Manodopera, i costi non sono un valido motivo per annullare una gara

Manodopera, i costi non sono un valido motivo per annullare una gara

I costi della manodopera non costituiscono un valido motivo per annullare una gara, se la stazione appaltante non ritiene sia necessaria una verifica.

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La manodopera che costa troppo poco non costituisce un elemento sufficiente, almeno da solo, per procedere alla verifica di eventuali anomalie dell’offerta. Ma soprattutto non è, nemmeno, un fatto idoneo per arrivare a comprovare l’irragionevolezza di una valutazione compiuta in maniera diversa da parte della stazione appaltante.

Molto più semplice il costo pagato da un singolo concorrente – anche per la voce manodopera – può risultare diverso rispetto a quello stimato mediamente dall’amministrazione. La decisione, quindi, di procedere con le opportune verifiche spetta unicamente alla discrezionalità della stazione appaltante, quando questo non è previsto espressamente. 

I costi della manodopera, la sentenza del Tar

A fare il punto della situazione sui costi della manodopera ci ha pensato il Tar Campania. Attraverso la sentenza n. 6898 del 9 dicembre 2024, sostanzialmente, è stato respinto il ricorso contro una procedura per l’affidamento di una fornitura. Il suddetto ricorso è stato presentato da un operatore escluso perché l’offerta presentata risultava essere carente di un requisito che in sede di soccorso istruttorio aveva tentato di integrare.

Il ricorso, nello specifico, era stato mosso per i seguenti motivi:

  • il provvedimento, con il quale era stato escluso, risultava essere viziato da incompetenza. Non era stato disposto dal RUP, ma costituiva una semplice presa d’atto da parte della stazione appaltante della scelta che era stata effettuata dalla Commissione di Gara;
  • l’offerta tecnica non poteva essere modificata: il provvedimento di esclusione ha messo in evidenza la violazione del principio di immodificabilità;
  • per quanto riguarda la manodopera, non sarebbero stati avviati dalla stazione appaltante i procedimenti necessari per valutare la congruità dei costi.

Chi deve disporre il provvedimento di esclusione

Il ricorrente è stato bocciato su tutta la linea: il giudice amministrativo ha respinto tutte le tesi. Il Tar ha confermato che il provvedimento di esclusione è legittimo: il documento, anche se è stato disposto dal Direttore Generale della Stazione Appaltante, ha richiamato quanto contenuto nel verbale, dove la commissione ha fornito le motivazioni secondo le quali la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti minimi per partecipare.

Il provvedimento di esclusione, quindi, si può ricondurre direttamente alla determina, che, in estrema sintesi, ha fatto sì che il ricorrente venisse espulso. Il comportamento della della stazione appaltante, quindi, è stato in linea con la ricostruzione giurisprudenziale della portata applicativa dell’articolo 77 del vecchio codice dei contratti sulle competenze del RUP e della commissione di gara. Quest’ultima, tra l’altro, si è comportata in linea con quanto prevede il disciplinare di gara.

Non si può sanare l’offerta tecnica con il supporto istruttorio

Altro punto focale della diatriba era relativo alla carenza dell’offerta tecnica della ricorrente e al contenuto integrativo che è stato ritenuto inammissibile dalla commissione di gara. All’interno del verbale sono contenute le motivazioni che hanno portato all’esclusione, che sono state ritenute valide, dato che era stato violato il divieto di integrazione dell’offerta prodotta in gara attraverso la produzione di nuova documentazione che riguardava il requisito tecnico minimo per partecipare alla gara stessa (e senza il quale si sarebbe stati esclusi).

Il Tar, sostanzialmente, ritiene che si sia configurata un’integrazione postuma dell’offerta, perché si sarebbe venuta a determinare una violazione di par condicio tra quanti hanno partecipato ad una procedura di evidenza pubblica.

La congruità della manodopera

Il Tar non ha nemmeno condiviso la tesi della ricorrente circa la valutazione della congruità dei costi della manodopera: il suo ribasso – almeno in uno dei due lotti – costituirebbe un indice probatorio dell’anomalia dell’offerta, che dovrebbe determinare un puntuale verifica.

Secondo il giudice del Tar, invece, il ribasso del costo della manodopera non costituisce un elemento sufficiente per avviare una procedura di verifica delle anomalie dell’offerta. E, soprattutto, non è nemmeno un fatto idoneo a dimostrare che la valutazione effettuata dalla stazione appaltante sia ragionevole.

Secondo il Tar il costo della manodopera sopportato dal singolo concorrente può essere più basso rispetto a quello previsto mediamente. Tra l’altro la decisione dell’amministrazione di procedere ad un’eventuale anomalia è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Pierpaolo Molinengo

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Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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