Il Decreto Legge attraverso il quale sono state modificate le modalità con cui individuare le aree idonee per installare gli impianti di produzione di energia rinnovabile ha ottenuto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri nel corso degli ultimi giorni.
Attraverso il nuovo documento sono state introdotte delle modifiche alla normativa che regolamenta le aree ritenute idonee ad ospitare gli impianti e, soprattutto, ha stabilito una serie di criteri nazionali atti ad individuare le nuove aree.
Di particolare interesse, nell’ultima versione del testo, è un articolo dedicato agli impianti agro voltaici.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito di una bocciatura del Tar del Lazio, attraverso la quale non veniva permesso al Governo di dare la possibilità alle Regioni di imporre maggiori restrizioni rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale. E che, soprattutto, chiedeva una maggiore omogeneità tra le diverse regioni.
Rinnovabili, le aree idonee sulla terra ferma
Attraverso il decreto il legislatore ha stabilito un vero e proprio catalogo dei siti che sono stati considerati idonei per installare gli impianti per la produzione di energia rinnovabile. In questo elenco rientrano:
- i siti di potenziamento, anche detti di repowering: sono delle aree nelle quali sono già stati installati degli impianti eolici o fotovoltaici. In questo caso vengono realizzati degli interventi di modifica o di ricostruzione, ma le variazioni devono avere un impatto inferiore al 20% dell’area occupata;
- siti degradati o dismessi: sono delle aree oggetto di bonifica – ai sensi del Dlgs 152/20006, ossia il Codice dell’Ambiente – cave o miniere cessate non recuperate o che sono state abbandonate. Rientrano in questo elenco anche le discariche chiuse o ripristinate;
- infrastrutture pubbliche: in questo caso ci si riferisce ai siti e agli impianti nella disponibilità delle Ferrovie dello Stato e delle società connesse. Ma anche quelle di proprietà delle società concessionarie autostradali e beni inclusi nel demanio militare e dello Stato.
Fotovoltaico e biometano, i criteri adottati
Quando vengono realizzati degli impianti fotovoltaici vengono riconosciute come idonee:
- le aree agricole che risultano essere racchiuse all’interno di un perimetro che non dista più di 350 metri da degli stabilimenti industriali che sono sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- le zone che sono adiacenti all’autostrada (vi devono distare meno di 300 metri);
- gli edifici e le relative superfici pertinenziali, le aree a destinazione industriale, logistica e direzionale. Oltre agli invasi e ai laghi di cave dismesse.
Per la realizzazione degli impianti di biometano sono considerate idonee le aree agricole che siano ubicate a meno di 500 metri da una zona a destinazione industriale o da stabilimenti industriali sottoposti a AIA.
Energia rinnovabile, le competenze regionali
Le Regioni e le Province Autonome hanno 120 giorni per individuare delle altre aree idonee per installare degli impianti di produzione di energia rinnovabile, tenendo presente che devono rispettare gli obiettivi di potenza previsti per il 2030.
Per fare in modo che gli interventi siano omogenei e proporzionali, sono stati stabiliti dei criteri vincolanti:
- non sono previsti dei divieti generali: le Regioni non hanno la possibilità di introdurre o anche solo prevedere dei divieti generali ed astratti all’installazione di impianti FER;
- limiti sulla superficie agricola utilizzata: per fare in modo che venga preservata la destinazione agricola delle aree, a livello regionale le zone idonee in queste aree non possono scendere al di sotto dello 0,8% e non possono salire oltre il 3% della superficie agricola utilizzate;
- standardizzazione paesaggistica: per tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico, il decreto ha previsto delle fasce di rispetto inderogabili per i beni tutelati. Per impianti eolici la fascia di rispetto massima è di tre chilometri, mentre per quelli fotovoltaici è di cinquecento metri.
Nel caso in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile dovessero insistere in un’area idonea, l’autorizzazione paesaggistica è un parere obbligatorio, ma non vincolante.
