Gara pubblica, tra le cause di esclusione non sempre rientrano gli illeciti professionali

Gara pubblica, tra le cause di esclusione non sempre rientrano gli illeciti professionali

Non sempre gli illeciti professionali rientrano tra le cause di esclusione da una gara pubblica. Interessanti chiarimenti del Tar del Lazio.

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Quali illeciti professionali possono determinare l’esclusione di un’azienda da una gara pubblica?

Tra le cause che possono determinare quella automatica – o quella non automatica – non rientra un’eventuale sentenza irrevocabile di patteggiamento emessa a carico dell’ex rappresentante legale di una società. Anche se si trattava di reato di corruzione e turbativa d’asta. Ovviamente il manager in questione deve essere stato estromesso dalla società prima del bando di gara.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa sia accaduto.

Illeciti professionali, non sempre sono una causa di esclusione da una gara

A fare il punto della situazione su questo argomento è stato il Tar del Lazio, attraverso la sentenza n. 166 del 3 marzo 2025. I giudici hanno deciso di respingere il ricorso per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara ad un’impresa, che, almeno stando alla documentazione presentata dal ricorrente, avrebbe dovuto essere stata esclusa in maniera automatica secondo quanto previsto dall’ex articolo 94 del Dlgs 36/2023. L’esclusione sarebbe dovuta avvenire senza alcun margine di discrezionalità per la stazione appaltante che avrebbe dovuto muoversi in questo senso anche a seguito della valutazione della misura di “self cleaning” che l’operatore economico ha adottato.

L’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, almeno secondo l’interpretazione della ricorrente, doveva essere presa in quanto l’ex presidente del consiglio di amministrazione ed ex legale rappresentante della società risulta essere stato condannato per corruzione e turbata libertà degli incanti. In capo al manager c’è, infatti, una sentenza irrevocabile di patteggiamento.

I motivi della partecipazione alla gara

Nella documentazione presentata per partecipare alla gara, la ditta aggiudicataria aveva messo in evidenza la presenza di quella sentenza di patteggiamento, ma aveva dichiarato che la propria partecipazione non fosse preclusa per i seguenti motivi:

  • non si è davanti ad una causa di esclusione automatica, ai sensi dell’ex articolo 94 Dlgs n. 36/2023;
  • non erano previsti nemmeno dei casi di esclusione non automatica (prevista dall’ex articolo 95 del Dlgs n. 36/2023), perché erano passati più di tre anni dal fatto e mancava il requisito della gravità, in considerazione del tempo trascorso da quando il fatto era avvenuto e per le modifiche che erano state effettuate.

L’azienda, infatti, ha provveduto immediatamente a revocare dalla carica di amministratore delegato e presidente del consiglio d’amministrazione: l’operazione è stata fatta il giorno dopo l’adozione delle misure cautelari nei suoi confronti. Ma non solo: la società ha immediatamente redatto un modello di organizzazione e gestione – ai sensi del Dlgs n. 231/2001 – in modo da prevenire in futuro che i reati venissero reiterati. Il modello è stato adottato concretamente.

Per sostenere il proprio punto di vista l’aggiudicataria ha poi sottolineato come le suddette misure fossero state valutate positivamente da diverse pronunce di giudici amministrativi e dell’Anac.

Il punto di vista della ricorrente

La ricorrente, invece, ritiene che i fatti costituiscono una causa di esclusione automatica prevista dall’ex articolo 94 Dlgs n. 36/2023.

Questo significa, in altre parole, che non vi è margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante. Nemmeno andando a valutare le misure di “self cleaning” che sono state adottate dall’operatore economico.

Il patteggiamento non è causa di esclusione

Il Tar ha ritenuto infondate le tesi sostenute dalla ricorrente. La sentenza irrevocabile di patteggiamento per i reati di corruzione e turbativa d’asta non determina in maniera automatica l’esclusione dalle procedure di gara. Al contrario di quanto ha sostenuto dalla ricorrente.

Con la riforma Cartabia, infatti, è stata esclusa la possibilità di equiparare la sentenza di condanna a quella di patteggiamento, tranne quando si entra nell’ambito penale o nel momento in cui siano state comminate delle sanzioni accessorie. La riforma Cartabia, inoltre, ha abrogato le disposizioni di eventuali leggi extrapenali che prevedono questo tipo di equiparazione.

Quando è prevista l’esclusione automatica

Perché una società possa essere esclusa automaticamente – almeno secondo il nuovo Codice – è necessario che siano state comminate delle condanne a degli amministratori con rappresentanza ancora in carica durante la procedura di gara. Lo stesso discorso vale per l’esclusione automatica per grave illecito professionale.

Per quanto riguarda il caso preso in esame, il legale rappresentante che ha patteggiato è stato revocato dalla carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione tre anni prima della pubblicazione del bando di gara.

La sentenza irrevocabile di patteggiamento che lo coinvolge non avrebbe trovato rilievo nel nuovo codice, attraverso il quale si è scelto di prendere in considerazione solo le condanne dei soggetti che sono ancora in carica nella società.

Pierpaolo Molinengo

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Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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