Quando un cliente riceve un ordine di ripristino dello stato dei luoghi o una contestazione per abusivismo edilizio, la prima reazione del tecnico (geometra, ingegnere o architetto) o del legale è solitamente quella di verificare il merito: le misure, le distanze, la presenza o meno di titoli abilitativi o la possibilità di accedere a una sanatoria. Tuttavia, esiste un aspetto formale preliminare che può annullare l’intero provvedimento prima ancora di discutere la natura dell’abuso: la competenza dell’organo che ha emesso e sottoscritto l’atto. Un’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco è infatti viziata da incompetenza organica ed è per questo motivo illegittima. A ribadirlo in modo perentorio è la giurisprudenza amministrativa con la recente sentenza del TAR Calabria (Sez. Staccata di Reggio Calabria) 9 luglio 2026, n. 520.
In questo approfondimento vedremo perché la sottoscrizione dell’atto da parte del Primo Cittadino invalida l’azione sanzionatoria del Comune, qual è il quadro normativo di riferimento e quali sono le implicazioni operative per i professionisti dell’edilizia.
Ordine di demolizione: la separazione tra politica e gestione
Per comprendere per quale motivo un’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco debba ritenersi illegittima, occorre analizzare l’architettura istituzionale degli enti locali italiani, fondata sulla netta separazione tra ruoli politici e ruoli gestionali.
L’articolo 107 del TUEL (D.Lgs. 267/2000)
L’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che spettano ai dirigenti (o ai responsabili degli uffici e dei servizi negli enti privi di dirigenza) tutti i compiti di gestione amministrativa, inclusa la gestione finanziaria, tecnica e di controllo.
In particolare, il comma 3 dell’art. 107 attribuisce in via esclusiva ai dirigenti:
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide e verbali;
- i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino inerenti alle funzioni di vigilanza edilizia.
Agli organi di governo (Sindaco e Giunta) spettano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, senza alcuna possibilità di ingerirsi nell’adozione di atti gestionali puntuali.
Il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001)
Questo principio trova diretta applicazione anche nel diritto urbanistico. Gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) attribuiscono al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e l’emissione dell’ordine di demolizione in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità.
La sentenza TAR Calabria n. 520/2026: il caso concreto
La pronuncia della Sezione staccata di Reggio Calabria del TAR Calabria (sentenza n. 520/2026) offre uno spaccato chiarissimo della rigidità di questo principio.
I fatti
La proprietaria di un immobile si era vista recapitare un’ordinanza di demolizione relativa ad alcune opere ritenute abusive (nella fattispecie una veranda e un muro di cinta). Il provvedimento, pur facendo riferimento alle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, portava in calce la firma autografa del Sindaco.
La cittadina ha impugnato l’atto dinanzi al TAR eccependo, tra i vari motivi, il vizio di incompetenza dell’organo emanante, poiché il Sindaco si era sostituito ai responsabili dei servizi tecnici comunali.
La decisione del Giudice Amministrativo
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo il vizio di incompetenza assorbente e pregiudiziale rispetto a tutti gli altri motivi inerenti al merito dell’abuso edilizio.
I punti chiave chiariti dalla sentenza sono tre:
- il principio di imparzialità: la separazione tra politica e gestione (ex art. 97 Costituzione e art. 107 TUEL) garantisce la neutralità e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Un’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco viola questo fondamentale assetto;
- onere della prova a carico del Comune: sebbene nei Comuni di minori dimensioni il Sindaco possa talvolta svolgere funzioni gestionali (ex art. 109 TUEL), ciò può avvenire solo in assenza di figure dirigenziali e previo un formale e motivato atto di attribuzione. Nel caso di specie, il Comune non ha provato tale condizione; anzi, dalla documentazione risultava presente un Responsabile dell’Area Tecnica;
- inapplicabilità dell’art. 21-octies della Legge 241/1990: l’amministrazione comunale ha provato a difendersi sostenendo che, trattandosi di un atto vincolato (l’abuso era reale), la firma del Sindaco rappresentasse un mero vizio formale non annullabile. Il TAR ha rigettato con decisione questa tesi: il vizio di incompetenza inficia la validità stessa dell’atto e non può essere sanato o ignorato in virtù della natura vincolata del provvedimento.
