Avvocato cassazionista e pubblicista, Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata, Specializzato in professioni legali nell'Università di Pisa. È anche mediatore civile e commerciale nonché docente accreditato presso il Ministero della giustizia per i corsi di Mediatore civile e commerciale. Già assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa, ha svolto vari incarichi di docenza e relazioni a seminari e convegni. È autore di pubblicazioni in materia di diritto processuale civile, arbitrato e mediazione e in particolare di tutela esecutiva, diritto del lavoro, civile e commerciale.

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