Ordine di demolizione, l’inerzia dei proprietari costituisce un ulteriore illecito

L’inerzia dei proprietari di fronte ad un ordine di demolizione costituisce un ulteriore illecito. E come tale può essere sanzionato.

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È a tutti gli effetti un illecito autonomo non adempiere agli obblighi derivanti da un ordine di demolizione. Una volta trascorsi i 90 giorni previsti dalla normativa, la nuova inadempienza costituisce un nuovo reato, che giustifica l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. 

Partiamo da questo presupposto di base per aggiungere un nuovo fattore: non spetta all’amministrazione verificare in via preventiva la possibilità di procedere con la demolizione senza che vengano pregiudicate le altre parti dell’immobile – quelle regolari, per intenderci -. Ma non solo: la speranza o la pretesa di poter accedere ad una sanatoria o ad un meccanismo di fiscalizzazione non costituisce un ostacolo all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 31, comma 4-bis, del Dpr n. 380/2021.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa prevede la normativa.

Ordine di demolizione, le conseguenze di una eventuale inottemperanza

A fare il punto della situazione sulla vicenda ci ha pensato il Tar Sicilia attraverso la sentenza n. 597 del 18 marzo 2025, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dai proprietari di un immobile, che era stato costruito senza il dovuto titolo edilizio e che insiste all’interno di una fascia di inedificabilità assoluta. Ai ricorrenti è stata notificata, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, una sanzione pari a 20.000 euro perché non avevano ottemperato all’ordine di demolizione.

Per il manufatto oggetto del contendere, costituito da un piano terra e un primo piano, è stato oggetto di due distinte istanze di condono. Per la richiesta di sanatoria è arrivato il diniego da parte del Comune, che ha anche ordinato la demolizione della parte abusiva. Dopo aver constatato l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione da parte dei proprietari, il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria ai sensi dell ex articolo 31, comma 4-bis del Dpr n. 380/2001.

I proprietari, a questo punto, decidono di presentare un ulteriore ricorso, ritenendo illegittima la sanzione irrogata dal Comune, il quale non si sarebbe accertato sulla possibilità o meno di procedere con la demolizione, senza che venissero compromesse le parti regolari dell’immobile.

Quando si viene a verificare una nuova inottemperanza

Il Tar del Lazio ha ritenuto infondate le tesi sostenute dai ricorrenti. La sanzione pecuniaria irrogata dal Comune non scaturisce direttamente dall’abuso edilizio in sé per sé, ma dall’inerzia del proprietario, che non si è mosso dopo aver ricevuto l’ordine di demolizione.

Nella sentenza viene riportato che:

L’illecito sanzionato dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa per l’esecuzione dell’ordine di demolizione e prescinde dall’eseguibilità concreta dell’intervento ripristinatorio.

Importante, su questo punto, secondo il giudice, è l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, attraverso la sentenza 16/2023, aveva sottolineato che per questo tipo di sanzione pecuniaria il presupposto per la loro irrogazione non è tanto l’abuso in sé per sé – o la sua realizzazione -, ma il fatto che i soggetti obbligati ad eseguire l’ordine di demolizione siano rimasti sostanzialmente inerti. Siamo davanti, in altre parole, ad un nuovo illecito omissivo, che si viene a realizzare nel momento in cui si consuma completamente il termine assegnato.

Una volta decorsi i 90 giorni, l’immobile viene acquisito al patrimonio comunale: a questo punto diventa inammissibile ogni altro tipo di sanatoria.

Ordine di demolizione, al Comune non spetta la verifica

Altro punto cruciale del ricorso è connesso all’obbligo da parte del Comune di verificare se la demolizione fosse realmente possibile. I ricorrenti, infatti, hanno sostenuto che non si era potuto dare seguito all’ordine di demolizione perché sarebbero state lesele parti regolari dell’edificio. Sempre secondo i ricorrenti il Comune avrebbe dovuto preventivamente accertarsi – tramite una valutazione tecnica – se la sanzione potesse essere applicata o meno.

Tesi bocciata dal Tar, che ha sottolineato con non c’è alcun tipo di obbligo in questo senso. Il giudice ha, infatti, precisato che:

L’ipotetico nocumento che dall’esecuzione della demolizione deriverebbe alle parti assentite dell’immobile e la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, va valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento e non nella fase di irrogazione della sanzione.

La presenza di un pericolo per la stabilità dell’edificio può essere dedotto solo in un secondo momento, mentre si sta eseguendo l’intervento. Le ipotesi in questo senso non possono costituire una valida motivazione per evitare di pagare la sanzione pecuniaria.

La fiscalizzazione dell’abuso, un’ipotesi esclusa

Bocciata sonoramente anche l’ipotesi di fiscalizzazione dell’abuso edilizio, prevista dall’articolo 34 del Testo Unico Edilizia. Questa soluzione permette di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.

Il Tar ha esluso questa ipotesi in quanto la fiscalizzazione dell’abuso è possibile solo e soltanto se le opere realizzate sono in parziale difformità del permesso di costruire, non quando manca completamente il titolo abilitativo. Così come è avvenuto nel caso preso in esame.

Tra l’altro, trattandosi di abusi realizzati in aree che sono soggette al vincolo di inedificabilità rientrano tre quelle che non possono essere sanate in alcun modo. Questo rende inapplicabile la possibilità di intraprendere la strada della sanzione pecuniaria al posto della demolizione.

Pierpaolo Molinengo

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Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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