La richiesta di voltura catastale in dichiarazione di successione va intesa come accettazione tacita dell’eredità.

Con la recente ordinanza della Corte di Cassazione, si torna indietro nell’interpretazione di un adempimento che seppur previsto nell’ambito della dichiarazione di successione (adempimento prettamente fiscale) comporta, secondo la Cassazione, accettazione tacita di un eredità”

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Voltura catastale e accettazione tacita dell’eredità: nuova pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11478/2021, pubblicata il 30/04/2021, è tornata a pronunciarsi sulla questione concernente la possibile configurazione dell’accettazione tacita dell’eredità nel caso in cui il chiamato provveda ad eseguire la voltura catastale su beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario.

Si tratta di un tema che è spesso oggetto di sentenze e ricorsi e, nonostante la Giurisprudenza di Legittimità sia stata più volte chiamata ad esprimersi ed abbia concluso per la configurazione dell’accettazione tacita nel caso in cui l’erede esegua la voltura, continua ad essere argomento di discussione.

Il caso, questa volta, si è presentato a seguito di un’esecuzione immobiliare, intrapresa da un creditore, con la quale veniva sottoposto a pignoramento un immobile pervenuto alla sua debitrice a seguito della successione del coniuge.

Essendo necessario per il perfezionamento dell’esecuzione che si procedesse alla trascrizione dell’acquisto dell’immobile da parte del debitore a titolo di erede, anche ai fini della continuità delle trascrizioni, il creditore ha dunque intrapreso un secondo giudizio al fine di far accertare l’effettiva accettazione dell’eredità e, di conseguenza, l’assunzione della qualità di erede.

Il Tribunale, accogliendo la domanda del creditore, ha accertato sia l’accettazione tacita dell’eredità, dovuta al fatto che la convenuta aveva presentato oltre alla dichiarazione di successione anche chiesto la voltura catastale, sia l’accettazione legale ex art. 485 del codice civile.

Contro la sentenza di primo grado la debitrice ha proposto appello sostenendo l’erroneità della decisione impugnata in quanto la voltura catastale non poteva dar luogo di per sé all’accettazione tacita dell’eredità.

La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendola conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo attribuito alla voltura catastale il significato di accettazione tacita dell’eredità.

Lamentando una violazione degli artt. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e 476 c.c. ((Accettazione tacita dell’eredità), la debitrice ha presentato ricorso in Cassazione che però lo ha rigettato ricordando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, la voltura catastale non solo acquista rilevanza dal punto di vista fiscale per il pagamento dell’imposta, ma è rilevante anche dal punto di vista civilistico per l’accertamento, sia legale sia materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

In conclusione, secondo i giudici, solo chi intende accettare l’eredità si assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso ma occorre sempre valutare attentamente l’atteggiamento volitivo unitario del chiamato, e non dell’atto in sé, al fine di stabilire la portata degli effetti del suddetto atto.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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