Ordine di demolizione, quali conseguenze ha la mancata ottemperanza?

Non ottemperare ad un ordine di demolizione ha delle conseguenze differenti a seconda degli abusi edilizi che sono stati commessi.

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Non ottemperare ad un ordine di demolizione quali conseguenze ha? In quali casi è possibile applicare le sanzioni pecuniarie – previste dall’articolo 31, comma 4-bis del dpr n. 380/2001 – che vanno da 2.000 a 20.000 euro? A fornire una serie di chiarimenti su questi dubbi ci ha pensato il Tar della Campania con una recente sentenza.

Ordine di demolizione, cosa succede se non lo si esegue?

L’edilizia non è una scienza esatta, almeno sotto il profilo giurisprudenziale. Non sempre, infatti, il mancato rispetto di un’ordinanza di demolizione porta alle stesse conseguenze: a pesare sugli sviluppi futuri è il contenuto stesso dell’ordinanza e delle norme sulle quali lo stesso si fonda.

A fare un po’ di chiarezza su questo argomento ci ha pensato – attraverso la sentenza n. 5155 del 9 luglio 2025 – il Tar della Campania, che ha affrontato un tema molto delicato: a seguito della mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione, un’amministrazione comunale ha deciso di irrogare una sanzione pecuniaria ai sensi dell’ex articolo 31, comma 4-bis, del Testo Unico dell’Edilizia, relativo agli interventi eseguiti in assenza di un permesso di costruire.

L’ordine di demolizione, però, era stato notificato ai sensi dell’articolo 33 del TUE che si riferisce a degli interventi di ristrutturazione effettuati in assenza di un permesso di costruire. Questa violazione prevede la sola esecuzione in danno e non contempla anche l’applicazione della sanzione aggiuntiva o l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il soggetto che ha ricevuto l’atto, proprio per questo motivo, ha deciso di impugnare la determinazione dirigenziale attraverso la quale gli era stata applicata la sanzione pecuniarie di 20.000 euro perché l’ordine di demolizione non era stato ottemperato.  Il ricorso è stato accolto dal Tar.

Perché questa sentenza è così importante

Ma perché analizzare questa sentenza è così importante? La risposta a questa domanda è nell’incongruenza che il Tar della Campania ha rilevato nell’azione amministrativa:

  • l’ingiunzione di demolizione aveva fatto riferimento all’articolo 33 del TUE;
  • l’ordinanza attraverso la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria richiama l’articolo 31, comma 4-bis del TUE.

I giudici, quindi, hanno chiarito che c’è una sostanziale differenza tra le due norme:

  • l’articolo 31 deve essere applicato alle opere che sono state realizzate in totale assenza o difformità del permesso di costruire. In caso di inottemperanza prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e una sanzione pecuniaria;
  • l’articolo 33 si riferisce agli interventi di ristrutturazione abusivi. In questo caso l’inottemperanza determina unicamente l’esecuzione in danno, con una eventuale sanzione pecuniaria.

Prendendo proprio spunto da queste considerazioni il Tar ha ritenuto illegittima la sanzione pecuniaria applicata nella misura di 20.000 euro: si fonda, infatti, su una norma diversa rispetto a quella che è stata richiamata all’interno del provvedimento originario.

Ordine di demolizione, quale portata ha la decisione

Per riuscire a comprendere quale portata abbia la decisione del Tar della Campania è necessario dare uno sguardo al sistema normativo che regolamenta la repressione degli abusi edilizi.

Uno dei primi riferimenti da tenere a mente è l’articolo 31 del Dpr n. 380/2001, che si riferisce alle opere eseguite in assenza di permesso di costruire. La norma prevede espressamente che in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione, l’immobile e l’area di sedime vengano acquisiti gratuitamente dal Comune. A questo si aggiunge una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 20.000 euro. In estrema sintesi è un meccanismo repressivo molto severo che incide sul patrimonio del responsabile del reato in modo molto incisivo.

L’articolo 33 del TUE – ossia quello dedicato agli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva – prevede un sistema sanzionatorio leggermente più attenuato: non è prevista l’acquisizione al patrimonio comunale e non viene irrogata la sanzione pecuniaria da 20.000 euro. L’unica eccezione prevista coinvolge gli immobili vincolati, per i quali è prevista una multa che oscilla tra i 516 euro e 5.164 euro.

Scegliere tra l’articolo 31 e l’articolo 33 comporta delle conseguenze molto diverse per il proprietario che arriva a perdere ogni diritto sull’immobile.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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