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Lo scorso 15 febbraio il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.

A differenza di quanto emerso dalle bozze circolate, il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera; per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

Con questo provvedimento, approvato in attuazione della legge di Bilancio 2022, vengono aggiornati i massimali individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

L’obiettivo del Governo con questo decreto è quello di porre un freno all’eccessivo aumento dei costi e riportare il Superbonus ad un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico.

I nuovi paletti stabiliti per i prezzi, pur prevedendo un aumento del 20% rispetto al passato, fissano una soglia che limita le speculazioni che invece, in alcuni casi, hanno visto lievitare i costi con prezzi non giustificabili dal rincaro delle materie prime.

Entro il 1° febbraio 2023 e poi ogni anno, i costi massimi dovranno essere aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da Enea sull’andamento delle misure e dei costi di mercato.

Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice Dei.

L’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici per tutti gli interventi.

Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

I nuovi costi incideranno sugli interventi che presenteranno la richiesta del titolo edilizio, se necessario, dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, avvenuta il 15 febbraio.

Ci sarà, quindi, un mese di fase transitoria prima di passare alle nuove tabelle dei prezzi, dunque, per i cittadini che stanno avviando opere di ristrutturazione, sarà opportuno valutare se presentare subito la dichiarazione di inizio lavori e avvalersi del vecchio regime.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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