Sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato, limiti e regole operative

sostituzione del progettista

Ecco come funziona la sostituzione del progettista esterno indicato nell’appalto integrato: i limiti temporali, i requisiti minimi e i chiarimenti della giurisprudenza per imprese e professionisti tecnici.

Tempo di lettura:6 Minuti

La sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato rappresenta da sempre uno dei nodi più complessi e dibattuti nell’ambito del diritto dei contratti pubblici. Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023), l’istituto dell’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione ha trovato una disciplina organica, tesa a valorizzare il raggiungimento del risultato e la continuità dell’azione amministrativa. In questo contesto, la recente pronuncia della giustizia amministrativa, la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1124 del 12 giugno 2026, ha tracciato una linea interpretativa fondamentale per operatori economici, uffici tecnici e stazioni appaltanti, definendo con precisione millimetrica l’orizzonte temporale e i requisiti di merito entro cui è legittimo procedere alla modifica soggettiva dei tecnici di riferimento.

La sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato

Per comprendere appieno la portata della pronuncia giudiziale, occorre analizzare la struttura dell’istituto delineata dall’articolo 44, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Nei bandi di appalto integrato, l’operatore economico che intende concorrere alla procedura d’affidamento ha a disposizione tre differenti percorsi per soddisfare i requisiti di progettazione richiesti dalla lex specialis:

  • dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione progettuale direttamente all’interno della propria struttura aziendale;
  • partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituito o costituendo, con soggetti abilitati alla progettazione (progettista associato);
  • indicare in sede di offerta uno o più professionisti qualificati esterni all’impresa stessa, incaricati della redazione del progetto esecutivo (progettista indicato).

La giurisprudenza ha consolidato una distinzione netta tra il progettista associato e il progettista indicato. Il primo assume la veste giuridica di vero e proprio concorrente e co-offerente; pertanto, la sua modifica soggettiva incontra i rigidi limiti imposti dal principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio tra i partecipanti.

Al contrario, la sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato gode di una flessibilità radicalmente superiore, proprio perché il professionista esterno indicato non acquisisce mai la qualifica di concorrente alla gara. Egli rimane un soggetto terzo che collabora con l’impresa edile su basi puramente privatistiche, prestando i propri requisiti speciali di carattere tecnico-professionale senza entrare a far parte della compagine societaria o del raggruppamento che formula l’offerta economica.

Coordinando le disposizioni in materia di cause di esclusione automatica e non automatica (artt. 94, 96, 97 del Codice) con l’istituto dell’avvalimento (art. 104), si desume che l’avvicendamento del progettista indicato sia pienamente legittimo purché si mantenga nell’alveo di una mera vicenda soggettiva fisiologica, inidonea a alterare l’equilibrio della gara.

Fino a quando è legittima la sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato?

L’interrogativo cruciale che impegna costantemente i consulenti legali e i responsabili degli uffici tecnici riguarda il termine ultimo entro cui l’operatore può comunicare la variazione del tecnico nominato. La sentenza n. 1124/2026 del TAR Salerno risponde in modo inequivocabile: la sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato può utilmente intervenire fino al momento esatto dell’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione della gara.

Nel caso concreto esaminato dai magistrati campani, un’impresa classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria aveva avanzato formale istanza di sostituzione di una società mandante del raggruppamento di progettisti indicati, specificamente deputata all’esecuzione delle relazioni geologiche e archeologiche. L’istanza era stata formulata dopo la conclusione delle attività valutative della commissione giudicatrice, ma prima che la stazione appaltante avesse emanato il decreto di aggiudicazione definitiva. I giudici hanno confermato la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione che ha accolto la variazione, respingendo il ricorso della seconda classificata che invocava l’esclusione automatica del concorrente per mutamento improprio dell’offerta.

Questo limite temporale si inserisce perfettamente nel solco tracciato dal Consiglio di Stato (si veda la fondamentale sentenza n. 1226/2025), confermando che la fase antecedente all’aggiudicazione rappresenta lo spartiacque definitivo. Oltre questa soglia temporale, l’offerta si considera irrevocabilmente cristallizzata e l’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto con la compagine dichiarata, fatta salva la successiva fase esecutiva regolata dalle varianti o dalle sub-fasi contrattuali.

I due argini essenziali: invarianza dell’offerta ed equivalenza dei requisiti

Se sul piano temporale il termine invalicabile è fissato nell’aggiudicazione, sul piano del merito la sostituzione del progettista indicato nell’appalto integrato è subordinata al rispetto di due rigorosi argini operativi, il cui onere della prova ricade interamente sull’operatore economico istante:

  • invarianza oggettiva dell’offerta: il cambio del professionista esterno non deve in alcun modo tradursi in una rimodulazione surrettizia degli elaborati tecnici o delle soluzioni progettuali presentate in gara. Il progetto promesso deve rimanere identico nell’essenza, nei costi e nelle modalità realizzative;
  • equivalenza o superiorità dei requisiti: i professionisti subentranti devono possedere requisiti di qualificazione, iscrizione agli albi ed esperienza professionale pari o superiori rispetto ai soggetti originariamente indicati.

