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Con la risposta all’interpello n. 521 del 3 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la definizione di “pareti opache” in relazione alle spese detraibili che danno diritto al superbonus del 110%.

Oggetto dell’interpello un condominio che vorrebbe riqualificare la facciata facendo rimuovere delle pareti in vetro non apribili, quindi non qualificate come finestre, posizionate sulla superficie verticale dell’edificio. L’intervento consisterebbe dunque nella rimozione delle pareti vetrate e la loro sostituzione con pareti a supporto di un cappotto termico il quale garantirebbe il doppio salto di classe energetica all’immobile.

Al contribuente sorgevano dubbi sul fatto che l’art. 119, D.l. 34/2020, al comma 1, lett. a) prevede che uno degli interventi trainanti, fermi rimanendo i paletti delle due unità immobiliari e del salto di due classi energetiche, è quello consistente in interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Stando alla lettura della norma non è possibile estrapolare una definizione di “pareti opache”, facendo quindi ritenere che la sostituzione del vetro con una parete in muratura possa dare diritto alla detrazione del 110%.

Secondo l’Agenzia delle Entrate invece “stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio, si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett.a), del Decreto Rilancio”.

Occorre però sul punto prendere in considerazione anche quanto esposto nella Circ. 24/E/2020, al paragrafo “Cumulabilità”, nella quale si legge che:

“qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

Si potrebbe pertanto sostenere che le effettive lavorazioni di approntamento del cappotto termico potrebbero beneficiare del superbonus e le opere murarie connesse alla rimozione/smaltimento delle vetrate potrebbero concorrere al bonus 50% delle ristrutturazioni.

Ad ogni modo, l’intervento potrebbe comunque concorrere alla detrazione del 65% ai sensi dell’art. 14 del D.l. 63/2013 sul risparmio energetico.  In questo caso anche la rimozione delle vetrate, e non solo l’intero intervento nel suo complesso, concorrerebbe alla detrazione del 65%, anche in base a quanto affermato nella Circ. 19/E/2020.

Si potrebbe infine anche ipotizzare la possibilità di beneficiare del Bonus Facciate ma per come è descritto l’intervento non è possibile comprendere se la “parete opaca/vetrata” sia una parete interna, quindi non visibile dalla strada e non oggetto di bonus, oppure una parete visibile dall’esterno e quindi detraibile al 90%.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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