Impianto fotovoltaico su terreno agricolo, quando il Comune lo può vietare

La possibilità di vietare l’installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo da parte di un Comune è limitata. Vediamo perché.

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L’installazione di un impianto fotovoltaico non sempre può essere bloccata da un diniego da parte del Comune. Le decisioni prese a livello locale, spesso e volentieri, devono sottostare alle prescrizioni europee orientate a diffondere la diffusione delle fonti rinnovabili. Gli enti locali, ad ogni modo, hanno pur sempre diritto ad introdurre dei paletti che abbiano uno scopo ben preciso: quello di tutelare delle aree del proprio territorio.

Purtroppo alle volontà strettamente locali si devono aggiungere alcune norme sulla localizzazione degli impianti, che non sempre sono chiare e cristalli. E che, troppe volte, sono state messe in dubbio. Interessante, quindi, su questo argomento un recente intervento del Tar della Campania.

L’installazione del fotovoltaico su un terreno agricolo

A fare il punto della situazione sull’installazione del fotovoltaico su un terreno agricolo è la sentenza n. 881/2025 del Tar Campania, la quale, ovviamente, prende spunto da un caso concreto.

Una società ha presentato una PAS – ossia una Procedura Abilitativa Semplificata – con l’obiettivo di realizzare su un’area agricola di un Comune campano un impianto fotovoltaico, con una potenza da 1,98 megawatt in corrente alternata.

L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è stata negata dal Comune per i seguenti motivi:

  • il progetto risulta essere in contrasto con le norme attuative del Piano Urbanistico Comunale, che sono state approvate nel corso del mese di luglio 2024. Il suddetto PUC vieta esplicitamente la realizzazione di un qualsivoglia impianto fotovoltaico in una zona agricola;
  • l’intervento sarebbe ricaduto nell’ATP6, ossia un Ambito di Trasformazione Produttivo, il quale, operativamente parlando, risulta essere soggetto ad una pianificazione attuativa pubblica.

A fronte del diniego la società ha deciso di presentare un ricorso, ritenendo che l’area nella quale aveva proposto l’installazione dell’impianto fotovoltaico rientrasse tra quelle idonee ai sensi del Dlgs 199/2021, dato che è ubicata a 300 metri da una rete autostradale.

I Comuni non possono opporsi al fotovoltaico

Attraverso la sentenza n. 881/2025 il Tar Campania ha ritenuto che le norme attuative fossero illegittime, almeno per quanto riguarda il divieto assoluto di installare degli impianti fotovoltaici in un terreno agricolo.

L’orientamento dei giudici su questo argomento è molto chiaro: i Comuni non hanno competenza per delimitare o addirittura vietare l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Questa è una competenza che spetta esclusivamente alla legislazione regionale o nazionale, che seguono degli orientamenti che sono stati stabiliti a livello nazionale.

Un divieto generalizzato – almeno secondo i giudici campani – sarebbe in netto contrasto con quanto previsto dal principio europeo di prevalenza dell’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili, che è contenuto all’interno del Regolamento UE 2022/2577.

Basandosi su una serie di pronunce della giurisprudenza amministrativa, i giudici hanno sottolineato che i Comuni non possono regolamentare la localizzazione degli impianti FER. Le amministrazioni comunali possono, al massimo, introdurre dei limiti il cui scopo sia quello di tutelare gli interessi concorrenti, che devono, comunque vada, rispettare il principio della stretta proporzionalità rispetto alla necessità di tutelare che viene perseguita.

Il Tar, partendo proprio da queste considerazione, ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla società e ha annullato il diniego.

La normativa sul fotovoltaico a livello nazionale

Il caso campano deve essere contestualizzato andando a dare uno sguardo alla normativa che regolamenta il fotovoltaico nel nostro Paese, soprattutto quando gli impianti insistono su un terreno agricolo e sulle aree idonee. Purtroppo a livello normativo non ci sono delle regole lineari da seguire: si sono create delle sovrapposizioni e alcuni dubbi che hanno fatto in modo che si generassero una serie di contenziosi.

A regolamentare la materia, almeno a livello nazionale, è il D. lgs. n. 199/2021, attraverso la quale l’Italia ha recepito la Direttiva RED II e ha fornito una definizione di quali siano le aree idonee in attesa che il Ministero dell’Ambiente provvedesse ad approvare un decreto specifico. Il Decreto Aree Idonee è poi arrivato nel corso del mese di luglio 2024: questo documento ha sostanzialmente provveduto a individuare quali fossero le superfici e le aree idonee per installare gli impianti a fonti rinnovabili. È stato dato alle Regioni il potere per limitare quali siano le zone sulle quali è possibile installare gli impianti.

Purtroppo, nel corso del mese di novembre 2024, il decreto Aree Idonee è stato sospeso dal Consiglio di Stato, dopo essere stato impugnato da un’associazione del settore.

Nel 2025 e più precisamente nel corso del mese di maggio, il Tar del Lazio ha annullato l’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto Aree Idonee: il Ministero, a questo punto, è stato obbligato a ridefinire i criteri che le Regioni devono adottare per individuare le aree idonee e quelle non idonee al fotovoltaico.

Pierpaolo Molinengo

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Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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