Il visto di conformità diventa obbligatorio per qualsiasi detrazione

Con l’obbligo di presentazione del visto di conformità per qualsiasi bonus, ecco le nuove direttive su chi deve completare e come il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura.

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Con l’entrata in vigore del Decreto antifrodi, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento dell’8 agosto 2020 con cui sono stati ufficialmente introdotti sconto e cessione credito e definite le modalità di esercizio dell’opzione.

Conseguentemente, sono state apportate anche una serie di modifiche al modello utilizzato per la comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e risparmio energetico, approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020, e alle relative istruzioni.

In particolare, prima dell’entrata in vigore del Decreto, l’invio del modello di opzione per i bonus edilizi unifamiliari avveniva a cura del beneficiario o di un intermediario. La novità è che adesso l’unico soggetto che può effettuare la trasmissione è il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità, anche per le quote residue non utilizzate in dichiarazione.

Il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni è stato reso disponibile sabato 13 novembre 2021 ed è utilizzabile per le detrazioni per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio,
  • efficienza energetica,
  • rischio sismico,
  • impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica,
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.

Il Decreto antifrodi ha esteso per tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Quindi, è stata prevista l’estensione del visto di conformità a tutti i bonus, mentre fino a poco tempo fa era richiesto soltanto per l’applicazione della detrazione del 110%.

Le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, sono state dettagliate con il provvedimento del 12 novembre 2021, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021”.

Tutte le comunicazioni andranno inviate attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal soggetto che rilascia il visto di conformità; nel caso di interventi sui condomini in alternativa possono essere inoltrate dall’amministratore del condominio, da un suo intermediario o da uno dei condòmini nei casi in cui non sia necessario nominare l’amministratore.

Si ricorda che il visto di conformità deve essere rilasciato soltanto dai soggetti abilitati, ovvero:

  • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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