I limiti alla fruizione del Superbonus

continuano le difficoltà interpretative circa la possibilità di fruire o meno del Superbonus 110%

Tempo di lettura:2 Minuti

La fruizione del Superbonus 110% da parte di chi vorrebbe riqualificare una o più abitazioni dal punto di vista energetico o antisismico, secondo le recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ad alcuni contribuenti, potrebbe incontrare limiti derivanti dal tipo di interventi posti in essere, dall’unità immobiliare e dalla sua destinazione d’uso.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su massimo due unità immobiliari.

Si tratta di un limite riguardante interventi agevolati effettuati su una singola unità immobiliare, mentre non va considerato per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali. In questo caso, se un condominio delibera gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni, il condomino che possiede tre o più appartamenti può ottenere il Superbonus per le quote a lui spettanti.

Inoltre, un altro vincolo riguarda gli edifici plurifamiliari nei quali, al fine di ottenere il Superbonus 110%, devono esserci più proprietari e l’edificio deve essersi costituito in condominio. Qualora invece l’edificio plurifamiliare abbia un unico proprietario, si perderebbe il diritto al bonus.

Il limite numerico alle unità immobiliari non è invece previsto per gli interventi di messa in sicurezza antisismica; in questo caso il contribuente può realizzare i lavori necessari e ottenere la detrazione maggiorata su tutte le unità immobiliari di cui è proprietario, purché queste si trovino nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 in base all’Ordinanza 3274/2003.

Un altro aspetto da tenere presente è poi la destinazione dell’unità immobiliare poiché, dato che la normativa sul Superbonus include tra i beneficiari le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e i condomini, i lavori sulle unità immobiliari strumentali all’esercizio di tali attività non possono essere agevolati con il Superbonus.

La situazione però muta nel caso in cui l’unità immobiliare strumentale all’esercizio dell’attività professionale si trovi in un condominio. Il proprietario può infatti ottenere il Superbonus per gli interventi sulle parti comuni, ma non per un intervento trainato realizzato nell’unità immobiliare.

Infine, la destinazione d’uso delle unità immobiliari incide anche sui condomini: i lavori incentivati con il Superbonus possono essere realizzati solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate ad uso residenziale è superiore al 50%.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *