Tempo di lettura:2 Minuti

In tema di delitti contro il patrimonio, disciplinati all’interno della parte speciale del codice penale, Titolo XIII, si intende quella categoria di illeciti penali posta a specifica tutela di interessi di tipo economico e che vedono tipizzate quelle condotte idonee ad avere effetti di natura patrimoniale.
Generalmente, lo schema tipo delitti contro il patrimonio prevede, da un lato, un depauperamento della persona offesa e, dall’altro, un arricchimento illecito del soggetto agente che può essere posto in essere sia a mezzo di condotte connotate da violenza o minaccia, sia attraverso artifici, frodi o altro genere di inganni e raggiri idonei allo scopo.
L’art. 649 c.p., tuttavia, prevede cause di non punibilità, stabilendo che non sia punibile, chi abbia commesso uno dei delitti contro il patrimonio previsti dal Titolo XIII del codice penale in danno:
– del coniuge non legalmente separato;
– della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
– di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
Particolare attenzione deve essere posta sul caso della non punibilità del coniuge non legalmente separato, basato sulla presunta coincidenza patrimoniale e sull’esigenza di non turbare i rapporti della famiglia, secondo i criteri civilisti che sottendono la preservazione del nucleo familiare.
Occorre specificare che la causa di non punibilità prevista per il coniuge non legalmente separato prevedere che lo stato di non separazione sussista al momento della commissione del fatto e, di conseguenza, la giurisprudenza ha chiarito che “non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l’imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato” ai sensi dell’art 708 c.p.c.
Viene poi spontaneo domandarsi se lo stato di separazione penalmente rilevante possa essere considerato come sussistente solamente una volta che sia pervenuta la sentenza che accerti tale stato oppure se sia sufficiente anche solo l’ordine di temporanea separazione personale dei coniugi per motivi di urgenza o necessità in sede di udienza presidenziale.
Sul punto, la Suprema Corte, aveva disposto che “Poiché lo stato di separazione personale ha legalmente inizio nel momento in cui acquista autorità di cosa giudicata la sentenza che dichiara o che omologa la separazione dei coniugi, senza che a tale sentenza possa riconoscersi effetto retroattivo, il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art 708 c.p.c., il Presidente del tribunale ordina la temporanea separazione personale dei coniugi, stante il suo carattere provvisorio e non definitivo, non basta a costituire quello stato giuridico necessario per escludersi la causa di non punibilità prevista dall’art 649 n. 1 c.p., neppure se sia successivamente pronunciata con sentenza irrevocabile la separazione giudiziale o sia omologata quella consensuale”.
Inoltre, recentemente la Cassazione, con sent. 26533 del 15 maggio 2021, ha ribadito l’irrilevanza della separazione di fatto, poiché la non punibilità ex art. 649 c.p. viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza di separazione legale tra i coniugi.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *