Imposte di successione, le sanzioni previste in caso di errore

Imposte di successione, le sanzioni previste in caso di errore

Nel caso in cui dovessero essere compiuti degli errori nell’autoliquidazione delle imposte di successione sono previste delle sanzione ben precise.

Tempo di lettura:3 Minuti

Il Decreto Legislativo n. 139/2024 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024 – ha introdotto una serie di novità che hanno come oggetto l’imposta di successione e donazioni, non tralasciando di occuparsi del bollo e dei servizi catastali. Attraverso l’emanazione e la pubblicazione di questo documento sono state attuate delle norme relative alla riforma fiscale.

Per quanto riguarda l’imposta di successione, il decreto ha sostanzialmente introdotto quanto prevedeva la più ampia riforma fiscale, ossia la possibilità per i contribuenti di autoliquidare quanto dovuto. Con lo scopo di centrare questo particolare punto, il legislatore ha messo mano al Decreto Legislativo n. 346/1990 – anche noto come Testo Unico sulle Successioni, Tus), introducendo alcune novità che hanno come oggetto, appunto, la liquidazione e il versamento dell’imposta di successione.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quali siano le novità più importanti delle nuove disposizioni.

Imposta di successione, un breve sunto

Cosa cambia, in estrema sintesi per i contribuenti alle prese con le pratiche? La vecchia normativa prevedeva che il contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, provvedava a liquidare quanto dovuto. I relativi avvisi vengono notificati al contribuente entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione – ritenuto il periodo decadenziale della stessa. Nel caso in cui gli uffici avessero ritenuto che la dichiarazione fosse stata incompleta o infedele, procedevano alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare. L’avviso doveva essere inviato al diretto interessato entro due anni dal giorno in cui l’imposta è stata versata.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione di successione dovesse essere stata completamente omessa, l’imposta viene accertata e liquidata d’ufficio.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 il procedimento di liquidazione dell’imposta di successione è stato sostanzialmente modificato.

Sono direttamente i soggetti obbligati al pagamento della stessa ad effettuare il pagamento sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione aperte a partire dal 01.01.2025. Nel caso in cui in un momento successivo dovesse essere presentata una dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta deve essere nuovamente autoliquidata. È importante ricordare che il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dal giorno nel quale viene presentata la dichiarazione.

Il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di successione autoliquidata parzialmente, purché il versamento non avvenga in misura inferiore al 20%. L’operazione deve essere effettuato entro 90 giorni, mentre la parte rimanente può essere effettuata in 8 rate trimestrali o in 12 rate trimestrali nel caso in cui l’importo risulti essere superiore a 20.000 euro.

Imposte ipotecarie e catastali

Ad ogni modo, indipendentemente dalla scelta del contribuente di versare l’imposta di successione a rate o meno, rimane fermo l’obbligo di versare le imposte catastali ed ipotecaria. Questi versamenti devono essere effettuati entro e non oltre i termini della presentazione della dichiarazione di successione.

Successione, le sanzioni previste in caso di calcoli errati

Cosa succede nel caso in cui i calcoli effettuati siano sbagliati in parte o completamente? Gli uffici provvedono a notificare un apposito avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente, entro 60 giorni, è invitato ad effettuare il pagamento:

  • della maggiore imposta principale dovuta;
  • della sanzione amministrativa che risulta essere pari al 30% dell’importo che non è stato versato;
  • degli interessi. Questi decorrono dalla data nella quale l’imposta di successione dovrebbe essere stata pagata.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere che la dichiarazione di successione risulti essere incompleta o infedele, provvede ad effettuare una rettifica e procede con la liquidazione dell’imposta complementare.

La documentazione da allegare

La nuova normativa ha leggermente ridotto la documentazione che i contribuenti sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione.