Tabelle di sintesi: chi deve firmare cosa?
Per evitare errori sia in sede di istruttoria amministrativa che in fase di ricorso, di seguito viene riportato lo schema di ripartizione delle competenze negli enti locali:
| Organo comunale | Competenze principali | Può firmare l’ordine di demolizione |
| Sindaco | Rappresentanza dell’ente, indirizzo politico, ordinanze contingibili e urgenti (incolumità pubblica) | NO (tranne casi eccezionali ex art. 109 TUEL in piccoli comuni privi di dirigenti) |
| Giunta / Consiglio | Atti di programmazione, adozione di piani urbanistici (PRG/PUC), regolamenti | NO |
| Dirigente / Resp. Area Tecnica | Gestione amministrativa, permessi di costruire, vigilanza edilizia, sanzioni e ripristino | SÌ (è l’unico organo competente ex art. 107 TUEL e art. 31 DPR 380/01 |
Come esaminare un ordine di demolizione
Di fronte a un provvedimento repressivo in materia edilizia, è fondamentale seguire una scaletta analitica per individuare tempestivamente eventuali vizi di forma:
- esame dell’intestazione e della sottoscrizione: occorre identificare con precisione il soggetto che ha firmato il documento. La presenza di un’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco evidenzia immediatamente un vizio di incompetenza organica;
- analisi della struttura organizzativa dell’Ente: è necessario verificare se l’organigramma comunale preveda un settore tecnico dotato di un Responsabile di Servizio o di un Dirigente. In caso affermativo, l’esercizio diretto del potere sanzionatorio da parte del Sindaco risulta privo di fondamento normativo;
- verifica delle motivazioni e degli atti richiamati: è opportuno accertare se nel provvedimento sia citato un formale decreto di attribuzione delle funzioni gestionali al Sindaco ai sensi dell’art. 109 del TUEL;
- monitoraggio dei termini di impugnazione: il ricorso contro l’ordinanza di demolizione deve essere proposto dinanzi al TAR entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica. Il semplice invio di un’istanza di autotutela non sospende né interrompe tali termini di decadenza.
Considerazioni finali per i professionisti
La giurisprudenza amministrativa si conferma irremovibile: il rispetto delle regole sulla competenza non è un cavillo procedurale, ma una garanzia d’ordine pubblico a tutela dei cittadini e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Sia che si assista la parte privata per la presentazione di un ricorso, sia che si svolga il ruolo di consulente per l’amministrazione pubblica, occorre ricordare che un’ordinanza demolizione firmata dal sindaco è irrimediabilmente viziata. Per i tecnici del settore edilizio e i periti legali, la prima regola d’oro resta dunque quella di guardare la firma in calce al provvedimento prima ancora di impugnare il metro per misurare l’abuso.
FAQ – Domande Frequenti sull’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco
L’ordinanza è affetta da vizio di incompetenza organica ed è quindi illegittima e annullabile. In base all’art. 107 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), l’esercizio delle sanzioni edilizie e l’emissione dei provvedimenti di ripristino spettano esclusivamente ai dirigenti o ai responsabili dell’Area Tecnica, non agli organi di indirizzo politico come il Sindaco.
Solo in casi eccezionali. Nei Comuni di minori dimensioni privi di personale con qualifica dirigenziale, l’art. 109 del TUEL consente l’attribuzione di funzioni gestionali al Sindaco, ma occorre un formale e motivato provvedimento di assegnazione. Inoltre, l’amministrazione comunale deve dimostrare l’effettiva assenza di un Responsabile di Servizio o di Area Tecnica preposto.
No. Il Comune non può invocare la sanatoria del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/1990 (regola sugli atti vincolati/irregolarità formali). Come confermato dal TAR Calabria (sentenza n. 520/2026), il vizio di incompetenza ha carattere pregiudiziale e assorbente: se l’atto è stato adottato dall’organo sbagliato, l’esercizio del potere amministrativo non è mai validamente avvenuto e l’ordinanza va annullata.
