Esercizio del potere di controllo tardivo SCIA edilizia: il ‘silenzio’ del Comune è illegittimo

Come deve comportarsi un’amministrazione comunale in caso di segnalazione di lavori abusivi o mancato rispetto di una SCIA? Ecco le ultime disposizioni

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La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Come a tutti ben noto, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli enti preposti.

La SCIA produce effetti immediati ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90.

Si compone di un’autocertificazione corredata da allegati, necessaria a documentare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, a seconda del tipo di attività economica da avviare, e deve essere presentata prima dell’inizio o della modifica dell’attività.

Unica eccezione alla regola è costituita dal caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto attiene a tutti i requisiti previsti negli artt. 46 e 27 del T.U. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, o dalle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti.

Nei casi di SCIA in materia edilizia il termine è ridotto a trenta giorni: il Comune verifica, a seguito della segnalazione, l’eventuale mancanza dei requisiti esercitando il potere inibitorio entro il termine perentorio di legge, decorso il quale restano impregiudicati il potere di autotutela e le attribuzioni in materia di vigilanza, prevenzione e controllo.

Ma come deve comportarsi un’amministrazione comunale in caso di segnalazione di lavori abusivi o mancato rispetto di una SCIA?

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2019, non ha accolto la tesi secondo cui la sollecitazione del terzo avrebbe ad oggetto solo poteri inibitori, anche se presentata dopo la scadenza del termine perentorio, reputando invece che dopo tale termine il terzo possa sollecitare solo i poteri di autotutela.

Alla luce di tale pronuncia, i poteri di controllo sulla SCIA, se attivati tempestivamente (entro sessanta o trenta giorni dalla segnalazione), sono vincolati, con la conseguenza che l’interessato potrebbe chiedere anche l’accertamento della fondatezza nel merito della pretesa; se attivati invece dopo il decorso del termine ordinario (ed entro i successivi diciotto mesi), sono invece subordinati alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.

Resta però da chiarire se sussista o meno, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di avvio e conclusione del procedimento di controllo tardivo sollecitato dal terzo.

Recentemente il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza del 8 luglio 2021, n. 5208, ha affermato che i poteri di controllo tardivo sulla SCIA, di cui all’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, sollecitati dal terzo, “sono doverosi nell’an, ferma restando la discrezionalità nel quomodo”. In sostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto di modificare il precedente orientamento della Corte costituzionale inserendo l’obbligo di risposta in favore del terzo non riconoscendo la validità del silenzio assenso visto che in caso contrario questi sarebbe privo di tutele.

Secondo il Consiglio, “la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’articolo 31 D.lgs.104/2020. Avendo il legislatore optato per silenzio-inadempimento quale unico mezzo di tutela amministrativa messo a disposizione del ‘terzo’, ove non sussistesse neppure l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento di controllo tardivo con un provvedimento espresso, si finirebbe per privare l’istante di ogni tutela effettiva davanti al giudice amministrativo, in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. Pertanto, è necessario riconoscere, rispetto alla sollecitazione dei poteri di controllo tardivo, quanto meno l’obbligo dell’amministrazione di fornire una risposta”.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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