Pergotenda in edilizia libera solo se non si crea uno spazio chiuso e stabile

Il Tar del Lazio interviene a definire quando la pergotenda può essere gestita in edilizia libera e non è necessario il permesso per costruire.

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L’installazione di una vetrata su una pergotenda rientra nell’edilizia libera o è un vero e proprio ampliamento, per il quale è necessario chiedere il permesso per costruire? Quali parametri devono essere utilizzati per prendere una decisione corretta? Nelle varie valutazioni che è necessario fare quanto pesa la distinzione tra una protezione temporanea o la creazione di un ambiente chiuso?

La pergotenda ha una natura ibrida, che può portare a delle interpretazioni differenti, soprattutto quando vengono installate delle vetrate intorno alla struttura che permettono di ampliare gli spazi esterni senza dover necessariamente richiedere dei titoli autorizzativi complessi.

Qualche ulteriore dubbio e perplessità lo fa sorgere l’utilizzo delle VePA, una particolare tipologia di manufatto per il quale si sta facendo un maggiore ricorso all’utilizzo dell’edilizia libera. Così come succede anche per le pergotende non siamo davanti a delle strutture che rispondano sempre ai criteri di leggerezza, temporaneità e assenza di volume. E che, soprattutto, non abbiano determinato una contestuale trasformazione dello spazio.

Queste premesse ci hanno fatto comprendere quanto sia labile il confine tra una situazione e l’altra: proprio per questo i chiarimenti arrivati con la sentenza n. 18615 del 24 ottobre 2025 del Tar del Lazio è quanto mai importante per rilevare gli indizi tecnici che servono a determinare che un particolare intervento abbia portato ad un nuovo volume edilizio.

Pergotenda e Vepa, come devono essere qualificate le opere

I giudici laziali hanno esaminato il caso di un proprietario che ha realizzato una struttura esterna dotata di vetrate: ha sostenuto che si trattasse di una pergotenda accessoriata con delle chiusure amovibili. Il tutto poteva essere riconducibile ad una semplice Vepa.

L’amministrazione comunale, però, non era dello stesso parere: a seguito di un sopralluogo ha rilevato che il manufatto non presentava nessuna delle caratteristiche previste dalla normativa per le vetrate panoramiche. Gli elementi verticali che erano stati installati risultavano essere rigidi, mentre le vetrate non potevano essere aperte e rimosse. In altre parole si era davanti ad una struttura stabile e perfettamente idonea a creare un nuovo ambiente chiuso.

Ne è, quindi, seguito l’ordine di demolizione: l’intervento è stato qualificato come di ristrutturazione edilizia che ha determinato un aumento di volume, per il quale non è stato richiesto il relativo permesso di costruire.

Il Tar ha confermato la posizione del Comune e ha ribadito che le opere in questione non potevano essere classificate come Vepa e, nemmeno, come pergotenda. Si tratta di un ampliamento edilizio vero e proprio, che rientra nei parametri dell’articolo 33 del Testo Unico Edilizia.

Le norme a cui fare riferimento

Sono diverse le norme che disciplinano la chiusura degli spazi esterni: tanto che sono diventate argomento anche del recente Decreto Salva Casa. L’entrata in vigore della Legge n. 105/2024 ha introdotto la lettera b-ter all’ art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/01, con la quale la pergotenda è stata considerata un intervento di edilizia libera, andando a superare un quadro per il quale la loro qualificazione è stata sostanzialmente definita dalla giurisprudenza.

Da un punto di vista puramente formale, però, il legislatore non ha sostanzialmente liberalizzato la chiusura degli spazi esterni. Ha invece codificato le situazioni nelle quali una pergotenda può essere considerata priva di rilevanza edilizia. È stato stabilito che:

  • non deve contribuire a creare uno spazio stabilmente chiuso, situazione che determina evidentemente una variazione delle superfici o dei volumi;
  • da un punto di vista tecnico costruttivo e sotto il profilo puramente estetico deve ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro (almeno quello apparente);
  • la struttura si deve armonizzare con le linee architettoniche già presenti: in questo modo viene confermato che la sua funzione è accessoria e non comporta una trasformazione degli spazi.

Alcuni chiarimenti aggiuntivi

Nel corso degli anni la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato come la pergotenda sia a tutti gli effetti un manufatto privo di autonoma rilevanza edilizia, ma devono essere presenti le seguenti condizioni tecniche:

  • abbia una funzione meramente accessoria e temporanea, che serva a proteggere e ad ombreggiare;
  • non ci devono essere delle strutture stabili ed idonee a creare un ambiente definito;
  • le coperture devono essere mobili e non devono essere idonee a creare un ambiente definito;
  • non ci devono essere degli ambienti verticali, che sono ammessi solo se sono strutturati

Nel momento in cui uno di questi elementi non dovesse venire meno la struttura non viene più considerata una pergotenda, anche se continua ad essere chiamata in questo modo

La struttura deve essere semplicemente protettiva e temporanea: queste strutture non devono trasformare uno spazio esterno in uno chiuso e stabile.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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