PAS Fotovoltaico e silenzio assenso: il TAR Sicilia blinda i termini con la Sentenza 526/2026

Il TAR Sicilia con la sentenza 526/2026 chiarisce: il Comune non può bloccare la PAS fotovoltaico oltre i 30 giorni. Come tutelare gli impianti FER.

Tempo di lettura:5 Minuti

L’evoluzione normativa in materia di energia rinnovabile sta spingendo i tribunali amministrativi verso una tutela sempre più forte della certezza del diritto per gli operatori del settore. La sentenza n. 526 del 25 febbraio 2026 del TAR Sicilia (Sezione V, Palermo) in materia di PAS fotovoltaico rappresenta un punto di svolta fondamentale per la semplificazione amministrativa. In questa decisione, i giudici chiariscono definitivamente i limiti del potere inibitorio dei Comuni, stabilendo che, una volta decorso il termine per il silenzio assenso, l’amministrazione non può più bloccare l’intervento con un semplice diniego tardivo.

In questa sede vedremo come i giudici amministrativi abbiano delimitato il perimetro dei poteri comunali, chiarendo perché un diniego tardivo, seppur motivato da difformità urbanistiche, risulti illegittimo una volta decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della pratica.

Il contesto normativo: PAS fotovoltaico come pilastro della semplificazione

Prima di addentrarci nei dettagli della sentenza, è fondamentale inquadrare lo strumento della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). Introdotta dal D.Lgs. 28/2011 e successivamente potenziata dai decreti Semplificazioni e dal D.Lgs. 199/2021. La PAS è il regime autorizzativo per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) di dimensioni intermedie.

La sua caratteristica principale è il meccanismo del silenzio-assenso: decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in assenza di provvedimenti di diniego o richieste di integrazione da parte del Comune, il proponente può legittimamente avviare i lavori.

Perché la PAS è cruciale per il fotovoltaico?

  • velocità: riduce i tempi burocratici rispetto all’Autorizzazione Unica (AU);
  • affidamento: permette agli investitori di pianificare i cantieri con scadenze certe;
  • transizione energetica: è lo strumento principe per raggiungere i target di decarbonizzazione nazionali al 2030.

Il caso di specie: quando il Comune interviene fuori tempo massimo

La controversia approdata al TAR Sicilia riguardava una società che aveva presentato una PAS per un impianto fotovoltaico a terra. Trascorsi i fatidici 30 giorni senza alcuna opposizione, la ditta aveva iniziato a organizzare le attività di cantiere. Tuttavia, a distanza di mesi, il Comune aveva notificato un provvedimento di inibizione e diniego, sostenendo che l’impianto violasse alcune prescrizioni dello strumento urbanistico locale (PRG).

La società ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del termine perentorio e la lesione del legittimo affidamento.

I principi espressi dalla Sentenza TAR Sicilia n. 526/2026

La sentenza è di particolare pregio perché chiarisce tre pilastri del diritto amministrativo applicato all’energia.

La perentorietà del termine dei 30 giorni

Il TAR Sicilia ha ribadito che il termine di 30 giorni previsto per la PAS fotovoltaico non ha natura ordinatoria, ma perentoria. Ciò significa che, una volta spirato il termine, il Comune si spoglia del proprio potere di controllo ordinario. L’amministrazione non può semplicemente decidere di bocciare la pratica in un secondo momento con un atto di diniego standard.

Il passaggio dal controllo inibitorio all’autotutela

Questo è il punto cardine della decisione. Una volta che il titolo si è formato per decorso del tempo (silenzio-assenso), il Comune non può più esercitare il potere di inibizione. Se l’amministrazione ritiene che l’impianto sia realmente illegittimo (ad esempio per gravi violazioni paesaggistiche o urbanistiche), non può limitarsi a un annullamento semplice, ma deve attivare il potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990.