Non è più necessario produrre gli estratti catastali degli immobili che sono indicati nelle pratiche della successione. Gli eventuali dati catastali, che risultano essere indispensabili per identificare gli immobili, saranno acquisiti d’ufficio direttamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

4 thoughts on “Imposte di successione, le sanzioni previste in caso di errore

  1. Buonasera, le segnalo che le sanzioni per errata dichiarazioni sono pari all’80% e non al 30%, per quanto ho capito da altre fonti.
    Buon lavoro

    1. Buongiorno,

      ringraziamo per il Suo commento e nota.

      Dopo un’attenta ricerca possiamo confermare tuttavia che la sanzione amministrativa è sempre calcolata con la percentuale del 30% e non 80%, secondo le regole generali sui tributi.

      Detta percentuale non è stata modificata con la riforma introdotta dal D. Lgs. 139/24 o dalla legge finanziaria 2025.

      Riportiamo qui di seguito le disposizioni di legge sulle quali si fondano le ns. conclusioni e che trovano applicazione relativi alla sanzione amministrativa.

      1. Base normativa: art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (“Ritardati od omessi versamenti di tributi”).
      2. Misura: 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.
      3. Riduzioni possibili (se non è ancora arrivata alcuna contestazione/notifica per quella violazione):
      – Ravvedimento operoso: art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (riduzioni progressive della sanzione se il contribuente si “ravvede” spontaneamente prima della contestazione).
      – Definizione agevolata delle sanzioni: art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (pagamento entro i termini indicati nell’atto di contestazione/irrogazione consente riduzioni — tipicamente a un terzo del minimo — a seconda dell’istituto utilizzabile, ad es. anche tramite accertamento con adesione ex D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

      Se l’avviso di liquidazione è il primo atto col quale chiedono il pagamento (cioè non vi era un precedente termine scaduto), non maturano sanzioni fino alla scadenza fissata dall’avviso stesso; la sanzione del 30% scatta se si paga oltre il termine indicato nell’avviso.

      Base normativa:
      D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Successioni e Donazioni), art. 36, comma 3 (pagamento entro 60 giorni dall’avviso).

      Formula pratica
      • Sanzione: 30% × (imposta non versata) — salva eventuale riduzione via ravvedimento/adesione se ne ricorrono i presupposti temporali.
      • Interessi: (imposta non versata) × (tasso di interesse vigente pro-tempore) × (giorni di ritardo / 365).

      I tassi variano per periodi: per un calcolo esatto occorre applicare il/i tasso/i in vigore nei singoli periodi di ritardo.

      2) Se l’errore riguarda imposta ipotecaria e/o catastale autoliquidate in sede di presentazione:

      • Sanzione: sempre art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (30% del differenziale), con possibili ravvedimenti ex art. 13, D.Lgs. 472/1997 se non vi è già contestazione.
      • Interessi: art. 20, D.P.R. 602/1973, dalla scadenza originaria del pagamento (data di addebito/F24 legata al deposito) al saldo.

      Per maggiori approfondimenti in merito alle modifiche apportate ed in vigore dal 01.01.2025, Le segnalo la seguente ns. Scheda Tecnica: https://www.geonetwork.it/faq/Scheda%20tecnica%20415.PDF

      dove è possibile consultare le varie casistiche.

      Ci auguriamo che quanto sopra possa tornarLe utile e restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

      Grazie e saluti.
      Andreana Hedges
      Geo Network srl

  2. Buongiorno. In caso di mancato addebito sul conto corrente delle imposte ipocatastali autoliquidate con contestuale emissione di avviso di pagamento con possibilità di pagamento nei 60 giorni, l’agenzia delle entrate competente può bloccare la trascrizione e voltura della successione o è tenuto all’esecuzione dei conseguenti adempimenti nelle modalità normale? Grazie

    1. Buongiorno, in risposta alla Sua domanda, e per quanto di nostra conoscenza, in caso di mancato addebito l’Agenzia delle entrate registra la dichiarazione in attesa del pagamento delle somme dovute con sanzioni ed interessi per poi procedere con i successivi adempimenti di trascrizione e voltura. Per il momento, non abbiamo altre informazioni certe in materia. Grazie e saluti.

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