Quando è possibile bloccare l’ordine di demolizione di un immobile? È sufficiente presentare un nuovo ricorso o sfruttare un giudizio amministrativo che non si è ancora concluso per fermare la procedura? Un’istanza di condono edilizio – o più correttamente una sua nuova formulazione – può essere un valido appiglio per bloccare una sanzione che si è cristallizzata?
Siamo di fronte a degli argomenti di indubbio interesse per i quali sono state fornite delle chiare indicazioni attraverso la sentenza n. 22093 del 12 giugno 2025 della Corte di Cassazione che ha ritenuto inammissibili alcuni ricorsi avversi ad un’ordinanza della Corte d’Appello, la quale, a sua volta, aveva deciso di rigettare l’istanza attraverso la quale veniva chiesta la sospensione di un ordine di demolizione di due immobili abusivi, che erano stati oggetto di una decisione assunta in precedenza, diventata successivamente irrevocabile.
Ordine di demolizione, quando è possibile chiedere la sua sospensione
Il caso è partito da un ricorso presentato da alcuni proprietari immobiliari, che avevano contestato la legittimità di un’ingiunzione a demolire. Per sostenere la propria tesi avevano argomentato che:
- i manufatti si sarebbero potuti sanare;
- sono intervenute alcune nuove circostanze, tra le quali un ricorso al Tar che risultava essere ancora pendente;
- gli immobili erano stati qualificati in modo errato: in realtà risulterebbero essere autonomi e separati e come tali sono condonabili perché rientrano nelle volumetrie permesse.
Gli istanti hanno acquisito la proprietà degli immobili per successione, il che ha permesso loro di invocare l’articolo 38 della Legge n. 47/1985. Veniva chiesta, inoltre, la sospensione dell’ordine di demolizione fino a quando non sarebbe arrivato l’esito dei ricorsi amministrativi pendenti per silenzio assenso relativi alla domanda presentata per ottenere il condono edilizio.
I motivi del ricorso sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione, che li ha ritenuti privi di effettivi elementi di novità. Per motivare il proprio diniego i giudici hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia esecutiva: la preclusione prevista dall’articolo 666, comma 2, del Codice di Procedura Civile non opera in senso assoluto. Perché possa essere applicata devono essere introdotte questioni o fatti nuovi che devono essere diversi da quelli che in precedenza sono stati già valutati.
Le osservazioni e le lamentele presentate dagli istanti sono ritenute delle semplici riproposizioni di argomentazioni che la Corte d’Appello aveva respinto in via definitiva in un precedente provvedimento, che è diventato irrevocabile.
Quali valutazioni ha presentato il giudice
Cerchiamo un po’ di approfondire il caso analizzato dalla Corte di Cassazione. I due immobili oggetto del giudizio sono stati realizzati dallo stesso soggetto su un terreno di sua proprietà. Costituiscono, a tutti gli effetti, un solo centro di interesse, la cui volumetria risulta essere superiore rispetto a quella sanabile ai sensi dell’ex articolo 39 della Legge 47/1985, che è pari a 750 mc per ogni singolo abuso.
Stando a quanto hanno messo in evidenza gli ermellini, il frazionamento artificioso o l’intestazione successoria non servono ad eludere il limite volumetrico complessivo.
In questo caso non è possibile nemmeno che si venga a perfezionare il cosiddetto silenzio assenso, perché non ci sono i presupposti sostanziali richiesti che consistono:
- nel pagamento degli oneri dovuti;
- nel completamento della documentazione;
- nell’essere riusciti a dimostrare che i lavori siano stati conclusi entro una determinata data;
- nel rispetto dei limiti volumetrici previsti dalla normativa.
Il condono non era stato legittimamente concesso perché il limite era stato superato. Ma soprattutto perché non sussistono le condizioni che potessero determinare un cambiamento nella situazione.
A questo punto la Corte di Cassazione ha voluto ricordare che l’ordine di demolizione non può essere sospeso solo perché esiste un ricorso amministrativo. Sempre che non emerga un concreto rischio di conflitto tra il provvedimento giudiziario e l’atto amministrativo, nel caso in cui fosse favorevole. Viene quindi confermato che:
L’instaurazione del giudizio amministrativo non costituisce di per sé fatto nuovo e non giustifica la sospensione dell’ordine esecutivo di demolizione già disposto con sentenza passata in giudicato.
In sintesi
La Corte di Cassazione ha quindi deciso di respingere il ricorso e ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione, il quale, tra l’altro, era già stato avallato dalla sentenza che risultava già essere passata in giudicato.
I giudici hanno voluto sottolineare che:
- non è possibile sospendere un ordine di demolizione basandosi esclusivamente su dei ricorsi amministrativi pendenti;
- non è possibile frazionare artificiosamente gli immobili per cercare di aggirare i limiti di condonabilità;
- non è lecito reiterare delle istanze identiche a quelle che sono state già rigettate, a meno che non emergano degli elementi nuovi.

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