L’autotutela richiede però requisiti molto più stringenti:

  • l’illegittimità dell’atto: bisogna dimostrare la violazione di legge;
  • l’interesse pubblico: il Comune deve motivare perché l’interesse della collettività prevale su quello del privato;
  • il termine ragionevole: non può essere trascorso troppo tempo dalla formazione del titolo;
  • il bilanciamento degli interessi: bisogna considerare gli investimenti già effettuati dal privato.

La prevalenza degli impianti FER sulla destinazione urbanistica

Il TAR Sicilia ha inoltre ricordato che la disciplina nazionale sulle energie rinnovabili ha un carattere di specialità. Le norme nazionali (e regionali siciliane, in recepimento) tendono a favorire la diffusione del fotovoltaico anche in aree agricole, rendendo spesso nulle o inefficaci le norme dei PRG comunali che pongono divieti generalizzati e aprioristici alla realizzazione di impianti FER.

Le implicazioni per i tecnici e i progettisti

Per i professionisti (ingegneri, architetti, geometri) che operano in Sicilia, la sentenza 526/2026 rappresenta uno scudo protettivo per i propri clienti.

Gestione del rischio e controllo della pratica

Nonostante la tutela offerta dal TAR, è essenziale che il tecnico abilitato agisca con la massima diligenza:

  • dichiarazioni veritiere: il silenzio-assenso non si forma se le dichiarazioni del tecnico sono mendaci o se mancano documenti essenziali (come l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta);
  • verifica dei vincoli: prima di presentare la PAS, è fondamentale una due diligence sui vincoli sovraordinati (PTP, vincoli idrogeologici), che prevalgono sulla semplificazione amministrativa;
  • comunicazione di inizio lavori: è sempre consigliabile inviare una comunicazione formale di inizio lavori allo scadere del 30° giorno per cristallizzare l’avvio dell’attività.

Il recepimento del D.Lgs. 199/2021 in Sicilia

La sentenza n. 526 si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione. La Regione Siciliana ha recentemente aggiornato i propri criteri per l’identificazione delle aree idonee, allineandosi alle direttive nazionali che mirano a triplicare la potenza installata da qui al 2030.

La decisione del TAR conferma che la semplificazione non è solo un proclama politico, ma un obbligo operativo per i Comuni. Gli uffici tecnici comunali devono strutturarsi per esaminare le pratiche PAS in tempi rapidissimi, poiché il silenzio oggi costa carissimo all’amministrazione in termini di soccombenza legale e possibili risarcimenti danni.

Verso una maggiore certezza per il settore FER

La sentenza n. 526 del 25 febbraio 2026 del TAR Sicilia è un monito per i Comuni inerti: la tutela dell’ambiente e il raggiungimento degli obiettivi energetici non possono essere frenati da una burocrazia tardiva. Per le aziende, questo significa poter contare su tempi certi per il return on investment (ROI) dei progetti fotovoltaici.

Questo orientamento giurisprudenziale apre interessanti opportunità di consulenza legale e tecnica, specialmente nella gestione dei contenziosi amministrativi nati da dinieghi illegittimi su impianti già autorizzati via PAS.

FAQ Veloci sulla Sentenza 526/2026

Il Comune può bloccare una PAS dopo 45 giorni?

No, se non ricorrono i presupposti gravosi dell’autotutela (interesse pubblico e indennizzi). Un diniego semplice è nullo.

Cosa succede se il Comune richiede integrazioni il 29° giorno?

In questo caso, il termine dei 30 giorni si sospende e ricomincia a decorrere dalla ricezione dei documenti integrativi.

La sentenza si applica solo in Sicilia?

Sebbene emessa dal TAR Sicilia, i principi sulla PAS e sull’autotutela sono basati sulla Legge 241/1990 e sul D.Lgs. 28/2011, validi su tutto il territorio nazionale.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, è specializzato nell'analisi fiscale e macroeconomica applicata al settore dell'edilizia. Per il blog di GeoNetwork cura l'approfondimento degli scenari normativi e delle evoluzioni tributarie, offrendo una lettura strategica delle riforme che impattano sul mercato immobiliare, sulla gestione dei bonus edilizi e sul lavoro quotidiano dei professionisti tecnici.

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