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L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha dato vita a non poche problematiche, tra queste alcune vanno ad incidere in modo diretto o indiretto sul diritto alla privacy. In particolare, qualora si viva in un condominio, viene spontaneo domandarsi se si sia o meno obbligati a comunicare all’Amministratore di Condominio l’eventuale positività in famiglia, oppure se i condomini hanno il diritto di sapere c’è una famiglia in isolamento.

Sul tema, occorre innanzitutto ricordare che, in base all’art. 1130 c.c., l’Amministratore ha il dovere di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini e deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni.

Stando al tenore della norma non sembra possano rientrare competenze di tipo sanitario, per cui si potrebbe affermare che non esistono ragioni per cui l’Amministratore possa trattare i dati sanitari per finalità diverse da quelle concernenti al suo incarico. Attualmente infatti, in mancanza di una specifica imposizione normativa, la persona positiva al Covid-19 non è tenuta a comunicarlo all’Amministratore, né ai singoli condomini; di conseguenza, anche l’Amministratore, in caso di conoscenza “informale” di un caso di Covid, non è tenuto a darne diffusione del condomino contagiato agli altri condomini.

In caso contrario, l’Amministratore potrebbe incorrere in azioni risarcitorie da parte della persona positiva al Coronavirus e una sanzione da parte del Garante per trattamento illecito dei dati personali.

Tuttavia, qualora sia il condomino stesso a decide di comunicare all’Amministratore il suo stato di positività, quest’ultimo, ovviamente nel rispetto della privacy, dovrebbe procedere con un intervento di sanificazione che, essendo qualificato come attività urgente, non dovrebbe necessitare della ratifica dell’assemblea; fermo restando il dover produrre in assemblea la relativa fattura della ditta incaricata della sanificazione.

Qualora però vi sia una successiva contestazione del Condominio, l’Amministratore dovrebbe produrre in giudizio la comunicazione scritta del condomino positivo; solo in questa circostanza le norme sulla privacy subiscono una deroga: l’art. 9, comma 2, lett. f), Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, (Trattamento di categorie particolari di dati personali), prevede che il paragrafo 1 (divieto di trattare anche i dati della salute per l’identificazione del soggetto) non si applica qualora “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.

L’Amministratore, dunque, non può adottare comportamenti arbitrari che potrebbero causare, oltre ad episodi di panico, anche sanzioni a suo carico. 

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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