Nel giudizio davanti al TAR Salerno, è stato accertato che i nuovi tecnici (un geologo e un archeologo, persone fisiche) subentravano mantenendo inalterate le quote di partecipazione alle prestazioni specialistiche ed erano muniti di titoli accademici e ordinistici perfettamente sovrapponibili a quelli della società uscente.

Inoltre, l’offerta tecnica presentata in gara non aveva ricevuto punteggi incrementali legati alle specifiche qualità personali o curriculari dei professionisti sostituiti. Le griglie di valutazione della commissione si erano concentrate sulla qualità intrinseca delle soluzioni ingegneristiche e architettoniche proposte, e non sull’identità anagrafica del firmatario delle relazioni accessorie. Ne consegue che la modifica ha assunto una valenza esclusivamente soggettiva, priva di impatti sulla parità di trattamento e sulla formulazione della graduatoria.

Soccorso istruttorio e principio del risultato nei servizi di ingegneria

Un aspetto fortemente innovativo della pronuncia del TAR Campania risiede nell’apertura totale verso l’istituto del soccorso istruttorio (art. 101, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023). I giudici si spingono ad affermare che la sanatoria sia ammissibile persino nell’ipotesi in cui l’operatore economico abbia omesso del tutto l’indicazione nominativa del progettista esterno nel termine di presentazione delle offerte. Poiché l’omissione non genera incertezza sull’identità del concorrente (essendo l’impresa edile l’unico soggetto che partecipa in senso tecnico ed economico alla gara), la carenza del nominativo del progettista può essere regolarizzata ex post su richiesta della stazione appaltante.

Questa impostazione è la diretta declinazione del Principio del Risultato di cui all’articolo 1 del nuovo Codice. Le regole formali che governano le procedure di evidenza pubblica non devono trasformarsi in ostacoli burocratici fini a se stessi o in trappole escludenti, bensì devono porsi al servizio dell’interesse pubblico primario: l’affidamento tempestivo e l’esecuzione ottimale dell’opera pubblica.

Se l’offerta tecnica è valida ed economicamente sostenibile, l’avvicendamento di una figura professionale esterna non può inficiare l’intera gara. Questo approccio garantisce alle stazioni appaltanti il controllo sostanziale sull’equivalenza delle competenze e agli operatori economici una flessibilità indispensabile per far fronte alle naturali contingenze e imprevisti del mercato professionale.

FAQ – Sostituzione del Progettista Indicato negli Appalti Integrati

Qual è la differenza sostanziale tra progettista indicato e progettista associato in una gara d’appalto?

La differenza risiede nella veste giuridica e nel ruolo ricoperto all’interno della procedura competitiva. Il progettista associato fa parte a tutti gli effetti del raggruppamento temporaneo che concorre alla gara, assumendo la qualifica di vero e proprio co-offerente, il che limita strettamente la sua modifica in virtù del principio di immodificabilità dell’offerta. Al contrario, il progettista indicato è un professionista esterno incaricato dall’impresa su base puramente privatistica, non assume mai la qualifica di concorrente alla gara e per questo motivo la sua sostituzione è ammessa con maggiore flessibilità.

Fino a quale momento della procedura di gara l’impresa può sostituire il progettista esterno indicato?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale confermato dal TAR Salerno con la sentenza numero 1124 del 2026, il termine ultimo inderogabile è rappresentato dall’adozione del provvedimento formale di aggiudicazione della gara. L’operatore economico può quindi avanzare istanza di sostituzione anche a valle delle valutazioni della commissione giudicatrice, purché la stazione appaltante non abbia ancora emanato il decreto definitivo di aggiudicazione dell’appalto.

Quali condizioni devono essere rispettate affinché il cambio del progettista indicato sia considerato legittimo?

La sostituzione non è un atto libero, ma è subordinata al rispetto di due rigorosi argini che devono essere verificati dalla commissione di gara. Il primo parametro è l’invarianza oggettiva dell’offerta, il che significa che la sostituzione non deve comportare alcuna modifica alle soluzioni progettuali, agli elaborati o ai costi presentati, lasciando il progetto promesso del tutto identico. Il secondo parametro riguarda l’equivalenza dei requisiti, per cui i nuovi professionisti subentranti devono possedere qualifiche, iscrizioni ordinistiche ed esperienze professionali pari o superiori rispetto ai tecnici sostituiti, senza inficiare i punteggi qualora la griglia di valutazione fosse legata a caratteristiche curriculari specifiche dei professionisti originari.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, è specializzato nell'analisi fiscale e macroeconomica applicata al settore dell'edilizia. Per il blog di GeoNetwork cura l'approfondimento degli scenari normativi e delle evoluzioni tributarie, offrendo una lettura strategica delle riforme che impattano sul mercato immobiliare, sulla gestione dei bonus edilizi e sul lavoro quotidiano dei professionisti tecnici.

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