Quali sono le motivazioni che possono portare al respingimento di una procedura abilitativa semplificata (Pas), che è stata presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico? È sufficiente il parere negativo della Soprintendenza?
In quali casi è possibile sottrarre al vincolo paesaggistico il progetto invocando l’area idonea ex lege? In altre parole essere distanti meno di 50 metri da una cava o da un insediamento sono sufficienti per qualificare in qualche modo l’area nella quale si vuole realizzare l’impianto fotovoltaico?
A fornire alcuni chiarimenti in materia ci ha pensato la sentenza n. 20429 del 17 novembre 2025 del Tar del Lazio, che è intervenuta a gamba tesa sui confini delineati dalla disciplina sugli impianti Fer a seguito dell’introduzione delle aree ex idonee ex Dlgs n. 199/2021.
Impianto fotovoltaico e tutela del paesaggio
La presa di posizione dei giudici laziali parte da un caso specifico: una società ha presentato una Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) con l’intento di realizzare un impianto fotovoltaico a terra su suolo agricolo della potenza di 4,7 MW.
La strada scelta per istruire l’intervento è stata una conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona. Nel corso del procedimento:
- era arrivato il parere favorevole con condizioni da parte della Regione;
- un assenso condizionato era arrivato dall’Agenzia delle Dogane;
- un parere non favorevole era arrivato dalla Soprintendenza, la quale aveva messo in evidenza che il progetto era collocato all’interno di un’area vincolata ex articolo 136 del Dlgs 42/2004. Ma, soprattutto, l’impianto era stato ritenuto totalmente incongruo rispetto al paesaggio circostante.
L’esito della conferenza di servizi è stato negativo. La società, quindi, ha deciso di impugnare il diniego adducendo che l’area fosse idonea ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett c-ter, del Dlgs n. 199/2021: ritenendo che, alla luce di questo fatto, il parere della Soprintendenza era obbligatorio ma non vincolante, come previsto dall’articolo 22 dello stesso decreto.
Le norme di riferimento
Per comprendere meglio il perimetro entro il quale il Tar si è mosso è necessario prendere in mano la disciplina di riferimento.
L’articolo 20, comma 8, D.lgs. 199/2021 delinea in modo chiaro e cristallino alcune delle ipotesi per le quali un’area possa essere considerata in modo automatico idonea per installare degli impianti fotovoltaici. Tra queste rientrano:
- le aree agricole i cui punti siano ad una distanza inferiore a 500 metri da cave, miniere o altre zone industriali, che non devono essere gravate da dei vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004;
- le aree che non sono comprese nel perimetro dei beni tutelati o delle relative fasce di rispetto.
In entrambi i casi l’eventuale presenza di un vincolo paesaggistico esclude in modo automatico l’idoneità.
L’articolo 22 del Dlgs n. 199/2021 prevede che, nel caso in cui l’impianto dovesse ricadere su un area idonea il parere paesaggistico è obbligatorio, ma non è vincolante. Con una motivazione autonoma l’amministrazione procedente lo può superare.
L’articolo 146 del Dlgs 42/2004 e l’articolo 12, comma 3-bis, del Dlgs n. 387/2003, che si riferiscono agli interventi localizzati in aree vincolate per le quali il parere della Soprintendenza è vincolante, prevedono che l’autorizzazione paesaggistica sia un atto indispensabile per procedere. L’autorizzazione a procedere non può essere rilasciata a meno che non intervenga un parere conforme.
Cosa ha deciso il Tar sull’impianto fotovoltaico
Nel caso preso in esame la distanza poco inferiore o poco superiore ai 500 metri si riferiva solo a dei punti specifici, non all’intero perimetro, così come prevede la norma.
Al contrario l’area nella quale si voleva realizzare l’impianto fotovoltaico ricade integralmente all’interno di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’ex articolo 136: questo elemento esclude completamente ed in modo automatico l’applicazione della lett. c-ter e c-quater.
Questo significa, in altre parole, che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la relativa Pas non rientravano nel regime accelerato previsto dall’articolo 22. La Soprintendenza ha esercitato in modo corretto la propria funzione: il parere espresso è stato ritenuto motivato da un punto di vista tecnico e, soprattutto, coerente con la morfologia del territorio. Ed è stato espresso fondandosi sulla tutela costituzionale del paesaggio.
C’è da segnalare, inoltre, che la Regione ha espresso il proprio parere fuori sequenza, esprimendo la propria valutazione prima della Soprintendenza, andando ad invertire l’ordine dei procedimenti previsto dall’articolo 146, comma 5. Il parere della Regione non avrebbe potuto, in ogni caso, superare quello espresso dall’ente statale.
Da sottolineare, infine, che l’amministrazione capitolina non ha alcun margine per effettuare delle valutazioni: nel momento in cui è stato accertato che l’area non è idonea e che il parere della Soprintendenza è vincolante, l’amministrazione procedente non ha il potere di discostarsi da esso e nemmeno bilanciare gli interessi pubblici.
