Quali permessi è necessario richiedere per montare un pergolato in legno? Siamo di fronte a un tema ampiamente dibattuto, che lascia spazio a molte incertezze e a dei costosissimi contenziosi.
Su questo tema è intervenuto il Tar della Campania, con la sentenza n. 594 del 23 gennaio 2024, che ha definito quando un pergolato possa essere installato in regime di edilizia libera.
Ma entriamo nel dettaglio e vediamo come si sono mossi i giudici campani per dipanare, in qualche modo, il problema.
Pergolato in legno: il caso preso in esame
Il caso preso in esame dai giudici campani ha preso il via a seguito del rigetto della richiesta di un permesso di costruire per la realizzazione di un pergolato in legno. A questo punto i richiedenti presentano ricorso, sottolineando che per questo di intervento non è necessario essere in possesso dei relativi permessi.
Non ritenendolo necessario, non si riesce a capire perché sia stato presentato il permesso di costruire.
Nel ricorso i richiedenti sottolineano che il manufatto non si andrebbe a qualificare come una nuova costruzione: la struttura portante, la copertura e la chiusura – che verrebbe realizzata con delle vetrate a pacchetto – dovrebbero essere realizzate con un materiale privo della consistenza necessaria.
Il pergolato di legno, tra l’altro, non determinerebbe alcun ampliamento della volumetria dell’immobile.
I permessi necessari
Il Tar della Campania ha sostanzialmente respinto il ricorso. I giudici hanno spiegato che il pergolato ha una funzione ornamentale. Per questo motivo deve essere realizzato con una struttura in legno leggera. O con un qualsiasi altro materiale, purché il peso sia ridotto al minimo. Ma non solo: deve poter essere rimosso in maniera facile e deve fungere da sostegno per piante rampicanti, con le quali si deve produrre ombra e riparo.
Il fatto che siano presenti delle vetrate a pacchetto non serve a escludere la natura stabile dell’opera. Allo stesso tempo, la chiusura dello spazio comporta la creazione di nuova volumetria. I giudici campani hanno sottolineato come secondo la giurisprudenza l’uso stagionale di un manufatto non risulti essere sufficiente per poterla considerare precaria.
I richiedenti, in altre parole, hanno intenzione di realizzare un pergolato in legno che andrà a impattare in maniera permanente sul territorio. Il ricorso è stato respinto e non è stata concessa l’autorizzazione a montare il pergolato in legno.
Quando l’installazione di un pergolato in legno non richiede il permesso
Il ricorso che abbiamo analizzato in precedenza apre la porta a un quesito: l’installazione di un pergolato in legno è soggetta a un titolo edilizio? La risposta è negativa, purché rispetti alcune caratteristiche.
Il pergolato in legno, generalmente, assolve una funzione meramente ornamentale. Nella maggior parte dei casi risulta essere facilmente amovibile, perché è privo di fondamenta e funge da sostegno per delle piante rampicanti, attraverso le quali si riesce a ombreggiare delle superfici generalmente di modeste dimensioni.
Stando a quanto indicato dal Consiglio di Stato:
Il pergolato, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/od ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
Nel caso in cui il pergolato di legno presenti le caratteristiche appena descritte non è soggetto a titolo edilizio. Può essere ricondotto, in estrema sintesi, alle opere di cui all’articolo 6, comma 1, lett. e quinquies) del D.P.R. 380/2001. A confermare questa interpretazione è anche il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 che ha incluso i pergolati nelle opere soggette a edilizia libera, purché siano di dimensioni limitate e non risultino essere stabilmente infissi nel suolo.